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Sergio Cicatelli
E' dirigente scolastico in un liceo di Roma. Esperto di problemi istituzionali
dell'IRC. In particolare segue la condizione giuridica degli insegnanti di religione
e la collocazione dell'insegnamento nell'evoluzione del contesto scolastico italiano.
Per contattare il Dott. Cicatelli (richieste e approfondimenti): redazionescuola@elledici.org
Quesiti posti al dott. Cicatelli da ottobre 2004 a settembre 2005 (pubblicati in ordine inverso, dal più recente)
Ruolo e incarico
Gent.ma Redazione,
sono IRC e desidererei cortesemente sapere se i vincitori del concorso IRC (quelli non ancora in ruolo) hanno diritto ad avere l'incarico annuale con decorrenza 1 settembre. Se sì in riferimento a quale legge o decreto?
Altresì chiedo gentilmente se alla luce di quanto sopra detto vale anche la disposizione della "continuità didattica". Se sì in base a quale legge o decreto?
Ringrazio anticipatamente per i chiarimenti che potrete darmi e colgo l'occasione per inviare cordiali saluti.
Risposta
Gli Idr che hanno superato il concorso ma non sono stati ancora assunti in ruolo non hanno alcun diritto ad ottenere l'incarico per l'anno scolastico in corso, tanto meno per motivi di continuità didattica (che è una giustificazione esplicitamente rifiutata in genere dall'amministrazione scolastica). Rimane tuttavia una scelta di buon senso ed equità confermare, ove possibile, gli Idr già in servizio.
____________________________________________________________________
Alla cortese attenzione del prof. Cicatelli.
oggetto: il tempo indeterminato per gli Insegnanti di Religione Cattolica.
Partendo dalla situazione e dalla normativa vigente:
fino al 31 agosto p.v. a proposito degli "incaricati IRC" (sempre a tempo determinato, ma secondo l'art. 47, c, 6 del Ccnl 95, riconfermato qualora permangano le condizioni ..." e art. 49 lettera h Ccnl 99 che sembra introdurre una distinzione tra idr stabilinazzati e non) gli stabilizzati godono in pratica della continuità del posto occupato salvo che tale posto non venga soppresso (CM 1.7.1991 n. 182).
DOMANDO se sia legittimo che un insegnante di religione che non intende passare in ruolo, o anche se ha fatto il Concorso riservato IRC e non rientra in quella percentuale di assunzioni stabilite dal Ministero, o anche se ha fatto il Concorso Irc e non è stato ammesso , possa perdere la riconferma nella cattedra occupata e la stessa venga resa disponibile per color che devono entrare in ruolo.
Tutto questo in considerazione della Nota dell'11 marzo 2005, prot. n 379 che parlando delle assunzioni a tempo indeterminato degli insegnanti di religione parla in modo esplicito di posti vacanti e disponibili . Non sembra che i posti occupati dagli IDR stabilizzati siano vacanti proprio in considerazione del rinnovo continuativo (anche se per l'Intesa è sempre necessaria la proposta dell'UD.
Grazie e cordiali saluti.
Risposta
Tra le condizioni che consentono la conferma dell'incarico nella stessa scuola c'è in primo luogo l'intesa tra autorità scolastica ed ecclesiastica, la quale può (e per certi aspetti deve) tener conto della distribuzione degli insegnanti su tutto il territorio diocesano anche alla luce dei risultati del concorso. Pertanto non c'è alcun diritto alla continuità nella sede di servizio per l'Idr non di ruolo.
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Ruolo - secondo contingente
Gentile professor Cicattelli,
sono un insegnante di religione e la disturbo per porle una domanda: quando saremo assunti in ruolo noi del secondo contingente ovvero il primo venti per cento? Ci sono notizie in merito? Ci assumeranno come previsto dal 1 settembre 2005 o tra un anno? La ringrazio e mi scuso per il disturbo... Puoi rispondermi privatamente per favore?
Grazie per tutto quello che da sempre fa per noi!
Un saluto cordiale
Risposta
L'assunzione del secondo contingente dipende dall'autorizzazione dei ministeri coinvolti nell'operazione (oltre quello dell'istruzione). Il ritardo in queste procedure è purtroppo abituale, ma non si può dire quando si scioglierà la riserva: potrebbe trattarsi anche di una nomina ai soli effetti giuridici nel corso dell'anno o, nella peggiore delle ipotesi, di una nomina prima dell'inizio del prossimo anno scolastico.
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Ruolo - assegnazione sede
Gentile Dr. Cicatelli, ho superato il concorso per IRC e penso di entrare in ruolo, se non a luglio (nel primo scaglione), a settembre.
Vorrei chiederle dei chiarimenti in merito all'assegnazione delle sedi. Ho capito che saranno scelte dall'ordinario diocesano ma non mi è chiaro se dovrà adottare dei criteri precisi o potrà decidere arbitrariamente. Il mio problema è che da quattro anni non insegno più religione, ma in una scuola paritaria e temo che, quando dovranno decidere la mia sede, potrebbero assegnarmi una scuola troppo lontana dalla mia residenza (con inevitabili problemi di gestione familiare). Avrò una seppur minima voce in capitolo e magari la precedenza su chi avrà la nomina annuale (anche se potrà avvalersi della continuità)? Sono uscite in tal senso istruzioni ministeriali? La ringrazio anticipatamente.
Risposta
L'assegnazione della sede è competenza esclusiva dell'ordinario diocesano, sui cui criteri non è possibile sindacare dall'esterno e tanto meno da parte del Ministero. Quindi si possono solo far presenti le proprie esigenze alla curia, con la speranza che se ne tenga conto.
____________________________________________________________________
Gentile Dottor Cicatelli vorrei avere se possibile alcuni chiarimenti: sono un'insegnante di religione che ha partecipato al concorso, vincendolo ma in questo momento non sono in posizione utile per questa prima immissione in ruolo, il mio ordinario diocesano pertanto mi toglie la titolarità decennale in una scuola per immettere in ruolo un collega, premetto che fino a questo momento in tale scuola l'ordinario nominava oltre alla sottoscritta altri due docenti, (uno è quello che in questo momento si trova in posizione utile per l'immissione in ruolo) su una cattedra che ne erano sufficienti due, pertanto ora ritiene opportuno togliere dalla suddetta scuola la sottoscritta, tenendo esclusivamente conto della graduatoria di merito. E' giusto tutto ciò? Grazie anticipatamente per una tempestiva risposta
Risposta
Non si può dire se tutto ciò sia giusto, ma è sicuramente legittimo, poiché l'ordinario diocesano assegna la sede agli Idr sulla base di criteri assolutamente insindacabili (anche a prescindere dal concorso).
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Ruolo in due Diocesi?
Sono un'insegnante di IRC che ha superato il concorso per l'immissione in ruolo.
Nel corso dell'anno scolastico 2004/2005 mi sono trasferita ed attualmente insegno un una diocesi diversa da quella in cui insegnavo al momento del Concorso.
Le due Diocesi sono ubicate nella stessa Regione.
Precisato che naturalmente sono in possesso dell'idoneità della Diocesi di destinazione e che vi sono posti disponibili per l'immissione di Ruolo nella graduatoria di detta Diocesi, sono ha richiederVi se, secondo Voi, ricorrono i presupposti per essere inserita in Ruolo.
Nel ringraziarVi per la gentile attenzione, porgo i più sentiti saluti.
Risposta
Ogni Idr ha partecipato al concorso per una sola diocesi e dunque ha diritto ad essere assunto in ruolo nella diocesi per la quale ha partecipato al concorso. Eventuali variazioni dovrebbero essere concordate con l'Ufficio scolastico regionale tenendo presente che c'è sempre un contro-interessato che verrebbe ad essere danneggiato dal sopraggiungere di un ulteriore vincitore nella propria diocesi.
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Tutor
Volevo chiedere un'ulteriore chiarimento circa il tutor.
Un mio collega mi diceva che dovrebbe essere un insegnante di religione già in ruolo; e qui nasce un problema: nessun insegnante di religione è di ruolo se non a partire da quest'anno....
Si può chiedere ad una collega d'Italiano (insegno alla scuola primaria) di fungere da tutor?
