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SCUOLA Aspetti tecnici e giuridici |
| Aspetti tecnici e giuridici |
IRC
- Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione. Precisazioni
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Nota 9 giugno 2006
I.R.C. Insegnamento della religione cattolica
- Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione. Precisazioni. |
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IRC - Chiarimenti CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s.2006/07
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Nota 14 giugno 2006
Insegnanti di religione cattolica - Chiarimenti CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s.2006/07 |
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IRC - Immissione in ruolo secondo contingente. Trattamento economico
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IRC - Immissione in ruolo del terzo contingente. Trattamento economico. Chiarimenti in merito della nota del 9 giugno 2005
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Ministero della Pubblica Istruzione
Roma, 17 luglio 2007 |
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Ufficio Scolastico Provinciale di Torino
Circolare n. 421 del 18 luglio 2007 |
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No privacy per valutazione IRC
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Presentiamo la Nota 16 giugno 2004 che afferma non esserci alcun
problema di privacy! Vi chiediamo di diffonderla per aiutare i
colleghi ad affrontare le "pretese" di alcuni Dirigenti. |
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Aspetti tecnici e giuridici
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Insegnamento della Religione cattolica. Aspetti tecnici e giuridici
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ufficio di Coordinamento Normativo - Circolare ministeriale n. 397 - Torino, 3 ottobre 2003 |
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Disposizioni relative allo svolgimento dell'IRC nelle scuole pubbliche Precisazioni dei Direttori degli uffici IRC delle diocesi dell'Emilia-Romagna
Bologna, 17 ottobre 2001 |
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Materiali per "invitare" alla scelta
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Niente catechismo, solo cultura
Da Il Resto del Carlino, 16 ottobre 2002 |
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Volantino per orientare la scelta |
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L'ora di religione. Una disciplina scolastica
Testo e realizzazione grafica: prof. Giancarlo Giovagnoni, docente di religione cattolica presso gli I.I.C.C. di Sasso Marconi e Marzabotto (Bologna) |
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Lettera agli studenti
Una lettera utile per aiutare gli studenti nella scelta dell'Irc |
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Lettera ai ragazzi e genitori
Una lettera utile per aiutare ragazzi e genitori nella scelta dell'Irc |
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Lettera alle parrocchie e unità pastorali
I docenti di religione cattolica della diocesi di Torino si rivolgono alle parrocchie e unità pastorali |
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La ricostruzione di carriera
Il diritto alla ricostruzione di carriera cui è legata la progressione economica compete tanto agli insegnanti di religione della scuola primaria che a quelli della scuola secondaria.
Il vecchio contratto reso esecutivo con DPR 399/88 art. 3, comma 6 e 7 riconosce la piena progressione di carriera:
- agli insegnanti di religione con almeno quattro anni di servizio ed orario a tempo pieno;
- agli insegnanti di religione della scuola materna ed elementare con almeno quattro anni di servizio e almeno 12 ore di insegnamento;
- agli insegnanti di religione della scuola media e superiore con almeno quattro anni di servizio e con almeno dodici ore di insegnamento imposte da “ragioni strutturali”.
La CM 206/90 riconosce tali ragioni strutturali nella scuola media e superiore solo nel caso in cui “dopo aver proceduto alla costituzioni di posti comportanti un orario settimanale pari a 18 ore, le ore residue non consentano, anche tra più scuole o istituti secondo i criteri della formazione del posto orario, che la costituzione dei posti di insegnamento per un numero di ore inferiori alle 18 settimanali, purché entro il limite minimo delle 12 ore”.
Si ha quindi diritto alla progressione economica di carriera per gli insegnanti di religione di cui sopra solo all’inizio del quinto anno d’insegnamento (o l’anno scolastico, dopo il quarto, in cui si raggiungano i requisiti di cui sopra), fermo restando che i quattro anni i servizi possono essere stati prestati “anche in modo discontinuo ed a orario parziale indifferentemente nella scuola primaria o secondaria” (Cfr. CM 77/90).
Il punto 1.4 della CM 595/96 detta i criteri per l’inquadramento economico.
A partire dal 1 gennaio 1996 vengono istituiti i “gradoni”, ossia sette posizioni stipendiali (a 0, 3, 9, 15, 28, 35 anni), per gli insegnanti di religione il comma 7 dell’art. 66 del CCNL precisa che “restano in vigore le norme di cui all’art. 53 della legge n. 312/80, modificate e integrate dal DPR 399/88, art. 3 commi 6 e 7”.
