 |
| |
| |
| materiale didattico: link |
| |
| scuola dell'infanzia |
| |
| scuola primaria |
| |
| secondaria di I grado |
| |
| secondaria di II grado |
| |
| riviste |
| |
| religione a scuola |
| |
| l'esperto risponde |
| |
| formazione insegnanti |
| |
| anagrafica insegnanti |
| |
|
|

Sergio Cicatelli
E' dirigente scolastico in un liceo di Roma. Esperto di problemi istituzionali
dell'IRC. In particolare segue la condizione giuridica degli insegnanti di religione
e la collocazione dell'insegnamento nell'evoluzione del contesto scolastico italiano.
Per contattare il Dott. Cicatelli (richieste e approfondimenti): redazionescuola@elledici.org
Quesiti posti al dott. Cicatelli da ottobre 2005 (pubblicati in ordine inverso, dal più recente)
Portfolio
Vorrei sapere come si stanno organizzando le scuole circa il portfolio. Nella mia i colleghi si sono rifiutati di compilarlo, dicono che non è obbligatorio. Da voi qual è la procedura?
Un saluto di buon fine anno scolastico
Risposta
Purtroppo non ci sono istruzioni. Attendiamo che il nuovo ministro decida per tempo quali indicazioni fornire.
torna su
Il voto di religione
Sono un'insegnante della scuola secondaria di 1° grado di Alghero (SS), la dirigente della scuola dove insegno sostiene che la valutazione di religione non concorre all'ammissione o non ammissione degli alunni avvalentesi alla classe successiva, inoltre afferma che in caso di votazione il voto dell'insegnante di religione, va messo a verbale ma perde la sua validità.
Si riferisce ad una interpretazione dell' articolo 309 del testo unico punto 3 citando il ministro Lombardi.
Gradirei tutti i riferimenti normativi per dimostrare l'infondatezza di tali tesi e affermazioni.
Risposta
Il voto dell'insegnante di religione non può essere escluso. Purtroppo il suo valore è affidato alle interpretazioni dei Tar. Dopo la sentenza del Tar di Lecce n. 5 del 5-1-1994, altri Tar hanno sostenuto che il voto dell'Idr conta come gli altri e deve solo essere accompagnato da un giudizio nel verbale, ma altri Tar sono stati di opinione diversa. Pertanto la situazione è a tutt'oggi controversa, ma sicuramente non si può affermare che il voto debba essere semplicemente escluso dallo scrutinio, perché sarebbe motivo di invalidazione dello scrutinio stesso.
torna su
Idoneità
Sono un IdR di ruolo ed insegno in una scuola primaria. Volevo porle i seguenti quesiti:
Quesito 1
Un’insegnante di classe che frequenta il corso di Religione e avrà l’idoneità a giugno, può dare la disponibilità a (marzo) per poter insegnare Religione?
Quesito 2
Un’insegnante di classe che ha l’idoneità per IdR , insegna su due classi parallele rispettivamente matematica e religione (nella prima)e matematica (nella seconda).
Può la suddetta insegnante aspirare ad insegnare Religione per il prossimo anno scolastico anche nella seconda delle classi dove io (IRC di ruolo) attualmente insegno?
Quesito 3
Quali sono i diritti degli IRC di ruolo nei confronti degli insegnanti di classe, dal momento che la Curia Arcivescovile continua ad organizzare dei semplici corsi di formazione e a rilasciare a suddette insegnanti l’idoneità a tale insegnamento? E quale sarà il futuro degli IdR dal momento che siamo subordinati al potere decisionale degli insegnanti di classe per poter svolgere tale insegnamento?
