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| Scelta IRC e attivitÀ alternative |
Disposizioni relative allo svolgimento dell'IRC nelle scuole pubbliche
Incontro dei direttori degli uffici IRC delle diocesi dell'Emilia-Romagna (24 settembre '01)
Il presente documento
riporta una sintesi delle principali disposizioni relative allo svolgimento
dell'Insegnamento di Religione Cattolica nelle scuole pubbliche con lo scopo di
offrire ai Dirigenti Scolastici della Regione Emilia Romagna un aiuto concreto
per la corretta applicazione della normativa relativa a questa disciplina
scolastica.
Tale documento è stato predisposto dal Coordinamento
Regionale per l'IRC in accordo con il Dirigente Regionale Scuola per l'Emilia
Romagna.
| 1. |
Il diritto di scegliere se
avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica (IRC) va esercitato all'atto dell'iscrizione, senza dar luogo a
discriminazioni, personalmente dagli aventi diritto (i genitori per gli alunni
della scuola dell'infanzia, elementare e media; gli alunni stessi - con
controfirma dei genitori per i minorenni - per la scuola superiore) entro la
data stabilita dalla circolare ministeriale relativa alle modalità di iscrizione
(normalmente fine gennaio).
Superata questa data non è più possibile modificare la scelta che resta
valida per tutti gli anni in cui vige l'iscrizione d'ufficio, salvo la possibilità di
modificarla negli anni successivi, ma sempre nei tempi stabiliti dalla
circolare ministeriale (Art. 9.2 del Nuovo Concordato di cui alla legge
25.3.1985, n.121; DPR 16.12.1985 e DPR 23.6.1990 n.202). Si ricorda a tale
proposito che anche nella scuola superiore, negli anni superiori al primo, vige
l'iscrizione d'ufficio (C.M. 363/94). Non
è ammesso, quindi, da parte della scuola consegnare ad alunni e genitori i
moduli per la riconferma della scelta dell'IRC se non all'atto dell'iscrizione
alle classi iniziali di un nuovo ciclo scolastico (prima elementare, prima
media, prima superiore) (D.L.vo n. 297 del 16.4.1994 rettificato
successivamente dalla Gazzetta Ufficiale del 6.7.1994; C.M. 119/95). E'
illegittimo altresì permettere agli alunni variazioni nella scelta dell'IRC in
corso d'anno. |
| 2. |
Il modulo per la scelta di
avvalersi o non avvalersi di questa materia deve essere consegnato dalla scuola
alle famiglie unitamente alla modulistica di iscrizione e deve essere debitamente
compilato e consegnato dalle famiglie alla scuola nei tempi stabiliti dalla
relativa circolare ministeriale. Solo
dopo aver acquisito tale opzione, in un momento distinto e successivo la scuola
consegnerà a coloro che non si sono avvalsi dell'IRC il modulo relativo
alle 4 opzioni (materia alternativa, studio assistito, studio non assistito e
uscita dalla scuola) (Sentenza della Corte Costituzionale n. 13/1991; art. 1
Legge 281/96 e C.M. 122/91; CC.MM. 188/89 e 122/91). Non sono ammessi quindi moduli d'iscrizione non conformi a quelli
stabiliti dalla circolare ministeriale, che p.es. riuniscano in un solo formulario
la scelta dell'avvalersi e quella delle opzioni per i non avvalentisi. |
| 3 |
I docenti di religione
cattolica fanno parte, con i medesimi diritti e doveri degli altri insegnanti,
del consiglio di classe. Partecipano a pieno titolo alla valutazione
finale degli alunni avvalentisi (DPR 23-6-'90, n. 202); essi partecipano
alla determinazione del credito
scolastico di ammissione agli esami di stato (secondo modalità illustrate
dalla O.M. 128/99 confermata dalla O.M. 126/00; cfr. anche sentenza 7101/2000 del
TAR-Lazio) e possono far parte della
commissione d'esame nella scuola elementare. |
| 4. |
Circa
gli aspetti organizzativi delle
attività di IRC, si sottolinea che il numero degli studenti avvalentisi non
deve influenzare la formazione delle
classi. Tale insegnamento non può neanche essere sistematicamente posto all'inizio o alla fine delle lezioni,
ma deve essere collocato secondo criteri di omogeneità rispetto alle altre
discipline (cfr. punto 2.1.a dell'Intesa). Non
è consentito procedere all'accorpamento di alunni di classi diverse, anche
parallele, per salvaguardare l'unità della classe (C.M. 253/87 e nota
applicativa del MPI al Provv. di Pisa in data 13/12/'91). |
| 5. |
Per
quanto attiene alla disciplina
alternativa all'IRC, essa non deve
consistere in materie curricolari, corsi di informatica o lingua straniera,
corsi di sostegno o recupero (o comunque tali da introdurre una discriminazione
vietata dal punto 2.1.a dell'Intesa); essa deve
invece collocarsi nell'ambito di tematiche relative ai "valori
fondamentali della vita e della convivenza civile" (CC.MM. 368/85,
129-130-131/86). Tale insegnamento deve
essere svolto da docenti che non insegnano nella classe degli alunni
interessati, per rispettare il principio della par condicio (ugual numero di
docenti in sede di valutazione) (C.M. 316/87). |
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