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Iscrizione e scelta dell'IRC
di Sergio Cicatelli
L'ultimo comma dell'art. 9.2 del nuovo
Concordato precisa le modalità di
questa scelta. Essa deve essere fatta: 1) all'atto
dell'iscrizione, 2) dall'alunno o
dai suoi genitori, 3) su richiesta
della scuola, 4) senza dar luogo a
discriminazione.
La scelta sull'Irc deve essere compiuta esclusivamente al momento
dell'iscrizione e l'Intesa Cei-Mpi ha successivamente precisato che tale
scelta «ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi
anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo
restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni
anno se avvalersi o non avvalersi dell'Irc».
A partire dal 1994 le operazioni di
iscrizione sono state abbondantemente anticipate e si collocano generalmente
verso la fine del mese di gennaio dell'anno scolastico precedente quello cui si
riferisce l'iscrizione. Apposite ordinanze ministeriali fissano anno per anno
la data precisa. La CM 363/94 ha peraltro introdotto anche nella scuola
superiore l'istituto dell'iscrizione d'ufficio, prima riservato alla sola
scuola dell'obbligo. La successiva CM 119/95 ha di conseguenza precisato che la
scelta in ordine all'Irc effettuata al primo anno di scuola superiore «permane
salvo diversa espressa volontà» anche negli anni successivi.
Ciò significa che, coerentemente con la
natura di disciplina scolastica che ha un programma da svolgere con continuità
da un anno all'altro, l'Irc viene scelto
una volta per tutte all'inizio di ciascun ciclo scolastico.
Nell'ordinamento ancora vigente, la
scelta andrà perciò effettuata solo con l'iscrizione in prima elementare, in
prima media e in prima superiore. Quando dovesse entrare in vigore la legge
30/00 sul riordino dei cicli scolastici, la scelta sarà invece compiuta su
richiesta della scuola solo in occasione dell'iscrizione al primo anno del
ciclo di base e al primo anno del ciclo secondario. Per tutti gli altri anni
deve valere la conferma d'ufficio della scelta iniziale, salvo esplicita
richiesta di modifica da parte degli interessati, che dovrà essere consegnata
alle segreterie scolastiche entro la data comunque prevista per le iscrizioni.
Nella scuola materna o dell'infanzia la
scelta va proposta ogni anno.
La
scadenza dell'iscrizione deve essere rigorosamente rispettata e sono pertanto
da ritenere illegittime e nulle le modifiche a
tale scelta operate dopo l'iscrizione, per es.
all'inizio del nuovo anno scolastico o - peggio - nel corso dell'anno (anche in
caso di trasferimento da una scuola all'altra). La scelta sull'Irc è una scelta di principio che non può essere
condizionata o determinata da motivazioni contingenti o di comodo. La
scelta deve valere per l'intero anno scolastico; l'eventuale modifica può avere
effetto solo con il nuovo anno scolastico.
La CM 2/01 ha recentemente disposto che
«nell'ambito degli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media,
non è richiesta domanda di iscrizione alla prima classe della scuola media da
parte degli alunni che hanno frequentato nello stesso istituto la quinta
elementare». Con successiva nota del 15-1-2001, prot. 288/B1A, è stato
precisato che tali istruzioni non comportano alcun obbligo di iscrizione alla
scuola media del medesimo istituto comprensivo, «in quanto rimane ferma la
possibilità di iscrizione anche ad altra scuola media». L'iscrizione alla
scuola media si configura perciò ancora come accesso ad un nuovo ciclo di
studi, a prescindere dalla collocazione fisica o amministrativa delle sue
classi.
Pertanto, in ogni caso - sia nelle
scuole medie inserite in istituti comprensivi, sia nelle scuole medie autonome
- l'iscrizione alla prima media, ai
fini dell'esercizio della scelta di avvalersi o non avvalersi dell'Irc, non può essere considerata come iscrizione
d'ufficio e deve comportare una nuova richiesta di scelta da parte della
scuola stessa. La differenza didattica e ordinamentale tra l'Irc svolto nella
scuola elementare e quello svolto nella scuola media deve valere come fattore
distintivo anche nel caso degli istituti comprensivi in cui, solo al fine di
semplificare gli adempimenti a carico delle famiglie, si è autorizzata
l'iscrizione d'ufficio alla prima media.
La
scelta deve essere effettuata dai genitori nella scuola materna,
elementare e media, mentre nella scuola superiore la legge 281/86 ha
riconosciuto la capacità di scelta allo stesso alunno, quantunque minorenne. Si
badi però che questa capacità di scelta è solo relativa all'Irc e non
all'iscrizione vera e propria, che - fino al raggiungimento della maggiore età
dello studente - deve essere sottoscritta da un genitore o da chi ne esercita
la potestà.