Grazie
Risposta
Non ci sono prescrizioni vincolanti per la scelta del tutor. In mancanza di colleghi di ruolo della stessa disciplina può farsi ricorso a docenti di altre discipline o allo stesso dirigente scolastico, che appare particolarmente indicato, visto che non occorre la competenza disciplinare ma solo quella giuridico-pedagogica già testata nel concorso.
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Cattedre miste: infanzia-elementare
Sono un I.R.C. (insegnante di religione cattolica) e ho superato il concorso dell’infanzia e primaria con l’idoneità nella scuola dell’infanzia (perché in quell’anno in servizio nell’infanzia, ma ho insegnato anche nella primaria).
Avendo i seguenti titoli di studio: Diploma di ragioneria; Diploma di scuola magistrale; Diploma in Scienze Religiose; Magistero in Scienze Religiose. Vorrei sapere se per legge è possibile nell’immissione in ruolo del 3° gruppo avere una cattedra mista (infanzia- primaria).
Poiché mi era stata proposta una cattedra nell’a.s. 2005/2006 solo nell’infanzia, dove didatticamente era impossibile operare, perché vi erano più plessi appartenenti a diverse Direzioni Didattiche e Istituti Comprensivi, con più dirigenti “vorrei precisare che si tratta di paesini dove non è possibile fare cattedra unica per mancanza di ore”.
Per tal motivo nell’a.s. 2005/2006 mi è stata data, dopo aver illustrato il problema, una cattedra mista. Mi domando se per l’immissione in ruolo posso mantenere la cattedra mista? E qual è la legge?
Risposta
Con i titoli di cui è in possesso l'interessata può insegnare sia nella scuola dell'infanzia che nella scuola primaria e dunque può anche aspirare ad una cattedra mista, fermo restando che questa è una sistemazione eccezionale e che in prospettiva ci si dovrebbe andare a stabilizzare su uno solo dei due tipi di scuola (condizioni del territorio permettendo). Le norme in merito sono tutte contenute nella legge di stato giuridico e nel bando di concorso, nonché nei decreti attuativi.
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Orario nella scuola dell’Infanzia
Sono un insegnante di religione in servizio presso la scuola dell'infanzia (per ore 6) e la scuola Primaria (per ore 18). Il quesito riguarda l'orario della scuola dell'infanzia: fino ad oggi ci è sempre stato chiesto di svolgere le ore di R.C. all'interno della fascia oraria delle attività didattiche, ovvero dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.30 escludendo gli orari della prima ora della giornata e del pranzo. Desidererei avere delucidazioni al riguardo, ovvero se la prassi attuale è corretta oppure se noi IDR possiamo coprire qualsiasi orario all'interno della giornata scolastica nella scuola dell'infanzia. Nel caso in cui la prassi attuale fosse corretta, come potrebbe costituirsi una cattedra di IRC per la sola scuola dell'infanzia? Un' ultima cortesia: potete fare riferimento alla normativa in modo tale che possa essere più precisa con il D.S.?
Grazie.
Risposta
Non ci sono norme esplicite in merito, ma il rispetto della logica contenuta nel Concordato e nell'Intesa rende opportuno evitare di collocare sistematicamente l'Irc nella prima ora di scuola (generalmente destinata ad attività di accoglienza e non specificamente disciplinari) o nell'orario di mensa (che non può consentire lo svolgimento dell'Irc). Eventualmente una rotazione nelle sezioni può superare le difficoltà.
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Completamento orario
Mi chiamo Roberta e sono un insegnante di religione cattolica nella scuola dell'infanzia ormai da quasi diciassette anni.
Quest'anno ho avuto la nomina a ruolo per n. 21 ore settimanali in due scuole dello stesso paese + 3 ore settimanali in una scuola di un altro paese, per un totale di 24 ore settimanali. Ora, nella scuola dell'infanzia l'orario settimanale è di 25 ore settimanali, per cui la Curia mi ha fatto notare che devo restare a disposizione del Circolo per l'ora che serve a completamento dell'orario. La Dirigente avrebbe espresso il desiderio che la Curia scrivesse sulla proposta di nomina quanto appena specificato, ma la Curia mi ha risposto che questo non è possibile, sentito anche il parere del C.S.A. di competenza e che per noi, insegnanti di I.R.C. nella scuola dell'infanzia, il tetto massimo di ore è di 24 settimanali + l'ora a disposizione del Circolo.
Desidererei avere maggiori informazioni in merito e se possibile anche la fonte normativa a cui fare riferimento. Ringrazio in anticipo e invio cordiali saluti.
Risposta
Non è certamente di competenza della curia fornire indicazioni sul completamento orario, che spetterebbe invece al CSA autorizzare. I riferimenti normativi sono nella CM 222/90 e nella CM 247/91.
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Part-time
Sono un'insegnante della scuola dell'infanzia, passata di ruolo e nell'anno di prova.
Ho firmato un contratto part-time.
Dalla segreteria mi hanno detto di prendere servizio il 12 settembre a tempo pieno, fino all'arrivo dell'autorizzazione scritta al part-time da parte del C.S.A.
E' proprio così? Devo aspettare? Non posso iniziare già al 12 con il part-time?
Risposta
La CM 60 del 4-7-2005 prevede che i contratti part time siano curati dall'Ufficio scolastico regionale contestualmente all'assunzione in ruolo. Non occorre quindi attendere alcuna autorizzazione, che deve attribuirsi solo a problemi di carattere organizzativo interni agli uffici dell'amministrazione scolastica.
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Scelta Irc e attività alternativa
Gentile Dr. Cicatelli, sono l'unica insegnante di RC in una scuola secondaria inferiore con circa 430 alunni. Di questi , dieci, distribuiti in varie classi, hanno scelto, non avvalendosi dell'IRC, l'opzione A (attività didattiche e formative). Le chiedo:
1) è possibile accoglierli in altre classi dove è presente un loro insegnante? Il TAR Lazio, Sent. 1341/88, sentenzia che "la scuola non appare obbligata ad inserire i non avvalentesi in classi collaterali con insegnanti diversi da quelli dell'alunno", e quindi sarebbe possibile l'inserimento di tali alunni nelle varie classi;
2) supposto che i non avvalentesi possono essere inseriti in classi collaterali per seguire un percorso disciplinare distinto dal curricolo della classe di appartenenza, come va intesa l'espressione"curricolo"? niente francese, disegno, matematica, ecc..., o, per il semplice fatto che la classe in cui l'alunno è inserito svolge, per quella materia, un programma diverso, il curricolo è distinto? l'alunno può quindi essere inserito, alle condizioni di cui sopra, a fare francese, disegno, ecc?
3) nel caso in cui nessun insegnante sia disposto all'inserimento nella sua classe dell'alunno che ha chiesto l'opzione A, come si deve procedere? È vero che non possono essere nominati supplenti?
4) può la scuola suggerire ai genitori che hanno indicato l'opzione A, di rivedere la loro decisione?
5) si può, per superare questa difficoltà, decidere in linea di principio che l'irc va inserito alla prima e all'ultima ora?
La ringrazio anticipatamente, una IdR preoccupata
Risposta
L'inserimento dei non avvalentisi in classi collaterali è piuttosto insolito. Vale in proposito la CM 368/85, che esclude esplicitamente per i non avvalentisi "le attività curricolari comuni a tutti gli alunni". Occorre quindi avere ben chiari i contenuti svolti durante le ore in cui i non avvalentisi sono inseriti in altra classe: se si tratta di attività curricolari (a prescindere dalla programmazione che può essere diversa da classe a classe), non è possibile; se si tratta di attività diverse (quali?), allora potrebbe essere accettabile, ma dovrebbe trattarsi di attività comunque richieste o approvate dai genitori. Per lo svolgimento delle attività alternative possono senz'altro essere nominati supplenti e i genitori possono essere invitati a modificare la loro scelta solo se la scuola, dopo averla esaminata, decide di non darvi corso per esigenze di carattere organizzativo (p.es troppe richieste diverse) o formale (richiesta inaccettabile). In ogni caso, la possibilità di collocare l'Irc alla prima o ultima ora è prevista dalla CM 129/86, tuttavia superata dalle successive sentenze della Corte costituzionale che hanno riconosciuto la legittima collocazione anche nelle ore intermedie (ma è ovvio che in qualche classe l'Irc capiterà anche alla prima o ultima ora).
