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Scuola

SCUOLA Aspetti tecnici e giuridici

Aspetti tecnici e giuridici

- Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione
- Chiarimenti CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s.2006/07
- Immissione in ruolo secondo contingente. Trattamento economico
- Immissione in ruolo del terzo contingente. Trattamento economico
- No privacy per valutazione IRC
- Aspetti tecnici e giuridici
- Materiali  per "invitare" alla scelta
- La ricostruzione di carriera
- Anno di formazione

IRC - Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione. Precisazioni
Nota 9 giugno 2006
I.R.C. Insegnamento della religione cattolica - Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione. Precisazioni.
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IRC - Chiarimenti CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s.2006/07
Nota 14 giugno 2006
Insegnanti di religione cattolica - Chiarimenti CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s.2006/07
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IRC - Immissione in ruolo secondo contingente. Trattamento economico
- Insegnanti di Religione - Immissione in ruolo secondo contingente. Trattamento economico
Nota del Ministero della Pubblica Istruzione
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IRC - Immissione in ruolo del terzo contingente. Trattamento economico. Chiarimenti in merito della nota del 9 giugno 2005
Ministero della Pubblica Istruzione
Roma, 17 luglio 2007
Ufficio Scolastico Provinciale di Torino
Circolare n. 421 del 18 luglio 2007
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No privacy per valutazione IRC
Presentiamo la Nota 16 giugno 2004 che afferma non esserci alcun problema di privacy! Vi chiediamo di diffonderla per aiutare i colleghi ad affrontare le "pretese" di alcuni Dirigenti.
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Aspetti tecnici e giuridici
Insegnamento della Religione cattolica. Aspetti tecnici e giuridici
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ufficio di Coordinamento Normativo - Circolare ministeriale n. 397 - Torino, 3 ottobre 2003
- Disposizioni relative allo svolgimento dell'IRC nelle scuole pubbliche
Precisazioni dei Direttori degli uffici IRC delle diocesi dell'Emilia-Romagna
Bologna, 17 ottobre 2001
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Materiali  per "invitare" alla scelta
- Niente catechismo, solo cultura
Da Il Resto del Carlino, 16 ottobre 2002
Volantino per orientare la scelta
L'ora di religione. Una disciplina scolastica
Testo e realizzazione grafica: prof. Giancarlo Giovagnoni, docente di religione cattolica presso gli I.I.C.C. di Sasso Marconi e Marzabotto (Bologna)
Lettera agli studenti
Una lettera utile per aiutare gli studenti nella scelta dell'Irc
Lettera ai ragazzi e genitori
Una lettera utile per aiutare ragazzi e genitori nella scelta dell'Irc
Lettera alle parrocchie e unità pastorali
I docenti di religione cattolica della diocesi di Torino si rivolgono alle parrocchie e unità pastorali
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La ricostruzione di carriera
Il diritto alla ricostruzione di carriera cui è legata la progressione economica compete tanto agli insegnanti di religione della scuola primaria che a quelli della scuola secondaria.
Il vecchio contratto reso esecutivo con DPR 399/88 art. 3, comma 6 e 7 riconosce la piena progressione di carriera:
  • agli insegnanti di religione con almeno quattro anni di servizio ed orario a tempo pieno;
  • agli insegnanti di religione della scuola materna ed elementare con almeno quattro anni di servizio e almeno 12 ore di insegnamento;
  • agli insegnanti di religione della scuola media e superiore con almeno quattro anni di servizio e con almeno dodici ore di insegnamento imposte da “ragioni strutturali”.
La CM 206/90 riconosce tali ragioni strutturali nella scuola media e superiore solo nel caso in cui “dopo aver proceduto alla costituzioni di posti comportanti un orario settimanale pari a 18 ore, le ore residue non consentano, anche tra più scuole o istituti secondo i criteri della formazione del posto orario, che la costituzione dei posti di insegnamento per un numero di ore inferiori alle 18 settimanali, purché entro il limite minimo delle 12 ore”.
Si ha quindi diritto alla progressione economica di carriera per gli insegnanti di religione di cui sopra solo all’inizio del quinto anno d’insegnamento (o l’anno scolastico, dopo il quarto, in cui si raggiungano i requisiti di cui sopra), fermo restando che i quattro anni i servizi possono essere stati prestati “anche in modo discontinuo ed a orario parziale indifferentemente nella scuola primaria o secondaria” (Cfr. CM 77/90).
Il punto 1.4 della CM 595/96 detta i criteri per l’inquadramento economico.
A partire dal 1 gennaio 1996 vengono istituiti i “gradoni”, ossia sette posizioni stipendiali (a 0, 3, 9, 15, 28, 35 anni), per gli insegnanti di religione il comma 7 dell’art. 66 del CCNL precisa che “restano in vigore le norme di cui all’art. 53 della legge n. 312/80, modificate e integrate dal DPR 399/88, art. 3 commi 6 e 7”.
Conseguentemente gli insegnanti che sono in possesso di uno dei titoli di studio previsti ai punti 4.2, 4.3, 4.4, 4.6.2 del DPR 202/90 e i requisiti di cui sopra hanno diritto alla progressione economica come gli insegnanti con contratto a tempo indeterminato.
Infine mi permetto di citare tutta la normativa per la progressione economica di carriera:
  • Legge 312/80, ultimo comma dell’art. 53; oggetto: progressione economica di carriera per gli IdR con orario cattedra.
  • CM 254/80; oggetto: applicazione dell’art. 53 della legge 312/80 nei confronti degli IdR.
  • DPR 209/87, art. 2 commi 8, 9, 10, 11; oggetto: accordo contrattuale del personale della scuola.
  • CM 184/87; oggetto: applicazione dell’accordo contrattuale per il personale della scuola contenuto nel DPR 209/87.
  • DPR 399/88; art. 3 commi 6 e 7; oggetto: accordo contrattuale del personale della scuola per il triennio 1988/90.
  • CM 389/88; applicazione del DPR 209/87, art. 3 comma 6. Riconoscimento di servizi e benefici.
  • CM 36/89; applicazione del DPR 399/88.
  • CM 77/90; oggetto: docenti di religione nelle scuole elementari e materne. Applicazione dell’art. 3 DPR 23 Agosto 1988 n° 399.
  • CM 43/92; oggetto: riconoscibilità ai fini della progressione economica degli incarichi di IRC.
  • T.U. del D. Lgs. 16/04/94 n° 297, art. 309 comma 2. Nomina per incarico.
  • CM 237/94; oggetto: IdR scuola elementare e materna.
  • CCNL (G.U. 05/09/95) art. 66 comma 7; norme per gli IdR.
  • Risposta del M.P.I. - Div. Gen. del personale e degli AA. GG. E Amm.vi, prot. 56/96 del 27/05/96; oggetto: IRC trattamento economico.
  • CM 595/96; oggetto: l’inquadramento, trattamento e progressione economica del personale (punto 1.4).
  • CM 109/97.
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Anno di formazione - Anno di prova
di Sergio Cicatelli, tratto da "L’Ora di Religione", n. 3 Novembre 2005