Risposta
1. L'insegnante d classe può dare la sua disponibilità anche se non è ancora in possesso dell'idoneità. L'eventuale mancato riconoscimento, ovviamente, annulla la disponibilità già dichiarata. 2. Può aspirare all'Irc solo se si tratta di una classe che nel prossimo anno inizia un nuovo ciclo, stante la CM 374/98. Ma ora si tratta di capire cosa deve essere inteso per un "nuovo ciclo": forse un periodo didattico biennale? In ogni caso, la presenza di un Idr specialista di ruolo fa rientrare la sede nella definizione dell'organico che va sottoposta anche all'intesa con l'ordinario diocesano, che può ovviamente non accettare che vi siano variazioni nella defizione dei posti acquisita in una scuola. 3. Dipende dalla curia stabilire criteri rigorosi per il riconoscimento dell'idoneità agli insegnanti di classe. Comunque, non c'è un diritto di priorità dell'insegnante di classe sullo specialista, soprattutto se quest'ultimo è di ruolo (v. sopra).
torna su
Assegnazione sede
Egr. dr. Cicatelli, sono un IRC di scuola secondaria di II grado passata di ruolo quest'anno col primo scaglione. Insegno in un liceo scientifico a circa 25 km dalla mia città e vorrei chiedere il trasferimento per avvicinarmi dopo tanti anni di pendolarismo.
Chiedo: devo inoltrare domanda alla mia diocesi?
2) nella mia città in un liceo classico insegna un sacerdote che non ha sostenuto il concorso, posso chiedere quella sede, dato che io sono di ruolo e il sacerdote no?
3) inoltre nella mia città in un ITCG insegna una collega che sta per entrare in ruolo con il secondo scaglione (ha un punteggio inferiore al mio) posso chiedere il trasferimento in questo istituto? Ho la precedenza?
Risposta
L'assegnazione della sede dipende dall'accordo della diocesi, anche se la domanda andrà inoltrata all'USR sulla base delle istruzioni che arriveranno verso la fine dell'anno con l'ordinanza sulle utilizzazioni. Quindi l'Idr di ruolo non ha alcuna precedenza o preferenza rispetto al collega non di ruolo o con minore anzianità, ma tutto dipende dall'autorità ecclesiastica.
torna su
Organico
Insegno a Rimini nelle scuole primarie. La mia vice direttrice mi ha chiesto ultimamente se,avendo da quest'anno un contratto a tempo indeterminato, da quest'altro anno scolastico sarò considerata nell'organico di fatto o di diritto. Se, come penso, la risposta sarà che entrerò nell'organico di diritto, cosa cambierà per l'organizzazione del Circolo? Grazie Franco. Ho pensato fosse più corretto scriverti piuttosto che telefonarti, per farti risparmiare tempo ed anche perché la tua risposta potrebbe essere utile anche a qualcun altro.
Risposta
In realtà gli insegnanti di religione non appartengono né all'organico di fatto né a quello di diritto, in quanto appartengono a un organico regionale (di diritto) e sono assegnati alle scuole (di fatto) sotto forma di utilizzazione. Quindi per l'organizzazione del circolo didattico non dovrebbe cambiare nulla.
torna su
Ricostruzione di carriera
Egr. Dott. Cicatelli,
è la prima volta che le scrivo avendo visitato il sito della LDC. Ho 2 dubbi:
1) con l'immissione in ruolo degli IdR, coloro che restano nella quota del 30% ad oggi continuano a percepire la retribuzione anche per i mesi estivi. E' preventivabile negativamente che agli stessi con il prossimo CCNL venga eliminato tale riconoscimento economico (in tal caso potranno recuperare qualcosa con l'indennità di disoccupazione?)? O continueranno a percepire regolarmente gli stipendi anche durante i mesi estivi (luglio e agosto)?
2) Inoltre, sarà confermata la possibilità di effettuare la ricostruzione di carriera per chi abbia maturato i 4 anni di servizio e sia titolare di trattamento cattedra dal quinto anno?
La ringrazio per questo utile e necessario servizio.
Risposta
Gli Idr incaricati continuano a godere dello stesso trattamento economico finora avuto. Circa il futuro è difficile fare previsioni, ma sarebbe strano che una futura contrattazione vada a peggiorare la condizione di insegnanti che in passato si è cercato di rendere più garantiti. Non c'è quindi motivo per dubitare della possibilità di conservare il diritto alla ricostruzione di carriera anche in futuro (anche se qualsiasi previsione è sempre rischiosa).
torna su
Abilitazione negata
Dott. Cicatelli, sono un’insegnante di religione cattolica con circa venti anni di servizio nella scuola primaria.