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Anno di prova e ...
Gent.mo prof. Cicatelli, sono un’insegnante di religione della scuola primaria e prossimamente sarò convocata per la stipula del contratto a tempo indeterminato. Vorrei porgerLe i seguenti quesiti: “Sono previsti, dopo il superamento dell’anno di prova, i trasferimenti nell’ambito della stessa diocesi?” “La Curia gestirà sempre l’assegnazione delle sedi o tutto ciò diventerà competenza del Csa?” “In che cosa consisterà l’anno di prova?” “Essendo alla fine dell’ottavo anno di insegnamento (sempre con la cattedra completa) ed avendo ottenuto da poco la ricostruzione di carriera relativa ai primi 4 anni di servizio con il riconoscimento dell’avanzamento di livello, quando potrò chiedere ulteriore ricostruzione e ogni quanti anni spettano gli scatti?”
Grazie anticipate e cordiali saluti
Risposta
Ordinariamente, il personale docente appena immesso in ruolo deve assicurare la permanenza nella sede di servizio per almeno tre anni, ma sono sempre possibili motivate eccezioni. L'assegnazione delle sedi è ovviamente competenza dell'autorità ecclesiastica.
L'anno di prova consiste nel servizio prestato per almeno 180 giorni e in alcune ore di formazione da svolgere secondo le modalità indicate per tutti gli altri docenti.
La ricostruzione di carriera già ricevuta continua a produrre i suoi effetti anche dopo l'immissione in ruolo, per cui gli scatti si avranno secondo le scadenze previste per tutto il personale docente.
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Cattedre
Alla cortese attenzione del Dott. Cicatelli.
Mi sono posto il seguente interrogativo circa il rispetto delle due quote del 70% e del 30% negli anni scolastici successivi a quello dell’immissione in ruolo degli Insegnanti di Religione Cattolica e precisamente in rapporto al fenomeno della diminuzione del numero delle classi: come ci si regolerà, quantomeno a livello di ipotesi nel momento attuale, qualora nell’a.s. successivo all’immissione in ruolo di un IdR quest’ultimo dovesse perdere una classe in un ordine e grado scolastico? Potrà “recuperarla” nella quota diocesana del 30%? Sarebbe giusto, se così fosse (in tal caso, il 30% non sarebbe più 30%, ma costituirebbe una quota inferiore e dunque non rispettosa della normativa sullo stato giuridico degli IdR)? Oppure, potrebbe il MIUR fornire la possibilità per gli IdR che si trovassero in tale situazione di “completare” nella sua Istituzione scolastica, come avviene già, ad esempio, nelle Scuole secondarie, ad esempio, per un docente di Lettere (attraverso l'ora a disposizione)?
Grazie e resto in attesa di un Vs. riscontro.
Risposta
È da escludere che si possa rimanere a disposizione in caso di riduzione di ore. Semplicemente si andrà a completare l'orario in altre sedi scolastiche, che incideranno sempre sul 70% dei posti di ruolo (con inevitabili approssimazioni rispetto alle percentuali esatte).
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Infanzia: 60 ore
Vorrei avere più informazioni riguardo alle 60 ore nella scuola materna.Come devono essere gestite durante l'anno? Una volta completate, tutto il lavoro di documentazione degli alunni deve essere svolto a scuola? E se la scuola è carente di materiale informatico? Come si può ovviare, dato poi che la maggior parte del lavoro viene svolto da casa con il proprio PC?
La ringrazio
Risposta
L'Idr è tenuto a svolgere a scuola solo le 60 ore previste per ogni sezione di scuola dell'infanzia. Per il resto, deve organizzarsi come può, sulla base delle risorse offerte dalla scuola.
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Valutazione: giudizio o voti?
... tempo di scrutini... tempo di valutazioni...tempo di voti nelle pagelle.
Nonostante la materia in termini di valutazione, sei complessa, alla fine... bisogna dare il voto!
Quesito breve: Nella mia scuola mi trova di fronte a due modi di dare i voti: nelle seconde e nelle terze il "vecchio" sistema non suff- suf- buono ecc.; nelle pagelle di prima, il collegio ha optato per i voti in decimali. Mi trovo in difficoltà per questi motivi.
1 - il voto richiama ad una valutazione di compiti scritti ed orali tout court, che non mi pare sia il criterio di valutazione dell'IRC.
2 - la valutazione classica non suff- suff- ecc..., a mio parere più corretta, perché noi IdR dovremmo sia per l'atipicità della materia, e d oggi sostenuti, mi pare anche dalla legge Moratti, richiama invece ad una valutazione sulla qualità del porsi di fronte all'IRC, misura meglio la partecipazione, l'interesse, ecc. insomma il modo di rappresentare, anche se sinteticamente, il percorso del singolo alunno dentro un processo di apprendimento: cioè punta molto di più a valutare la persona che il risultato.
3 - non ho ricevuto indicazioni in merito da parte né dell'Ufficio Diocesano, né da altre fonti.
Cosa ne dite? cordiali saluti
Risposta
C'è da avanzare qualche perplessità sulla scelta di tornare ai voti numerici in coincidenza con l'applicazione della riforma Moratti, ma non si può entrare più di tanto nelle scelte delle scuole autonome. In ogni caso, se si torna ai voti, scatta di nuovo il divieto di usarli, previsto dalla legge 824/30 e dall'art. 309 del DLgs 297/94. Anche sulla legittimità di questa prescrizione ci sarebbe molto da dire, ma sembra inevitabile restare ancorati ai giudizi tradizionali.
Alla stessa domanda, risponde anche il dott. Perez:
La valutazione è un momento importante di un percorso didattico perché si vede se si sono raggiunti gli "obiettivi evidenziati nel Piano dell'Offerta Formativa e quindi nella programmazione di classe e di disciplina. Oggi, in ambito di autonomia didattica, ogni istituzione scolastica può formulare un percorso didattico (valutazione compresa) adeguato alle condizioni della propria realtà... effettivamente i voti in decimi sono un po’ "sorpassati" e in ogni caso vanno integrati con un giudizio sintetico da parte del docente. Per quanto riguarda l'IRC niente è innovato, quindi puoi adeguarti o far valere la normativa che prevede un giudizio che tiene conto dell'interesse, dell'impegno... in fondo la nostra valutazione è "a parte" e, certamente, possiamo godere anche noi di una certa autonomia.
P.S. Nulla ti vieta, se lo ritieni opportuno, di fare delle prove oggettive delle lezioni svolte e di avere anche dei voti in decimi.
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Insegnante specialista - insegnante di classe
Sono un'insegnante di religione Cattolica della Valle d'Aosta, da quest'anno sono stata immessa in ruolo.
Nella mia Istituzione di appartenenza ha avuto trasferimento un'insegnante che oltre ad insegnare le varie discipline ha anche dato la sua disponibilità ad insegnare religione nel modulo in cui opererà.
Mi chiedo: "può prendermi queste ore o, vista la mia immissione in ruolo, ho io la precedenza?"
Certi di un vostro riscontro, ringrazio anticipatamente.
Risposta
Nella normativa vigente non c'è, alcuna indicazione sulla precedenza dell'insegnante di classe sull'Idr specialista. Quindi, in presenza di un posto assegnato a Idr di ruolo, l'insegnante di classe dovrebbe solo attendere che si creino le condizioni per poter mettere a frutto in quella scuola la sua idoneità e disponibilità.
