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SCUOLA Aspetti tecnici e giuridici Scelta IRC e attività alternative

Scelta IRC e attivitÀ alternative

Disposizioni relative allo svolgimento dell'IRC nelle scuole pubbliche
Incontro dei direttori degli uffici IRC delle diocesi dell'Emilia-Romagna (24 settembre '01)

Il presente documento riporta una sintesi delle principali disposizioni relative allo svolgimento dell'Insegnamento di Religione Cattolica nelle scuole pubbliche con lo scopo di offrire ai Dirigenti Scolastici della Regione Emilia Romagna un aiuto concreto per la corretta applicazione della normativa relativa a questa disciplina scolastica.
Tale documento è stato predisposto dal Coordinamento Regionale per l'IRC in accordo con il Dirigente Regionale Scuola per l'Emilia Romagna.
1. Il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica (IRC) va esercitato all'atto dell'iscrizione, senza dar luogo a discriminazioni, personalmente dagli aventi diritto (i genitori per gli alunni della scuola dell'infanzia, elementare e media; gli alunni stessi - con controfirma dei genitori per i minorenni - per la scuola superiore) entro la data stabilita dalla circolare ministeriale relativa alle modalità di iscrizione (normalmente fine gennaio).
Superata questa data non è più possibile modificare la scelta che resta valida per tutti gli anni in cui vige l'iscrizione d'ufficio, salvo la possibilità di modificarla negli anni successivi, ma sempre nei tempi stabiliti dalla circolare ministeriale (Art. 9.2 del Nuovo Concordato di cui alla legge 25.3.1985, n.121; DPR 16.12.1985 e DPR 23.6.1990 n.202). Si ricorda a tale proposito che anche nella scuola superiore, negli anni superiori al primo, vige l'iscrizione d'ufficio (C.M. 363/94). Non è ammesso, quindi, da parte della scuola consegnare ad alunni e genitori i moduli per la riconferma della scelta dell'IRC se non all'atto dell'iscrizione alle classi iniziali di un nuovo ciclo scolastico (prima elementare, prima media, prima superiore) (D.L.vo n. 297 del 16.4.1994 rettificato successivamente dalla Gazzetta Ufficiale del 6.7.1994; C.M. 119/95). E' illegittimo altresì permettere agli alunni variazioni nella scelta dell'IRC in corso d'anno.
2. Il modulo per la scelta di avvalersi o non avvalersi di questa materia deve essere consegnato dalla scuola alle famiglie unitamente alla modulistica di iscrizione e deve essere debitamente compilato e consegnato dalle famiglie alla scuola nei tempi stabiliti dalla relativa circolare ministeriale. Solo dopo aver acquisito tale opzione, in un momento distinto e successivo la scuola consegnerà a coloro che non si sono avvalsi dell'IRC il modulo relativo alle 4 opzioni (materia alternativa, studio assistito, studio non assistito e uscita dalla scuola) (Sentenza della Corte Costituzionale n. 13/1991; art. 1 Legge 281/96 e C.M. 122/91; CC.MM. 188/89 e 122/91). Non sono ammessi quindi moduli d'iscrizione non conformi a quelli stabiliti dalla circolare ministeriale, che p.es. riuniscano in un solo formulario la scelta dell'avvalersi e quella delle opzioni per i non avvalentisi.
3 I docenti di religione cattolica fanno parte, con i medesimi diritti e doveri degli altri insegnanti, del consiglio di classe. Partecipano a pieno titolo alla valutazione finale degli alunni avvalentisi (DPR 23-6-'90, n. 202); essi partecipano alla determinazione del credito scolastico di ammissione agli esami di stato (secondo modalità illustrate dalla O.M. 128/99 confermata dalla O.M. 126/00; cfr. anche sentenza 7101/2000 del TAR-Lazio) e possono far parte della commissione d'esame nella scuola elementare.
4. Circa gli aspetti organizzativi delle attività di IRC, si sottolinea che il numero degli studenti avvalentisi non deve influenzare la formazione delle classi. Tale insegnamento non può neanche essere sistematicamente posto all'inizio o alla fine delle lezioni, ma deve essere collocato secondo criteri di omogeneità rispetto alle altre discipline (cfr. punto 2.1.a dell'Intesa). Non è consentito procedere all'accorpamento di alunni di classi diverse, anche parallele, per salvaguardare l'unità della classe (C.M. 253/87 e nota applicativa del MPI al Provv. di Pisa in data 13/12/'91).
5. Per quanto attiene alla disciplina alternativa all'IRC, essa non deve consistere in materie curricolari, corsi di informatica o lingua straniera, corsi di sostegno o recupero (o comunque tali da introdurre una discriminazione vietata dal punto 2.1.a dell'Intesa); essa deve invece collocarsi nell'ambito di tematiche relative ai "valori fondamentali della vita e della convivenza civile" (CC.MM. 368/85, 129-130-131/86). Tale insegnamento deve essere svolto da docenti che non insegnano nella classe degli alunni interessati, per rispettare il principio della par condicio (ugual numero di docenti in sede di valutazione) (C.M. 316/87).
  Bologna, 17 ottobre 2001


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