A
norma del Concordato, è la scuola a dover proporre - all'atto
dell'iscrizione non d'ufficio - la
scelta ad alunni e genitori. La
trascuratezza di questo adempimento deve configurarsi come una colpevole
omissione. Viste le osservazioni già svolte, non deve essere lasciata
all'iniziativa dell'utenza scolastica la richiesta dell'Irc, ma deve essere la
scuola a sottoporre a tutti il medesimo quesito, conforme al modello fissato
con CM 188/89 e confermato con CCMM 122/91 e 6/99.
L'autonomia scolastica da un lato e la
semplificazione amministrativa dall'altro hanno consentito che le singole
istituzioni scolastiche provvedano ad adottare una modulistica personalizzata,
fermo restando l'obbligo di accettare le forme di autocertificazione
attualmente previste. La CM 489/98 ne
ha proposto alcuni modelli, ma per la scelta dell'Irc ha suggerito in
quell'occasione formulari assolutamente errati, che sono stati prontamente
annullati e sostituiti con quelli allegati alla CM 6/99. Data la delicatezza
del quesito, pur nell'autonomia delle singole scuole, è necessario conformarsi
ai modelli corretti, tenendo sempre ben presenti i principi che informano
queste operazioni.
Alla luce di quanto sopra esposto in
tema di iscrizione d'ufficio, quindi, non
devono essere distribuiti ogni anno i moduli per la scelta dell'Irc. Per le classi successive alla prima può
ritenersi corretta una comunicazione interna del capo di istituto che ricordi
agli studenti o alle loro famiglie il loro diritto di modificare la scelta a
suo tempo effettuata. Non ha senso ed è da ritenere un abuso la
distribuzione comunque effettuata di moduli per la scelta dell'Irc in ogni anno
scolastico, talvolta giustificata con l'intento di esplicitare una
conferma che viceversa è da considerare implicita.
Alla
scuola va attribuita anche la responsabilità di garantire la correttezza non
solo formale ma anche sostanziale di questa scelta, nel rispetto
delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13
dell'11 gennaio 1991. In essa la Corte ha ritenuto opportuno ribadire «che
dinanzi alla proposta dello Stato alla comunità dei cittadini di fare impartire
nelle proprie scuole l'Irc, l'alternativa è tra un sì e un no, tra una scelta
positiva e una negativa: di avvalersene o di non avvalersene». È,
quindi, del tutto scorretto sottoporre alla scelta l'Irc insieme alle altre
opzioni che successivamente la scuola deve offrire esclusivamente ai non
avvalentisi: è sempre la Corte costituzionale a ricordare che non
possono essere resi «equivalenti e alternativi l'Irc ed altro impegno
scolastico, per non condizionare dall'esterno della coscienza individuale
l'esercizio di una libertà costituzionale, come quella religiosa, coinvolgente
l'interiorità della persona».
È quindi sulla base di questi
autorevoli chiarimenti successivi che vanno interpretati il comma 4 dell'art. 1
della citata legge 281/86 (che prescriveva di allegare alla domanda di
iscrizione i moduli sia per la scelta dell'Irc che per la scelta delle attività
alternative) e la CM 122/91 (che indicava una medesima scadenza per la
riconsegna di entrambi i moduli). La
procedura corretta deve pertanto consistere nella consegna separata di due moduli
- uno a tutti ed uno solo a coloro che avranno prima dichiarato di non
avvalersi dell'Irc - per tenere separate richieste di diversa rilevanza.
Per la prima scelta, comune a tutti, si può fare riferimento al Mod. D allegato
alla CM 6/99, che riproduce analoghi modelli proposti con CCMM 188/89 e 122/91.
Solo dopo aver accertato che la scelta è quella di non avvalersi dell'Irc potrà
essere consegnato agli interessati il Mod. E allegato alla medesima CM 6/99
(che riproduce l'analoga modulistica della CM 122/91), con il quale si propone
la scelta tra le quattro opportunità offerte ai non avvalentisi.
La scelta sui contenuti delle attività didattiche
alternative all'Irc deve essere ulteriormente rinviata, ma su questi aspetti si
veda più avanti il capitolo 3.
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Tratto da:
Sergio Cicatelli,
Prontuario giuridico IRC,
Queriniana, Brescia 2001 |
Le leggi e le circolari ministeriali citate nell'articolo sono reperibili nell'opera citata
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