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Graduatorie
Gentile Redazione,
sono stata convocata dal CSA della mia città e con "grande gioia" e un elenco infinito di insulti e cattiverie da parte dell'impiegata dell'ufficio incarichi e supplenze nei miei confronti prima e di tutta la categoria degli insegnanti di Religione Cattolica della quale faccio parte, mi sono vista decurtare il mio punteggio nelle graduatorie di seconda fascia per la sc. primaria e di terza per quella dell'infanzia (insegno in entrambe) di ben quindici anni perché esso si riferiva all'insegnamento di Religione Cattolica. Devo confessare che, al di là della decurtazione vera e propria, non sono mai stata così umiliata in vita mia, poiché dicendo "grande gioia" cerco di esprimere tutta la soddisfazione che trapelava dalle sue parole e dal suo comportamento, perché l'impiegata non solo non mi ha voluto citare a quale legge precisa si riferiva e si manteneva sul vago ("è del 2004... lei sa navigare in internet... spero", mi ha detto con sarcasmo), ma ha continuato imperterrita a dire che dovevo vergognarmi a rubare il punteggio agli altri insegnanti (io, che non ho mai insegnato un giorno nella comune!) e a chiedermi se, oltre allo stipendio immeritato che percepisco dallo Stato, ne ricevo un altro sottobanco dal Vescovo! Per questo mi rivolgo a voi, per sapere se esiste veramente questa legge che "permette di ripulire le graduatorie da elementi come noi, insegnanti di RC, che ci nascondiamo tra gli altri insegnanti. Grazie di cuore.
Risposta
L'unico riferimento normativo possibile è al fatto che il servizio è riconoscibili se prestato per la stessa tipologia di posto per la quale si chiede l'inserimento in graduatoria. È questa una linea interpretativa costante da diversi anni e ribadita da ultimo dal DM 28-7-2004, n. 64, che pur non facendo esplicito riferimento all'Irc può essere utilizzato per analogia. Rimane l'amarezza per l'inciviltà degli impiegati del CSA.
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Criteri di riconoscimento punteggio
Gent.mo dott. Cicatelli, sono una insegnante che ha partecipato al concorso I.d.r. per la regione Sicilia. Dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria ero risultata utilmente collocata in graduatoria per l’immissione in ruolo ma a seguito dei reclami sono scivolata di 14 posti uscendo dal limite per l’immissione in ruolo. Detta variazione è da imputare alla seguente circostanza: la commissione ha consentito, ai fini dell’accesso al concorso e della valutazione dei titoli, il cumulo del diploma di istituto magistrale con il diploma di Scienze Religiose. Ciò ha comportato che alcuni partecipanti al concorso hanno potuto fare valer un punteggio più elevato (diploma Scienze Religiose) rispetto a quello del diploma magistrale.
A questo punto, avendo intenzione di ricorre al Tar Le chiedo:
1. Ai fine dell’accesso e della valutazione dei titoli è possibile il suddetto cumulo;
2. I partecipanti che hanno il diploma di magistrale (capo b paragrafo BTabella Valutazione titoli) possono indicare quest’ultimo come “altro diploma di scuola secondaria unito al Diploma di Scienze Religiose” (capo
B Tabella Valutazione titoli) al fine di far valer il punteggio più favorevole;
3. Le pronuncia dei Tar del Molise e della Puglia si riferiscono a queste ipotesi ed in caso di risposta positiva mi può indicare il sito dove posso consultare per intero la sentenza.
RigrazianldoLa anticipatamente per la sua tempestiva risposta,
cordialmente la saluto.
Risposta
Il riconoscimento del punteggio più favorevole è una possibilità legittima all'interno delle norme fissate dal bando di concorso, ma l'Ufficio scolastico regionale o la commissione d'esame devono fissare un criterio di applicazione da far valere nei confronti di tutti i concorrenti. È ovvio che qualsiasi soluzione si adotti ci saranno insegnanti che ne trarranno un vantaggio ed altri che risulteranno danneggiati. Il ricorso al Tar è sempre possibile per far valere i propri presunti diritti: finora i Tar di Puglia e Molise hanno escluso l'interpretazione di cui sopra, ma purtroppo la sentenza non mi risulta reperibile in internet.
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Rinuncia temporanea all'insegnamento
Un'insegnante di ruolo che per qualsiasi motivo decidesse di rinunciare per alcuni anni all'insegnamento, nel caso poi volesse ritornare ad insegnare deve rifare il concorso? Il superamento dell'esame abilitante è sempre valido o bisogna integrare qualcosa?
Anche i sindacati non hanno saputo rispondermi dicendo che succede molto raramente.
Grazie per la vostra attenzione.
Risposta
Se il caso si riferisce a un Idr di ruolo che intende sospendere il suo servizio per un certo tempo, la migliore soluzione è quella dell'aspettativa, che gli consente per due-tre anni di interrompere l'insegnamento per dedicarsi ad altre attività, potendo poi rientrare in servizio sullo stesso posto. Se l'intenzione è quella di interrompere per un periodo maggiore, l'unica possibilità è il licenziamento; in questo caso potrebbe chiedere di rientrare in servizio come incaricato se l'ordinario diocesano è d'accordo; comunque il superamento del concorso è sempre un titolo valutabile, ma non si può sapere in quali termini, perché questo potrà fissarlo solo un prossimo concorso che al momento è assolutamente imprevedibile.
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Organico in diocesi
Ho letto con attenzione il DM del 24 marzo, ma mi sono chiesto, come avrebbe fatto chiunque, entrero' quest'anno? La mia posizione in graduatoria nella diocesi di Nola (Na) Regione Campania e' 98 su 180 I.R.C.della scuola materna e primaria. Adesso sinceramente vorrei capire se entro o meno qust'anno, visto che sono state fatte anche le ripartizioni per ogni Regione.
Risposta
È impossibile rispondere finché non si conoscerà la consistenza dell'organico in ogni diocesi, che dovrà essere determinata dal direttore dell'Ufficio scolastico regionale.
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Trasferimenti
Cara redazione sono un' insegnante di irc da 16 anni e lavoro nella scuola primaria. Ho superato il concorso e vorrei chiedere il trasferimento per l'anno scol. 2005/2006. Pertanto vorrei gentilmente sapere a quale autorita' devo rivolgermi al fine della relativa presentazione della domanda. Vorrei altresi' sapere se, il mio direttore dell'uffficio catechistico, ha il potere di veto per l'eventuale accoglimento della medesima domanda; nell'eventuale diniego da parte di quest'ultimo, a quale autorita' o legge ci si puo'appellare per fare valere i propri diritti, tenuto conto che, ad esempio, tale diniego sarebbe ingiustificabile?
Nel ringraziarla della gentile attenzione, le porgo sentiti saluti.
Monica
Risposta
Il Decreto Ministeriale 42 del 24-3-2005 (vedi il Decreto nel sito) ha appena chiarito che potrà essere disposto il trasferimento in altra regione solo dopo tre anni dalla nomina in ruolo, come accade ordinariamente per gli altri docenti. Per quanto riguarda il trasferimento all'interno della stessa regione non ci sono ancora disposizioni, ma sarà in ogni caso necessario avere l'idoneità della diocesi di destinazione e verificare che ci siano posti disponibili in organico in quella diocesi.
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Nomina d'intesa
Egregio Prof. Cicatelli,
mi permetto di scomodarLa con un quesito al quale finora ho trovato in rete solo notizie un po' fumose, per cui sono costretto a ricorrere alle Sue conoscenze ed alla Sua oramai famosa competenza.
Riguardo agli inserimenti in ruolo degli IdR, è pacifico che questo avverrà sulla base della posizione ottenuta nella graduatoria del concorso. Non mi è tuttavia chiaro in che modo verranno individuate le sedi di titolarità/destinazione: quale sarà il ruolo degli ordinari diocesani? La sede sarà individuata "d'intesa" attingendo in modo progressivo dalle graduatorie ma con segnalazione della sede stessa da parte dell'ordinario? Anche se non dovessero essere ancora disponibili chiarimenti normativi, qual è il Suo parere sulla base della normativa al momento disponibile?
Grazie, come di consueto, per la competenza e la disponibilità.
Fabrizio
Risposta
Dal momento che la nomina deve essere d'intesa, le sedi saranno scelte dall'ordinario diocesano. In tal senso dovrebbero uscire prossimamente istruzioni ministeriali.
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Dopo il Concorso: i ricorsi al TAR
Salve mi chiamo Mirella, sono idr da 18 anni e abbonata da circa dieci anni (forse di più..) alla vostra rivista “L’ora di Religione”.
Per presentare la documentazione necessaria richiesta in occasione del concorso di religione, ho chiesto alla mia scuola un certificato di servizio cumulativo. La richiesta è stata presentata ad ottobre 2004.