Conseguentemente gli insegnanti che sono in possesso di uno dei titoli di studio previsti ai punti 4.2, 4.3, 4.4, 4.6.2 del DPR 202/90 e i requisiti di cui sopra hanno diritto alla progressione economica come gli insegnanti con contratto a tempo indeterminato.
Infine mi permetto di citare tutta la normativa per la progressione economica di carriera:
- Legge 312/80, ultimo comma dell’art. 53; oggetto: progressione economica di carriera per gli IdR con orario cattedra.
- CM 254/80; oggetto: applicazione dell’art. 53 della legge 312/80 nei confronti degli IdR.
- DPR 209/87, art. 2 commi 8, 9, 10, 11; oggetto: accordo contrattuale del personale della scuola.
- CM 184/87; oggetto: applicazione dell’accordo contrattuale per il personale della scuola contenuto nel DPR 209/87.
- DPR 399/88; art. 3 commi 6 e 7; oggetto: accordo contrattuale del personale della scuola per il triennio 1988/90.
- CM 389/88; applicazione del DPR 209/87, art. 3 comma 6. Riconoscimento di servizi e benefici.
- CM 36/89; applicazione del DPR 399/88.
- CM 77/90; oggetto: docenti di religione nelle scuole elementari e materne. Applicazione dell’art. 3 DPR 23 Agosto 1988 n° 399.
- CM 43/92; oggetto: riconoscibilità ai fini della progressione economica degli incarichi di IRC.
- T.U. del D. Lgs. 16/04/94 n° 297, art. 309 comma 2. Nomina per incarico.
- CM 237/94; oggetto: IdR scuola elementare e materna.
- CCNL (G.U. 05/09/95) art. 66 comma 7; norme per gli IdR.
- Risposta del M.P.I. - Div. Gen. del personale e degli AA. GG. E Amm.vi, prot. 56/96 del 27/05/96; oggetto: IRC trattamento economico.
- CM 595/96; oggetto: l’inquadramento, trattamento e progressione economica del personale (punto 1.4).
- CM 109/97.
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Anno di formazione - Anno di prova
di Sergio Cicatelli, tratto da "L’Ora di Religione", n. 3 Novembre 2005
Premessa
L'anno scolastico in corso costituisce per i vincitori
del concorso un periodo di formazione che, insieme al periodo di prova,
consentirà agli interessati di ottenere la conferma in ruolo e dunque la
definitiva conclusione della procedura concorsuale e dell'assunzione. Nello
scorso numero abbiamo cercato di distinguere tra periodo di prova e anno di
formazione, ma la normativa vigente è poco precisa nel fornire indicazioni
univoche. Tentiamo perciò di ricostruire le motivazioni che fondano l'esistenza
di queste iniziative formative che riguarderanno, a partire da quest'anno e
negli anni successivi per coloro che devono ancora essere nominati, tutti gli
IdR vincitori del concorso.
Imparare ad insegnare
L'anno di formazione venne introdotto dall'art. 2 della legge 270/82, verosimilmente per la
consapevolezza dell'impreparazione professionale degli insegnanti all'inizio
della loro carriera.
È, infatti, un luogo comune confermato dall'esperienza
che le procedure di selezione e reclutamento dei docenti italiani si sono
sempre concentrate più sulla verifica delle conoscenze disciplinari che delle
capacità metodologiche o delle abilità professionali, in attuazione del ben noto
principio secondo cui «chi sa, sa insegnare ».
Gli insegnanti di scuola elementare potevano contare
fino a qualche anno fa sul tirocinio previsto dal soppresso istituto
magistrale, ma per gli insegnanti di scuola secondaria la separazione tra
formazione universitaria e preparazione didattica - tra teoria e pratica - era
ed è tuttora nettissima.
Di fatto, le capacità professionali venivano messe alla
prova negli anni di precariato che ogni insegnante attraversava in attesa della
definitiva sistemazione in ruolo. Solo di rado accade - e oggi ancora più di
rado di un tempo - che un insegnante si trovi a vincere un concorso e ad
entrare in classe senza aver mai fatto un solo giorno di esperienza didattica.
Tuttavia, dall'esigenza di colmare
questa lacuna formativa nasce l'anno di formazione cui sono sottoposti i
docenti di ogni ordine e grado all'inizio della loro carriera.
