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CEC DON BOSCO Scuola IdR e IRC oggi |
Insegnanti di religione cattolica a tempo indeterminato della scuola secondaria di primo grado. Trattamento economico
Nota 25 novembre 2010, n.100132 - Ministero dell'Economia e delle Finanze
Con nota 25 novembre 2010 prot. n. 100132, il Ministero dell’Economia e delle Finanze trasmette la nota 21 ottobre 2010 prot. n. 88551, con la quale l'IGOP (Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale) ha fornito il parere di competenza in merito a numerose richieste di chiarimento, pervenute da parte di numerose Ragionerie territoriali dello Stato, in ordine al trattamento economico da corrispondere agli insegnanti di religione cattolica nominati a tempo indeterminato nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado, alla luce dell'istituzione dei ruoli regionali di tale personale docente, previsti dalla legge 18 luglio 2003, n. 186, recante norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica.
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Insegnanti di religione cattolica a tempo indeterminato della scuola secondaria di primo grado. Trattamento economico
Nota 25 novembre 2010, n.100132 - Ministero dell'Economia e delle Finanze |
Docenti di religione ed attribuzione del credito scolastico
Tribunale Amministrativo, Sentenza 15 novembre 2010, n. 33433
Non è condivisibile l'interpretazione secondo cui la presenza del docente di religione nello scrutinio finale, in quanto incidente sul credito scolastico, sia idonea a determinare una situazione di discriminazione nei riguardi degli studenti che decidono di non avvalersi di detto insegnamento, e in particolare di quelli che decidono di non partecipar e ad attività alternative e di assentarsi dalla scuola. Invero, atteso che, in forza dell’accordo con la Santa Sede, la Repubblica italiana si è obbligata ad assicurare l’insegnamento di religione cattolica, e che, in omaggio al principio di laicità dello Stato, detto insegnamento è facoltativo, con la conseguenza che “solo l’esercizio del diritto di avvalersene crea l’obbligo scolastico di frequentarlo” (Corte cost., sent. n. 203 del 12 aprile 1989), non è irragionevole che il titolare di quell’insegnamento, divenuto obbligatorio in seguito ad un’opzione liberamente espressa, partecipi alla valutazione sull’adempimento dell’obbligo scolastico. In buona sostanza, e come condivisibilmente sul punto ritenuto di recente dal giudice d’appello, “se si parte dal presupposto (non seriamente dubitabile alla luce…de lle sentenze costituzionali [intervenute sulla materia]) secondo cui l’insegnamento della religione (o di altro corso alternativo) diviene obbligatorio dopo che è stata effettuata la scelta, allora non si vede la ragione per la quale la valutazione dell’interesse e del profitto con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione non debba essere valutato” (CdS, VI, 7 maggio 2010, n. 2749).
Tratto da OLIR Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose
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Tar del Lazio Sentenza n.33433 del 15 novembre 2010 |
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Consiglio di Stato decisione n.2749 del 7 maggio 2010 |
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Corte Costituzionale Sentenza 203-89 |
Congresso per i responsabili diocesani IRC
Roma 23-24 aprile 2009
Tutte le relazioni e gli interventi del Congresso si trovano all'indirizzo web www.chiesacattolica.it.
Qui riportiamo:
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L’insegnamento della religione cattolica oggi in Italia. Continuità ed innovazione nel quadro delle finalità della scuola
Intervento di S. Em. Card. Angelo Bagnasco, Presidente della CEI |
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L'intervento del Ministro Gelmini al Congresso |
Meeting per l'IRC. "Io non mi vergogno del Vangelo"
Roma 25 Aprile 2009, Aula Paolo VI (Città del Vaticano)
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La dimensione religiosa rende l'uomo più uomo Discorso di Benedetto XVI agli IdR durante l’udienza del 25 aprile 2009 |
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Saluto rivolto al Papa dal cardinale Angelo Bagnasco |
L’insegnante di religione, risorsa per la società e per la Chiesa
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