Da allora ho ricevuto almeno tre varianti di certificati, l’una diversa dall’altra.
L’ultima versione non mi riconosce il trattamento di cattedra nei primi anni di insegnamento in quanto in quegli anni si trattava di nomine inferiori a 24 ore (il primo anno per 14, il secondo per 16, il terzo per 18).
Poiché conosco colleghe nella mia medesima situazione che hanno certificati di servizio che riportano sempre la dicitura “con trattamento di cattedra” anche per orari inferiori a 24 ( ma superiori ad almeno 12 ore), mi piacerebbe conoscere la differenza tra le due diciture e quale spetta alla mia situazione in particolare.
Certa di una sua sollecita risposta, che in questo periodo interessa a molti idr del Lazio nella mia stessa situazione
La ringrazio anticipatamente
Mirella
Risposta
Se il servizio è stato prestato per un orario parziale, non dovrebbe comparire la dizione "con trattamento di cattedra". Può darsi che qualche scuola utilizzi tale formula per gli Idr che comunque, avendo più di 12 ore, potevano godere della progressione economica di carriera, ma si tratta di un uso improprio. In ogni caso, il certificato dovrebbe riportare anche il numero di ore di incarico e quindi dovrebbe consentire di dare il giusto significato a quella indicazione.
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Sono un insegnante di religione cattolica, ho sostenuto il concorso riservato per esami e titoli a posti di R.C. con esito positivo. Per motivi personali non ho insegnato per due anni scolastici, sono rientrata in servizio quest'anno scolastico 2004-2005 non più come "incaricata" ma come "supplente" in quanto l'Ufficio scuola della Curia di appartenenza mi ha azzerato il punteggio che avevo maturato nei vari anni di servizio.
Volevo chiedere se il prossimo anno scolastico 2005-2006 mi spetta l'incarico essendo vincitrice del predetto concorso e quindi iscritta nella graduatoria di merito.
Certa di un Vs sollecito riscontro porgo distinti saluti.
Risposta
In quanto vincitrice del concorso le spetta l'assunzione con contratto a tempo indeterminato (e non un semplice incarico), a prescindere dalla posizione giuridica ricoperta nell'anno in corso.
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Carissimi,
qui nella diocesi di Cosenza-Bisignano (Calabria) siamo nel caos; si parla di cattedre "fantasma" e di ricorsi al TAR, ma nessuno sa di cosa si tratti nello specifico. Sapete darmi qualche informazione in merito? E', questo, un problema locale o di più ampio respiro?
Secondo la mia attuale posizione in elenco, dovrei essere immessa in ruolo, ma come ci si regolerà se ci saranno ricorsi al TAR soprattutto da parte di chi, essendo tra le prime in graduatoria per anni, si ritrova ora in basso perchè in possesso del solo diploma magistrale (spesso con val. 36/60) e di un 11-12 e qualcuno 13 nel concorso IRC?
Grazie di cuore per la vostra attenzione. Aspetto una vostra risposta con ansia. Anna.
Risposta
Non è chiaro il problema. Comunque, le assunzioni in ruolo saranno fatte esclusivamente sulla base della graduatoria definitiva del concorso, che deve tenere conto dei risultati delle prove e dei titoli dei candidati, senza alcuna considerazione di eventuali posizioni in precedenti graduatorie diocesane che non hanno alcun valore per l'amministrazione scolastica.
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Gentile Dott. Cicatelli alcune colleghe stanno presentando ricorso al TAR per la valutazione del diploma magistrale. Io sono al posto 309 della graduatoria di Napoli ed ho perso il numero dell'organico per l'anno 2004-05. Ci sono probabilità che possono vincere il ricorso, perchè in tal caso, mi sento costretta a presentarlo, uno 0,50 mi farebbe salire solo di una ventina di persone, ma sicuramente mi sentirei più tranquilla. La ringrazio anticipatamente, mi rivolgo a lei, perchè so che è presente nelle trattative. Purtroppo, le voci sono tante e dopo 15 anni di servizio e con un 11 allo scritto, che non so come è arrivato, mi sento franare. Dovendo pagare un mutuo, capirà la preoccupazione di tanta gente. Mi scusi volevo anche sapere, se il servizio nostro, è valutato e come, se presento domanda di supplenza in altre discipline alle superiore. Mi scusi e la ringrazio fortemente.
Tina
Risposta
L'esito di un ricorso al Tar è sempre incerto, e in questo caso assolutamente imprevedibile. In ogni caso, guadagnare una ventina di posizioni è del tutto inutile se si è già nella fascia dei vincitori. Le nomine in Campania dovrebbero decorrere dal 1-9-2005 e riguardare l'80% degli aventi diritto (il restante 20% dal 1-9-2006).
Per il resto, il servizio di Irc è valutato come servizio generico in altra classe di concorso.
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Sono un insegnante di religione che nella famosa sezione D della domanda di ammissione al Concorso ho scelto, forzando, il punto c) al fine di farmi valere, come da bando, il punteggio a me più favorevole. Inoltre nei titoli aggiuntivi ho inserito il Magistero conseguito a Roma. Ricapitolando: ho dichiarato come titolo di accesso il Diploma in Scienze Religiose, ma nella formula che lo vede unito al diploma magistrale, e come titolo aggiuntivo il Magistero, ritenendo che fosse superfluo rinserire anche il diploma magistrale. Ma a quanto pare il punteggio riconosciutomi manca di quel 0,50 che, probabilmente, è il diploma magistrale, non riconosciutomi come titolo aggiuntivo.
Da qui i miei quesiti:
- l'impostazione della domanda ha compromesso il punteggio?
- Posso fare ricorso al TAR, anche se i primi due reclami non sono stati presi in considerazione?
(Le ricordo che anche altre insegnanti che hanno compilato come me la domanda lamentano dello stesso problema).
Infine, sono a conoscenza che molte insegnanti stanno preparando il ricorso perché, sempre nella sezione D, hanno dichiarato il diploma magistrale come titolo di accesso, ma penalizzandosi tantissimo. Forse la loro situazione è opposta alla mia.
Mi domando se in questi casi dovessero vincere il ricorso cosa accadrebbe a chi, come me, ha impostato la domanda in maniera diversa?
Grazie per la cordiale attenzione. Se posso chiederle un ulteriore gentilezza: avrei bisogno urgentemente di una sua risposta.
Giorgio.
Risposta
È ovvio che sull'argomento ci sono sempre dei controinteressati: comunque si sia comportata la commissione nella valutazione dei titoli (o comunque dovesse decidere il Tar in merito), qualcuno sarà avvantaggiato e qualcun altro penalizzato.
Nella valutazione dei titoli la commissione avrebbe dovuto seguire le dichiarazioni del candidato e conformarsi ad esse, senza apportare modifiche o intervenire con interpretazioni personali, a meno che tali dichiarazioni fossero palesemente erronee. Quindi, si deve valutare la convenienza di un ricorso dall'esito piuttosto incerto. Finora i Tar del Molise e della Puglia si sono espressi nel senso di non riconoscere il Magistero come titolo di accesso ed il diploma magistrale come titolo aggiuntivo.
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Come potrà immaginare il problema inerente alla sezione D della domanda di ammissione al concorso ha messo in seria discussione quanto afferma il bando.
Le chiedo: di fronte a numerosi ricorsi da parte di coloro che più che seguire il bando hanno, per logica, compilato la lettera A della domanda,penalizzandosi, il TAR come potrà pronunciarsi?Sarà una sentenza positiva per costoro?E in che termini?Ma se così fosse non si andrebbe contro il bando che è legge e che invitava i candidati ad indicare come titolo di accesso quello che avrebbe dato loro maggior punteggio?
Risposta
L'esito di un ricorso al Tar è sempre incerto, e in questo caso difficilmente prevedibile, anche se i Tar del Molise e della Puglia si sono già espressi nel senso di non riconoscere il Magistero come titolo di accesso ed il diploma magistrale come titolo aggiuntivo. Si può sempre ricorrere al Consiglio di Stato contro le sentenze dei Tar ma, al di là dei tempi e delle spese, l'incertezza non diminuisce e l'interpretazione favorevole a qualcuno dovrà necessariamente danneggiare altri concorrenti.