Premessa
L'anno scolastico in corso costituisce per i vincitori del concorso un periodo di formazione che, insieme al periodo di prova, consentirà agli interessati di ottenere la conferma in ruolo e dunque la definitiva conclusione della procedura concorsuale e dell'assunzione. Nello scorso numero abbiamo cercato di distinguere tra periodo di prova e anno di formazione, ma la normativa vigente è poco precisa nel fornire indicazioni univoche. Tentiamo perciò di ricostruire le motivazioni che fondano l'esistenza di queste iniziative formative che riguarderanno, a partire da quest'anno e negli anni successivi per coloro che devono ancora essere nominati, tutti gli IdR vincitori del concorso.

Imparare ad insegnare
L'anno di formazione venne introdotto dall'art. 2 della legge 270/82, verosimilmente per la consapevolezza dell'impreparazione professionale degli insegnanti all'inizio della loro carriera.
È, infatti, un luogo comune confermato dall'esperienza che le procedure di selezione e reclutamento dei docenti italiani si sono sempre concentrate più sulla verifica delle conoscenze disciplinari che delle capacità metodologiche o delle abilità professionali, in attuazione del ben noto principio secondo cui «chi sa, sa insegnare ».
Gli insegnanti di scuola elementare potevano contare fino a qualche anno fa sul tirocinio previsto dal soppresso istituto magistrale, ma per gli insegnanti di scuola secondaria la separazione tra formazione universitaria e preparazione didattica - tra teoria e pratica - era ed è tuttora nettissima.
Di fatto, le capacità professionali venivano messe alla prova negli anni di precariato che ogni insegnante attraversava in attesa della definitiva sistemazione in ruolo. Solo di rado accade - e oggi ancora più di rado di un tempo - che un insegnante si trovi a vincere un concorso e ad entrare in classe senza aver mai fatto un solo giorno di esperienza didattica. Tuttavia, dall'esigenza di colmare questa lacuna formativa nasce l'anno di formazione cui sono sottoposti i docenti di ogni ordine e grado all'inizio della loro carriera.
Significativamente ne sono esonerati coloro che entrano in ruolo ope legis, in quanto si tratta di persone istituzionalmente provviste di esperienza didattica pregressa; non è il caso degli IdR, che hanno invece superato un concorso ordinario, anche se per parteciparvi era necessario avere già almeno quattro anni di servizio. Quest'ultima condizione ha fatto pensare che si potessero esonerare anche gli IdR dall'anno di formazione, ma il rischio di trovarsi accomunati alle immissioni in ruolo ope legis dovrebbe far accettare di buon grado il passaggio attraverso questa procedura, peraltro poco faticosa e - si spera - in qualche misura utile.

