L’esperto risponde

SERGIO CICATELLI

È un docente esperto di problemi istituzionali dell’IRC. In particolare segue la condizione giuridica degli insegnanti di Religione e la collocazione dell’insegnamento nell’evoluzione del contesto scolastico italiano.
Si può rivolgere a lui domande di carattere giuridico e amministrativo scrivendo a: redazionescuola@elledici.org

Purtroppo la legge 186/03 esclude espressamente il passaggio di ruolo dall’IRC al posto comune. Per insegnare discipline diverse dall’IRC ed essere di ruolo si può solo partecipare a nuove procedure selettive (cioè un concorso), nelle quali il servizio nell’IRC non costituisce titolo preferenziale (anche se poi verrà riconosciuto nella successiva ricostruzione della carriera).

In mancanza di docenti della medesima disciplina l’insegnante in prova può essere affidato ad altro docente della scuola. Non ci sono problemi.
La discrezionalità dell’ordinario diocesano è assoluta, dovendo egli rispondere solo alla propria coscienza e al buon senso. Nel caso di scelte apparentemente singolari, sarebbe opportuna una spiegazione ai diretti interessati, anche se non c’è alcun obbligo. La proposta di nomina ad insegnanti privi del titolo andrebbe giustificata con la mancanza di candidati qualificati; e in ogni caso l’IdR senza titolo può essere assunto solo per supplenza, e il servizio non vale ai fini di una futura ricostruzione di carriera.
È evidente che non si può garantire il cambio di docente nello stesso istante in tutte le classi, e quindi il docente dovrebbe attendere ragionevolmente l’arrivo del collega dell’ora successiva, affidando l’eventuale vigilanza ai collaboratori scolastici in caso di ritardo prolungato. La responsabilità è quella ordinaria su tutto ciò che accade agli alunni in aula e nelle vicinanze.
Quando si assenta l’IdR, l’eventuale uscita degli alunni da scuola dovrebbe riguardare unicamente gli alunni avvalentisi. Per i non avvalentisi valgono le attività specificamente previste per loro: – se svolgono attività didattica alternativa, continueranno a farla (poiché il relativo docente non dovrebbe assentarsi anch’esso); – se svolgono studio individuale, continueranno ugualmente a farlo nelle forme abituali.Nel caso in cui all’IdR sia affidata una supplenza in una qualsiasi classe, la sua attività dipende dalla prassi in uso nella scuola: – se si è soliti fare lezione della disciplina di competenza del supplente l’IdR si potrà rivolgere alla classe, autorizzando i non avvalentisi a non seguire la lezione, ma chiedendo loro di rimanere comunque in classe; – se invece la prassi prevede solo un generico intrattenimento didattico, l’IdR si potrà rivolgere a tutta la classe con una proposta non legata all’IRC.
Sembra evidente che la scuola intende trovare una soluzione a “buon mercato” confidando sullo spirito di collaborazione che in genere è offerto dagli IdR. In questo caso però si tratta di un abuso, sia per il carico di lavoro addossato agli IdR, sia per il mancato rispetto della volontà degli studenti che hanno espressamente scelto di non frequentare l’ora di IRC. L’insegnante può quindi rifiutarsi di eseguire tale disposizione, dovendola accettare solo se reiterata per iscritto (ma è difficile che il dirigente scolastico voglia formalizzare una richiesta palesemente illegittima).

Irc e credito scolastico

Irc e credito scolastico - Scheda 2010

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Collocazione oraria dell'IRC

C.M. 18 GENNAIO 1991, n. 9. Sentenza della Corte Costituzionale: sentenza 11 gennaio 1991, n. 13. Istruzioni applicative

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