Lo scorso dicembre ho presentato domanda per il conseguimento dell’abilitazione nella scuola primaria, in base al D.M. 85, al CSA della mia provincia.
Nel mese di febbraio sul sito del CSA viene pubblicato l’elenco degli ammessi e risulto nella graduatoria degli esclusi perché insegnante di religione.
Io, insieme ad altre, presento reclamo per l’erronea valutazione dei titoli di servizio: violazione di norme legislative e regolamentari concretatesi in eccesso di potere e travisamento, mancanza di istruttoria e di motivazione, in quanto il D.M. 85 in parola all’art. 2 non stabilisce che i servizi prestati nell’insegnamento della religione cattolica non sono validi ai fini dell’ammissione ai corsi speciali.
Pertanto chiedo, insieme alle altre, l’inserimento a pieno titolo nella graduatoria degli ammessi, confidando nell’accoglienza della richiesta chiedo espressa comunicazione dell’esito del presente ricorso entro 30 giorni.
Il CSA non mi ha risposto ma ho ricevuto il decreto di esclusione, datato anteriormente al mio reclamo, asserendo che non ho i requisiti previsti dal D. M. 85 ovvero: mancanza dei 360 giorni.
Cosa devo fare per far valere i miei diritti e quelli delle mie colleghe?
Possibile che ancora una volta il nostro servizio non viene considerato per poter partecipare ai corsi speciali per l’abilitazione?
Risposta
Il caso si è verificato in molte province ed era abbastanza prevedibile, stante la normativa precedente che esplicitamente escludeva che potesse esser fatto valere il servizio di Irc. La mancanza di esplicitazione consentiva questa volta di sperare nell'accoglimento delle domande, ma la prassi sta prevalendo. È comunque sempre possibile insistere con appositi ricorsi volti ad ottenere una sospensione per motivi d'urgenza e quindi riuscire ad essere ammessi con riserva alle prove. L'esito è però piuttosto incerto.
torna su
Organizzazione oraria
Alla cortese attenzione del Dott. Ciccatelli.
Insegno in un liceo scientifico. Nel collegio di inizio anno sono stati approvati, con i soli voti contrari delle due insegnanti di Irc, i criteri per la formazione dell'orario delle lezioni, dei quali mi interessa sottoporre alla sua valutazione il seguente: gli insegnanti di Educazione fisica, Disegno e Irc faranno due seste ore ciascuno, insieme a qualche insegnante di altra materia che ne farà una se disposto a farla. La sesta ora (13-13.50) è naturalmente più pesante rispetto alle altre; inoltre nel nostro liceo è presente solo nell'orario delle classi del triennio che svolgono una qualche sperimentazione, per 1 o, al massimo, 2 volte la settimana.
1) Si configura un contrasto col principio della pari dignità di tutte le discipline e dell'uguaglianza dei diritti di tutti gli insegnanti?
2) Nel verbale del Collegio il criterio su esposto (ed applicato fin dallo scorso anno) è stato riportato in questi termini: "Per quanto riguarda la sesta ora la proposta è di farla ruotare su Educazione fisica, Religione, Disegno e quelle materie i cui insegnanti si rendono disponibili". Le due formulazioni possono considerarsi equivalenti?
3) Da qualche anno il liceo in cui insegno non offre, tra le alternative all'Irc, né la materia alternativa né lo studio assistito: la legge lo consente?
La scelta avviene così: il foglio con la domanda d'iscrizione alla classe successiva viene distribuito ogni anno e riporta, sul retro (con la precisazione che questa parte va compilata solo da chi cambia la scelta rispetto all'anno precedente)la scheda per la scelta se avvalersi dell'Irc e, subito sotto, quella relativa alla scelta alternativa, offrendo solo libera attività di studio ed uscita dalla scuola. In pratica all'alunno viene prospettata l'alternativa: fai religione o sei libero da ogni impegno.