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Accorpamenti
Vorrei sapere se posso accorpare bambini di una sezione nuova nata a Gennaio in un'altra sezione in cui già insegno. Vorrei precisare che non mi sono date ore in più e non ho ricevuto nessun incarico per insegnare in questa sezione.
Grazie Daniela
Risposta
Se si è formata una nuova sezione, si sarebbe dovuto nominare un nuovo insegnante. Sarebbe bene che l'Ufficio diocesano venisse interessato della cosa. Solo in ultima ipotesi, e solo per assicurare comunque l'Irc ai bambini, si può pensare di accorpare la nuova sezione ad una già esistente, ma si tratta di un abuso da un punto di vista amministrativo perché convalida la prassi dell'accorpamento che in genere è da escludere.
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Attività alternative
Sono un insegnante di religione e lavoro in una scuola elementare dove sono presenti diversi extracomunitari.
Ho letto sul suo prontuario giuridico riferito alla CM 28.10.1987 n°316, che possono essere nominati dei supplenti per le attività alternative.
Vorrei sapere se è solo teoria o se esistono dei precedenti ed è quindi una cosa possibile.
La ringrazio anticipatamente per la sua cortesia e disponibilità.
Carla
Risposta
La possibilità di nominare supplenti non è solo teorica ma effettiva. È ovvio che prima di chiamare un supplente deve essere esaurita la disponibilità degli insegnanti già in servizio con ore a disposizione (per esempio insegnanti di classe non disponibili all'Irc).
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Immissione in ruolo
Insegno religione in una delle diocesi della provincia di Macerata. Sono venuta a sapere che l’organico individuato nella nostra provincia è di 68 posti suddivisi per diocesi. Alla mia diocesi sono stati attribuiti in tutto 10 posti, così suddivisi: 1 alla scuola dell'infanzia, 4 alla scuola primaria, 1 alla scuola sec. di I grado e 4 a quella di II grado. Io e i miei colleghi ci chiediamo se questo organico corrisponde ai posti che verranno immessi in ruolo, o se dobbiamo calcolare il 70% per sapere chi entrerà in ruolo. Se i 10 posti corrispondessero al 100%, rimarrebbero in residuo molte ore, tanto che, si diceva con i colleghi, il vescovo avrebbe a disposizione ben più del 30% delle ore complessive. Dott. Cicatelli, ci può aiutare a capirci qualcosa? La ringrazio anticipatamente e attendo con ansia, anche a nome dei miei colleghi, una sua risposta.
Risposta
Se i calcoli sono stati fatti, come credo, sulla base dei dati forniti dal DM 42, si tratta solo del primo contingente di assunzioni per l'anno 2004-05 (equivalente circa al 60% del 70% complessivo). Quindi c'è da completare l'organico con ulteriori contingenti negli anni 2005-06 e 2006-07 (pari al 40%) fino ad arrivare al totale del 70%. Questi sono conti che spettano all'Ufficio scolastico regionale, che è l'unico a poter dire una parola definitiva perché conosce la situazione locale.
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Desidererei conoscere se i vincitori del concorso riservato agli IRC saranno come da legge, tutti prima o poi assunti.
Ringrazio anticipatamente per la risposta che vorrete darmi.
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Gent.mo dott. Ciccatelli, sono un insegnante di religione marchigiano, desidererei sapere innanzitutto se si entrerà in ruolo nell'anno scolastico 2004/2005 o nel 2005/2006 e poi se c'è la possibilità di riconoscere il Magistero in Scienze Religiose come Laurea statale.
Grazie Roberto.
Risposta
L'immissione in ruolo dovrebbe essere ai soli fini giuridici dal 1-9-2004 nelle Marche, dato che l'iter concorsuale si è concluso lì prima del 31 agosto scorso. In realtà, ciò che conta è soprattutto la decorrenza economica, che sarà comunque a partire dal 1-9-2005. Il Magistero in scienze religione non è riconosciuto come laurea statale.
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Sul Concorso
Servizio nelle scuole non statali
Insegno irc da oltre 20 anni, ho partecipato al concorso superando entrambe le prove, ma mi sono visto inserire in graduatoria con riserva in quanto il CSA di Torino non ha ritenuto valutabili gli anni precedenti il 2000 in cui ho insegnato in istituti superiori pubblici, ma non statali, precisamente gestiti dal Comune di Torino. Il responsabile del concorso in maniera arbitraria ha ignorato l'apposito riconoscimento per le scuole magistrali così come citate nell'art 364 del Testo Unico in materia di istruzione (DL 297), ribadendo che avrebbe tolto la riserva solo se gli si forniva una valida motivazione giuridica in quanto il bando parla solo di servizio presso le scuole statali.
Vorrei sapere dove e a chi mi posso riferire al Ministero per poter venire a capo della questione. Preciso che in tale situazione siamo solo 5 a Torino e che altri CSA hanno riconosciuto il servizio prestato nelle scuole non statali ma pubbliche, non private.
Grazie.
Alessandro
Risposta
La questione è controversa, ma una risposta definitiva potrebbe giungere dall'Ufficio che ha emanato il bando di concorso (Direzione generale del personale).
Può essere opportuno fare un esposto a tale Ufficio (eventualmente insieme agli altri colleghi nella medesima condizione) ed attendere una risposta. Quanto agli altri CSA che si sono regolati diversamente, possono essere invocati in aiuto, ma ogni regione è autonoma nel decidere come interpretare la norma, quindi la loro posizione non ha alcun rilievo se appartengono ad altre regioni.
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Criteri per il 30%?
Alla cortese attenzione del Dott. Cicatelli.
Sono una insegnante di religione cattolica e ho il seguente quesito.
A partire dall’a.s. 2005/2006, nell’assegnazione del 30% diocesano, a quale specifica normativa gli Ordinari diocesani faranno riferimento? Altrimenti detto: chi ha partecipato al concorso e non è rientrato però nel 70% avrà sempre e comunque precedenza nell’assegnazione delle cattedre rientranti nel 30% rispetto a chi non ha potuto parteciparvi per mancanza di uno o più requisiti (es. mancanza dei 4 anni continuativi)?
In concreto, esistono casi di insegnanti che non hanno potuto partecipare al concorso (per mancanza di uno o più requisiti), ma che nella graduatoria diocesana vantano però un punteggio più alto rispetto a chi ha partecipato al concorso ma che non è rientrato nella quota del 70%. A chi la precedenza? Quali i criteri da seguire in tali casi? Si continuerà a fare riferimento alla già esistente graduatoria diocesana e quindi attribuendo, circa il 30%, la precedenza a chi ha il punteggio più alto anche qualora non abbia potuto partecipare al concorso?
Colgo l’occasione per porgere distinti saluti e per ringraziarvi per il Vs. servizio. Filomena
Risposta
Non esistono criteri di alcun genere per l'assegnazione dei posti nel 30% che rimane non di ruolo. O meglio, rimangono in vigore tutti i criteri precedentemente adottati: se c'erano graduatorie diocesane si potranno continuare a far valere, se c'erano criteri di altro genere vi si potrà ancora ricorrere. L'ordinario diocesano non è tenuto a privilegiare coloro che hanno partecipato al concorso e sono in attesa di nomina, anche se questa può essere una misura ragionevole, affidata però a una libera scelta dell'autorità ecclesiastica che non può esservi costretta da alcuna disposizione statale.
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Titoli - TAR Molise
Gentili Amici,
chiedo una indicazione per poter reperire e leggere il testo della sentenza del TAR Molise inerente la valutazione dei titoli. Ancora una volta rinnovo a Voi l'appello.
Grato per tutto ciò che fate per gli idr. Michele.
Risposta
La sentenza del TAR Molise, cui si è nel frattempo aggiunta anche un'analoga sentenza del TAR di Lecce, non è al momento reperibile su nessun sito di mia conoscenza. Il testo in versione cartacea è disponibile solo presso gli uffici giudiziari interessati.
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Larsa nella Scuola dell’Infanzia
Domanda
Sono funzione strumentale per la Riforma sia per la scuola dell'infanzia sia per la scuola primaria: Vorrei sapere in che modo vanno attuati i larsa nella scuola primaria. Il mio Ds sostiene che vadano collocati nella quota opzionale riservata alle famiglie ma non con il nome di larsa che considera un abuso, un illecito in quanto non esiste alcu riferimento ai larsa nei documenti sulla riforma.