Tempi e modi della formazione
La normativa che regola l'anno di formazione va ricostruita attraverso

  la CM 267/91
  la CM 73/97
  la nota 39/01

Dall'insieme di queste fonti risulta con chiarezza che il periodo di formazione ha la durata di un anno scolastico e coincide con i 180 giorni del periodo di prova.
Le attività formative possono distribuirsi nel corso dell'intero anno, a prescindere dai 180 giorni di validità minima. Questi ultimi sono indispensabili per il superamento della prova; le attività formative possono anche venire a mancare per documentate cause di forza maggiore, anche se la flessibilità organizzativa oggi adottata dovrebbe escludere tale eventualità.

Coerentemente con le motivazioni sopra ricostruite, la formazione non ha natura disciplinare o contenutistica ma metodologica, relazionale, didattica e giuridica. Di fatto, per gli IdR viene in gran parte a coincidere con le materie che sono state già oggetto del concorso e dunque può costituire una ripetizione più o meno utile a seconda della concreta validità della proposta formativa.
La formazione consiste in 40 ore di attività seminariali, che oggi vengono gestite solo in parte mediante corsi da seguire in presenza, trasferendo buona parte dell'impegno del docente in attività di formazione a distanza. A questo scopo viene generalmente utilizzata la piattaforma on line dell'Indire, che ha già messo a disposizione alcuni materiali per gli IdR all'epoca della preparazione al concorso e che dunque molti IdR hanno già sperimentato.
Vista la natura non disciplinare dell'attività, gli IdR potrebbero anche essere uniti ad altri colleghi neo assunti, secondo moduli organizzativi che saranno predisposti a livello locale sotto il coordinamento di un dirigente scolastico, ma il discreto numero di IdR presenti a livello locale dovrebbe consentire di attivare quasi ovunque corsi specifici: questi però non potranno essere dedicati ad approfondimenti disciplinari per i quali occorrerebbe la competente collaborazione dell'autorità ecclesiastica.

Gli insegnanti parteciperanno così ad un certo numero di incontri in presenza in cui dovrebbero prevalentemente trovare occasione di discutere insieme le proprie esperienze professionali e dovrebbero ricevere indicazioni per l'autonomo proseguimento della formazione on line e l'elaborazione della relazione finale.
È consentito perdere non più di un terzo delle ore di formazione, ma l'organizzazione flessibile di questi corsi consente in genere di recuperare le ore perdute e di costruirsi autonomi percorsi di lavoro individuale.
L'organizzazione ottimale dell'anno di formazione vorrebbe che le attività fossero distribuite con gradualità nel corso dell'intero anno scolastico, ma spesso si è assistito in passato alla concentrazione delle attività nella seconda parte dell'anno (quando non addirittura nell'ultimo mese di lezione), per via dei tempi lunghi di attivazione delle procedure a livello sia centrale che periferico.

Nel corso dell'anno di formazione l'insegnante è assistito da un tutor, che dovrebbe essere designato all'inizio dell'anno dal dirigente scolastico su proposta del Collegio dei docenti.
Quantunque non vi sia specifica competenza disciplinare, il tutor è sempre stato scelto tra docenti di ruolo della stessa disciplina o di insegnamento affine. Per gli IdR mancano queste figure di riferimento e dunque si potrebbe ricorrere a qualsiasi docente della scuola o allo stesso dirigente scolastico.

Alla fine dell'anno l'insegnante riferirà sulle esperienze fatte al comitato di valutazione, che deve esprimere un parere obbligatorio al dirigente scolastico, il quale redigerà poi la relazione sull'anno di formazione e procederà alla conferma in ruolo.

Come si vede, rispetto all'ambizioso obiettivo di formare davvero gli insegnanti nella loro delicata e complessa professionalità, l'anno di formazione si risolve principalmente in un adempimento formale, ma rimane la speranza che per molti sia occasione di incontrare colleghi, confrontarsi con il tutor e consultare documenti, riuscendo ad arricchire effettivamente le proprie competenze professionali.


Allegati
Periodo di prova e formazione in ingresso per il personale docente ed educativo - Anno scolastico 2005-2006
www.pubblica.istruzione.it/normativa/2006/prot196_06.shtml
Precisazioni sull'attivazione dei corsi di formazione ai docenti neo immessi in ruolo
CSA Torino, Circolare n.85, 2006



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