Significativamente ne sono esonerati coloro che entrano
in ruolo ope legis, in quanto si
tratta di persone istituzionalmente provviste di esperienza didattica
pregressa; non è il caso degli IdR, che hanno invece superato un concorso
ordinario, anche se per parteciparvi era necessario avere già almeno quattro
anni di servizio. Quest'ultima condizione ha fatto pensare che si potessero
esonerare anche gli IdR dall'anno di formazione, ma il rischio di trovarsi
accomunati alle immissioni in ruolo ope
legis dovrebbe far accettare di buon grado il passaggio attraverso questa
procedura, peraltro poco faticosa e - si spera - in qualche misura utile.
Tempi e modi della formazione
La normativa che regola l'anno di formazione va
ricostruita attraverso
Dall'insieme di queste fonti risulta con chiarezza che
il periodo di formazione ha la durata di
un anno scolastico e coincide con i 180 giorni del periodo di prova.
Le attività formative possono distribuirsi nel corso
dell'intero anno, a prescindere dai 180 giorni di validità minima. Questi
ultimi sono indispensabili per il superamento della prova; le attività
formative possono anche venire a mancare per documentate cause di forza
maggiore, anche se la flessibilità organizzativa oggi adottata dovrebbe
escludere tale eventualità.
Coerentemente con le motivazioni sopra ricostruite, la formazione non ha natura disciplinare o
contenutistica ma metodologica, relazionale, didattica e giuridica. Di
fatto, per gli IdR viene in gran parte a coincidere con le materie che sono
state già oggetto del concorso e dunque può costituire una ripetizione più o
meno utile a seconda della concreta validità della proposta formativa.
La formazione consiste
in 40 ore di attività seminariali, che oggi vengono gestite solo in parte
mediante corsi da seguire in presenza,
trasferendo buona parte dell'impegno del docente in attività di formazione a distanza. A questo scopo
viene generalmente utilizzata la piattaforma
on line dell'Indire, che ha già messo a disposizione alcuni materiali per
gli IdR all'epoca della preparazione al concorso e che dunque molti IdR hanno
già sperimentato.
Vista la natura non disciplinare dell'attività, gli IdR potrebbero anche essere uniti ad
altri colleghi neo assunti, secondo moduli organizzativi che saranno
predisposti a livello locale sotto il coordinamento di un dirigente scolastico,
ma il discreto numero di IdR presenti a livello locale dovrebbe consentire di
attivare quasi ovunque corsi specifici: questi però non potranno essere
dedicati ad approfondimenti disciplinari per i quali occorrerebbe la competente
collaborazione dell'autorità ecclesiastica.
Gli insegnanti parteciperanno così ad un certo numero di incontri in presenza in cui dovrebbero
prevalentemente trovare occasione di discutere insieme le proprie esperienze
professionali e dovrebbero ricevere indicazioni per l'autonomo proseguimento
della formazione on line e l'elaborazione della relazione finale.
È consentito perdere
non più di un terzo delle ore di formazione, ma l'organizzazione flessibile
di questi corsi consente in genere di recuperare le ore perdute e di costruirsi
autonomi percorsi di lavoro individuale.
L'organizzazione ottimale dell'anno di formazione
vorrebbe che le attività fossero distribuite con gradualità nel corso
dell'intero anno scolastico, ma spesso si è assistito in passato alla
concentrazione delle attività nella seconda parte dell'anno (quando non
addirittura nell'ultimo mese di lezione), per via dei tempi lunghi di
attivazione delle procedure a livello sia centrale che periferico.
Nel corso dell'anno di formazione l'insegnante è assistito da un tutor,
che dovrebbe essere designato all'inizio dell'anno dal dirigente scolastico su
proposta del Collegio dei docenti.
Quantunque non vi sia specifica competenza disciplinare, il tutor è sempre stato scelto tra
docenti di ruolo della stessa disciplina o di insegnamento affine. Per gli
IdR mancano queste figure di riferimento e dunque si potrebbe ricorrere a qualsiasi docente della scuola o allo stesso
dirigente scolastico.
Alla fine dell'anno l'insegnante riferirà sulle
esperienze fatte al comitato di
valutazione, che deve esprimere un parere obbligatorio al dirigente scolastico, il quale redigerà
poi la relazione sull'anno di formazione e procederà alla conferma in ruolo.
Come si vede, rispetto all'ambizioso obiettivo di
formare davvero gli insegnanti nella loro delicata e complessa professionalità,
l'anno di formazione si risolve principalmente in un adempimento formale, ma
rimane la speranza che per molti sia occasione di incontrare colleghi,
confrontarsi con il tutor e consultare documenti, riuscendo ad arricchire
effettivamente le proprie competenze professionali.
Allegati
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