In effetti l'unico documento in cui se ne parla sono le raccomandazioni che lui non accetta in quanto non firmate!!!! Gradirei un chiarimento in proposito supportato da doc. legislativa.
Grazie Sara.
Risposta
Dietro il nominalismo del dirigente si cela ovviamente un giudizio critico nei confronti della riforma e delle sue modalità di attuazione.
La sigla larsa risulta solo dalle elaborazioni teoriche di Bertagna e dei suoi collaboratori, anche se è coerente con l'impianto istituzionale della riforma e possono effettivamente corrispondere alla quota opzionale dell'orario scolastico.
Al di là delle etichette, forse, conta di più il significato che si intende attribuire a queste parti del curricolo e le modalità didattiche di realizzazione, per evitare che si tratti solo di appendici estemporanee.
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Anno di prova
Domanda
Gentilissimo prof. Cicatelli,
vorrei delucidazioni in merito del computo dei 180 effettivamente svolti. Sono un'insegnante di religione e rientro in quel 40% che ( quando il Miur si deciderà e chissà quanto dovremmo ancora aspettare) verrà messo in ruolo. Il 5 Ottobre u.s. ho avuto un incidente riportando una frattura al ginocchio che mi ha costretto ad un mese di gesso ed un altro mese con stampelle e tutore, se tutto va bene tornerò a scuola il 7 Dicembre data della visita in ospedale dopo un'assenza di 60 giorni. Non sono sicura di poter tornare subito a scuola. Quello che mi preoccupa un po’ è il fatto che se l'anno corrente dovesse essere considerato anno di prova, come essere sicura di aver svolto i 180 giorni richiesti? Il periodo da considerare è solo riferito ai sei giorni settimanali dell'attività didattica o vanno conteggiate anche le domeniche e i giorni delle vacanze di Natale e Pasqua?
Grazie per il chiarimento Daniela
Risposta
Ancora non è possibile dire se il corrente anno 2004-05 sarà considerato anno di prova: potrebbe esserlo solo per coloro che siano nominati almeno giuridicamente in ruolo dal 1 settembre scorso, cioè solo per quelle regioni che hanno concluso le operazioni concorsuali entro il 31 agosto 2004. In ogni caso, l'anno di prova va calcolato sui giorni di calendario, quindi i 180 comprendono anche le domeniche e le feste.
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Part-time
Egregio Dottore,
ho vinto il Concorso a cattedre di scuola materna bandito nel 1999 e dal 1/9/2004 sono stata chiamata in ruolo presso la Scuola Materna "IV Istituto Comprensivo" di Lentini. Ho richiesto al Provveditorato di Siracusa, tramite il mio Dirigente scolastico, che mi venisse fatto un contratto part-time, ma a tutt'oggi non mi è stato ancora fatto firmare alcun contratto, ed inoltre mi è stato detto che non mi spetta il contratto part-time, in quanto di nuova assunzione. Gradirei sapere se mi spetta il contratto part-time. Grazie e cordiali saluti.
Zoe
Risposta
L'art. 36 del vigente contratto nazionale di lavoro prevede che si possano costituire rapporti di lavoro a tempo parziale "sia all'atto dell'assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno". Quindi le dovrebbe essere stato riconosciuto il diritto al part time fin dall'inizio.
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Domanda
Gentilissimo prof. Cicatelli,
volevo sapere, se un'insegnante di scuola materna, che ha un contratto part-time, presso un privato (studio legale, commerciale ecc.), può allo stesso tempo fare supplenze, visto che quando si firma una nomina (anche solo di due giorni) si firma una dichiarazione, che non si hanno contratti a tempo determinato con statali o privati. Riguarda solamente l'ambito scolastico?
Spero possa rispondere a questa mia domanda!
Risposta
L'art. 509 del DLgs 297/94 prescrive il divieto per gli insegnanti di avere altri impieghi alle dipendenze di privati. L'inottemperanza a tale divieto può comportare una sanzione disciplinare e una diffida a risolvere l'incompatibilità interrompendo una delle due attività. Il divieto vale anche per le supplenze brevi, anche se queste non consentono di fatto di accertare il sussistere dell'irregolarità.
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Domanda
Ho sostenuto con esito favorevole il concorso riservato agli I.R.C. per la scuola, media posso per il prossimo anno scolastico chiedere il part-time? Quali sono le condizioni perché venga concesso?
Risposta
Tutti gli insegnanti di ruolo possono chiedere il part time anche all'atto dell'assunzione in servizio. L'unica condizione è che l'orario richiesto sia pari ad almeno la metà di quello d'obbligo e che la richiesta rientri entro la quota di organico che è ammessa al part time (25%).
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Assemblea studenti
Domanda
Cara Redazione,
vi prego di rispondere a questo mio quesito.
È stata concessa un'assemblea degli studenti (insegno al superiore) a partire dalle 10:15. Una collega rifiuta di venire alla prima ora perché sostiene :
1) assemblea degli studenti deve essere concessa per l'intera giornata;
2) i docenti non sono tenuti a venire a scuola (di conseguenza il docente della prima ora non è tenuto a venire)
3) assemblea deve essere autogestita dagli studenti
La collega ha ragione? Allora se la risposta è si...? È sbagliato concedere assemblee a partire dalla terza ora (fino alla sesta ora)? Chi vigila sui ragazzi ? I docenti possono stare tutti a casa?
Grazie Giuseppe
Risposta
L'assemblea studentesca "può" avere la durata dell'intera giornata, ma non c'è nessun obbligo: l'art. 13 del DLgs 297/94 fissa solo il limite massimo dell'intera giornata, senza dire che debba essere raggiunto ogni volta. Tutto dipende anche dalla richiesta che viene fatta dagli studenti.
La collega ha ragione nel dire che gli insegnanti non sono tenuti a partecipare all'assemblea ma ha torto nel pretendere di non andare a scuola se quel giorno sono previste ore di lezione cui tutti gli insegnanti sono tenuti per obbligo di servizio.
D'altra parte, il Ministero ha anche raccomandato ultimamente di accertare la presenza in servizio degli insegnanti in coincidenza delle assemblee (evidentemente per evitare che esse costituiscano giorni di assenza supplementare per il personale docente). In ogni caso i docenti sono tenuti al servizio se vi sono attività programmate.
La vigilanza all'assemblea deve comunque essere assicurata dalla scuola nei modi che vorrà stabilire, a prescindere dall'autogestione dell'assemblea da parte degli studenti: abbiamo sempre a che fare con minori e la norma rimette al dirigente scolastico la facoltà si sospendere l'assemblea in caso di svolgimento irregolare o disordinato (quindi si prevede esplicitamente un potere di vigilanza che può essere condiviso con il corpo docente).
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Orario di lavoro giornaliero
Domanda
Gentilissimo Prof. Cicatelli le pongo una domanda che non è stata ancora formulata. Sono stata costretta per esigenze di servizio ad effettuare due prolungamenti uno di sette ore continuative ed un altro di otto ore con uno spacco di un'ora durante la mensa. Posso chiedere di essere ridimensionata l'orario e distribuirlo diversamente per motivi legati ad una mia incapacità di sostenere tali ritmi. L'ho fatto presente più volte e purtroppo ormai ci troviamo con un orario avviato, difficile da spostare e modificare perché siamo tutti ad incastro. Intanto sento già forte la stanchezza e l'impossibilità da parte mia di dare il meglio per i bambini. Come si può immaginare la nostra vita non si chiude con la scuola, ma c'è la famiglia e le attività in Parrocchia che completano la nostra funzione al servizio della collettività. Mi può essere utile un certificato del medico per giustificare ulteriormente la mia richiesta o ci sono altri mezzi da utilizzare, visto che ne sindacati e nemmeno l'RSU può essere di aiuto ,considerando che la collaboratrice è una delle RSU con esonero totale. Sicura di una sua risposta le porgo i miei più cordiali saluti e ringraziamenti.