Come conseguenza del criterio d'orario approvato, mi pare che si venga anche a verificare che chi non si avvale dell'Irc avrà anche una non casuale probabilità di usufruire di una uscita in meno alle ore 14. Si configura una possibile discriminazione nei confronti degli alunni avvalentisi?
La ringrazio per l'attenzione che vorrà dedicarmi.
Risposta
Il principio della pari dignità di tutte le materie non è sancito espressamente da nessuna norma, ma deriva dal buon senso e dalla prassi comune. Le scuole, però, in materia didattica possono operare tutte le distinzioni che vogliono e motivarle in maniera più o meno convincente. La questione potrebbe essere eventualmente oggetto di controversia sindacale, in quanto si configurerebbe una disparità di trattamento fra docenti della stessa scuola (ma se si sono opporti solo gli Idr vuol dire che quelli di disegno e educazione fisica sono d'accordo). Il criterio della disponibilità soggettiva degli insegnanti è in effetti un po' vago ed equivoco, ma compatibile con il quadro generale.
La modulistica adottata dalla scuola in materia di attività alternativa all'Irc è piuttosto irregolare, in quanto non conforme al Mod. E allegato alla LC 3462/02. Si potrebbe sostenere che l'autonomia consente alle scuole di non conformasi ai modelli ministeriali, ma la differenza formale non deve tradursi in diversità sostanziale. Un eventuale ricorso che impugni detta procedura avrebbe buone probabilità di essere accolto.
____________________________________________________________________
Con la presente, Vorrei gentilmente chiederVi quanti pomeriggi sono ammessi nell'orario di un'insegnante di Religione nella scuola primaria, a scavalco di 3 plessi. Vi invio in allegato l'orario fatto dalla mie colleghe per il presente anno scolastico relativo alle mie ore. Preciso che sono l'unica insegnante in tutto l'istituto comprensivo che si ritrova ad avere 3 rientri pomeridiani.
Ulteriore precisazione: insegno in 11 classi, di cui 10 a tempo normale e 1 a t.p.
Grazie. Distinti saluti.
Risposta
I criteri per la formazione dell'orario sono oggetto di indicazioni da parte del Consiglio di circolo, insieme alle proposte del Collegio dei docenti. Non ci sono norme generali, ma il buon senso dovrebbe suggerire soluzioni diverse. In ogni caso, si tratta di questioni interne alla scuola, sulle quali dovrebbe intervenire anche la RSU per quanto di sua competenza.
torna su
Irc materia curricolare
Egr. Dr Cicatelli,
sono insegnante di religione nella Secondaria di I grado di della diocesi di Oristano e gradirei chiarimenti in merito a:
- la curricolarità dell' irc con normativa di riferimento;
- la collocazione oraria alla prima e all'ultima ora per permettere ai non avvalentesi di uscire perché, in quanto minorenni, non possono restare incustoditi nei locali scolastici e la scuola non organizza le attività alternative;
- l' inserimento della RC insieme alle altre materie nella scheda di valutazione o in un riquadro a parte come le attività opzionali perché non curricolare: esistono normativa e m
modulistica per il 2005/2006?
Rinraziandola per la cortese attenzione, porgo distinti saluti.
Risposta
La curricolarità dell'Irc deriva da numerosi pronunciamenti della giurisprudenza, a cominciare dalla Corte costituzionale (sentenze 203/89, 13/91 e 290/92).
La vigilanza sui minori spetta alla scuola anche se non sono programmate attività didattiche. La terza opzione prevista dalla modulistica ministeriale è infatti quella dello studio individuale non assistito, per il quale è comunque richiesta una generica vigilanza. La collocazione alla prima e ultima ora è in contrasto con le sentenze sopra citate, in cui si dice incidentalmente che la collocazione oraria non deve essere diversa da quella ordinaria, anche nelle ore intermedie.
Per la scheda di valutazione sono ancora valide le indicazioni fornite con CM 85/04.
|