Risposta
Ogni scuola dovrebbe indicare i criteri di formulazione dell'orario degli insegnanti, cercando di fissare modalità sopportabili per ognuno e coerenti con una buona qualità del servizio. La responsabilità dell'orario è del dirigente scolastico, il quale ha margini di discrezionalità nel rispetto di quei criteri.
Nel caso in cui ci fosse una palese sproporzione fra il carico di lavoro dell'insegnante in questione e quello delle altre colleghe, sarebbe facile dimostrare l'irregolarità dell'orario e pretendere una modifica. In merito dovrebbe intervenire anche la RSU, anche se i rappresentanti possono trovarsi in conflitto d'interessi.
Un certificato medico potrebbe sostenere la richiesta, dettata da oggettive esigenze di fatica fisica e di rendimento.
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Domanda
Gentilissimo dottore,
approfitto della sua competenza e disponibilità per trovare risposta ad un mio problema in cui nemmeno i sindacati interpellati mi rispondono.
Sono un insegnante RC di scuola primaria a Roma che per motivi di bisogni vari della scuola e dei colleghi il venerdì fa 7 ore di insegnamento intervallate da un'ora di "buco" dalle 13.30 alle 14.30! è proprio l'ora corripondente alla mensa e per questo motivo il Dirigente mi ha proposto se fossi disponibile a supplenze a retribuzione in quell'ora poichè abito molto lontano da casa e così avrei anche la possibilità di essere a mensa facendo supplenza.
Il mio acconsentire alla proposta ha creato scompiglio fra gli RSU d'Istituto che hanno subito affermato l'illegittimità della scelta del Dirigente attraverso una lettera di diffida per due motivazioni:
1.non sono insegnate di scuola elementare
2.non posso lavorare 8 ore consecutive.
Sul primo punto le cose sono chiarite poiché sono in possesso di maturità magistrale comprensiva di anno integrativo (1998).
Il problema rimane sul secondo punto! Non sono riuscito a trovare la legge che regolamenti l'orario di servizio, ma mi consolo del fatto che nemmeno gli RSU abbiano procurato e citato tale normativa. Insomma tutto per sentito dire.
Le chiedo chiarimenti circa la faccenda e se per cortesia mi può aiutare a trovare tale normativa se esiste!
Spero che almeno in questa ultima spiaggia qualcuno mi aiuti...
grazie di cuore
Risposta
Non c'è nessuna norma che individui un tetto massimo di ore per il carico giornaliero di lavoro di un insegnante. Sarebbe opportuno che simili criteri fossero fissati all'interno di ogni scuola nel quadro dei criterio di compilazione dell'orario.
Esiste solo il vincolo di essere impiegati per non meno di cinque giorni ed è chiaro che se si fanno otto ore in un solo giorno, sarebbe possibile esaurire il proprio orario in tre giorni soli o comunque avere ben poco nel resto della settimana.
È il buon senso a suggerire di non superare certi limiti dovuti alla semplice resistenza fisica: per il personale ata è prescritto che non si possano superare le nove ore al giorno con l'obbligo di mezz'ora di intervallo, ma per i docenti l'impegno è qualitativamente diverso.
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Fine del Concorso e problemi di inizio anno.
Domanda
Carissimi, trovandoci ieri
presso il Centro Servizi Amministrativi di Napoli, abbiamo ascoltato una
discussione tra una ns collega e un'impiegata, per la quale il titolo di grado più alto assorbe quello
di grado più basso.
In altre parole, dichiarando
come titolo di accesso il diploma di Magistero, non si ha diritto alla valutazione del diploma di
Istituto Magistrale quale titolo aggiuntivo. Ma se si "ragiona" così
si perviene ad un assurdo (con sospetto di illegittimità): che vale più un buon
voto di maturità con un cattivo voto universitario, anziché il contrario.
Siccome sulla Vs rivista
"OR" non abbiamo trovato cenni sui criteri di valutazione dei titoli;
siccome il sindacato al quale ci siamo rivolte non ci è sembrato molto sicuro sull'argomento, e
siccome stanno fioccando i reclami in merito, gradiremmo una Vs cortese
delucidazione al riguardo, illustrando in particolare il caso più frequente,
cioè il possesso del diploma di Ist. Magistrale, con o senza ulteriori titoli
universitari.
La ringraziamo per
l'attenzione
Risposta
Il caso proposto è
sicuramente molto frequente ed ha già dato luogo a parecchio contenzioso.
L'interpretazione più restrittiva, su cui molti uffici regionali si stanno
orientando, prevede che sia valutato il punteggio del diploma magistrale in
quanto titolo di accesso all'Irc e sia valutato solo come titolo aggiuntivo il
Magistero conseguito successivamente (cioè punti 0,50). L'altra
interpretazione, che vorrebbe considerare il diploma magistrale come un
qualsiasi diploma secondario da valutare unitamente al diploma ISR o al
Magistero (contando solo il punteggio di quest'ultimo), è meno condivisa sia
perché tratterebbe il diploma magistrale in due modi diversi (una volta come
titolo di accesso, per coprire gli anni eventualmente prestati prima del
conseguimento del Magistero, ed una volta come titolo generico), sia perché è
già intervenuta una sentenza del Tar Molise che ha legittimato la prima
interpretazione. Altra questione è quella in cui il diploma
magistrale sia stato effettivamente conseguito successivamente perché il
candidato è già in possesso di altro diploma di maturità: in questo caso,
ovviamente, il diploma magistrale può valere come titolo aggiuntivo.
In ogni caso, va ricordato
che l'Ufficio regionale è sovrano nell'interpretazione e applicazione della
norma e ci possono essere soluzioni diverse tra una regione e l'altra.
L'Ufficio regionale non è neanche tenuto a rispettare eventuali indicazioni del
ministero centrale, perché la gestione e la responsabilità del concorso è
interamente decentrata a livello regionale.
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Domanda
Le chiedo se gentilmente
può prestare attenzione e dare una risposta alla seguente questione.
Nella direzione didattica
cui appartengo, Verbania IV, il dirigente in una nota ai docenti, ha puntualizzato
che "La religione cattolica potrà
essere insegnata prevedendo 1 ora frontale e una di attività progettuale
interdisciplinare per un totale di due ore di 2 ore settimanali". Ora,
anche se nella frase compare il "potrà", non mi sembra che non sia
più valida la legge 121/85 che stabilisce la quota di IRC in 2 ore, comunque
quota disciplinare. Mi sembra una prevaricazione nei confronti di un diritto-dovere sancito per legge. Vi chiedo pertanto se una tale affermazione
è legittima. Io, comunque, farò le due
ore disciplinari, poi se c'è da discutere col dirigente lo farò. Grata per
l'attenzione, porgo cordiali saluti
Risposta
L'Irc si configura
attualmente come una disciplina difficilmente assoggettabile a trasformazioni
interdisciplinari. La normativa concordataria prevede 2 ore di Irc e non 1 ora
di Irc + 1 ora di altra e più incerta identità. Quindi non sembra legittima la
soluzione proposta dal dirigente in questione, anche se una sperimentazione del
genere potrebbe condurre a risultati interessanti sotto il profilo didattico e
culturale.
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Domanda
Salve sono un'irc nella scuola dell'Infanzia, insegno in 14
sezioni di circa 30 bambini ciascuna,
con la riforma Moratti, come debbo comportarmi riguardo ai Piani Personalizzati
Individuali, e il Portfolio? Vorrei
anche sapere se posso chiedere un part-time di soli 22,30, qualora dovessi
entrare di ruolo.
Ringrazio sentitamente.
Risposta
Quanto al part time, è
possibile chiederlo anche per una quota oraria piuttosto insolita come le 22
ore e mezza. È probabile che l'amministrazione faccia qualche difficoltà, ma in
linea di principio non è vietato.
Per il resto, non è chiara
la domanda: se il problema è il gran numero di bambini cui applicare i piani
personalizzati, si è detto da più parti che questi piani non comportano una
progettazione diversa per ciascun alunno da parte dell'insegnante, ma solo
un'offerta diversificata, anche se indubbiamente il carico di lavoro non è
indifferente. Lo stesso discorso vale per il portfolio. Ma va anche ricordato che
la situazione non è molto diversa da quella attuale, in cui è richiesta
un'attenzione particolare a ciascun alunno.
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