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Compresenza
D. Desidero conoscere se sono tenuto alla compresenza,
come IdR nella scuola primaria.
R. La risposta è negativa al fine di salvaguardare la libertà
di IRC. Niente si oppone, però, ad una collaborazione pattuita di pieno
accordo.
Cessazione e indennità di buonuscita
D. Quali sono i miei diritti se cesso dall'IRC e devo attendere per
ottenere la pensione?
R. Se la cessazione avviene dopo almeno un anno di servizio, spetta l'indennità
di buonuscita, che deve essere corrisposta d'ufficio e comunque; al fine di evitare
la prescrizione, può essere esplicitamente richiesta d'iniziativa dell'interessato.
Novità sullo stato giuridico ed altro
Facendo seguito alla legge provinciale del 14 dicembre 1998, n. 12, che conteneva
disposizioni relative ai docenti di IRC della provincia autonoma di Bolzano, già
segnalata tempestivamente, anche la provincia autonoma di Trento con legge provinciale
9 aprile 2001, n. 5, ha approvato analoghe disposizioni sullo stato giuridico
del personale docente e ispettivo per l'IRC.
Il primo disegno di legge n. 202 sulle: Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento
dei docenti di religione cattolica è stato comunicato alla Presidenza
del senato dal Sen. Maurizio Eufemi ed altri. Successivamente sono state aggiunte
altre proposte di legge, che solleciteranno il governo a formulare un testo definitivo
da proporre alle camere rinnovate per giungere entro breve tempo alla attesa approvazione,
tenendo conto delle attese della categoria IdR. Ci piace riportare non tanto il
testo integrale del DL 202 quanto i criteri che l'hanno ispirato, tenendo presente
che gli IdR sono l'ultima frangia di precariato presente nella scuola italiana.
Ecco i criteri:
a) rispetto dello spirito della revisione degli accordi concordatari e delle
successive intese;
b) razionalizzazione del reclutamento dei docenti di religione cattolica secondo
la normativa vigente per gli altri insegnanti;
c) salvaguardia dei diritti degli insegnanti di religione in servizio da oltre
quattro anni.
Una novità sul piano dei provvedimenti è costituita dal fatto
che, dopo l'approvazione del decreto legge sull'inizio del nuovo anno scolastico
2001-2002, non si rileva la molteplicità di circolari, con cui di consueto
si fa camminare anche la scuola.
Per quanto può riguardare gli IdR non resta che citare, oltre la CM 2/2001
(ricostruzione di carriera e trattamento economico) la CM n. 6 del 12.01.2001
che si riferisce al DM 271 del 7.12.2000 (indicazioni operative sulle cessazioni
dal servizio e sul trattamento di quiescenza).
Valutazione e riscatto titoli di studio
D. Desidero conoscere quale punteggio spetta per chi ha il diploma di
Scienze Religiose e il diploma di Magistero e quale normativa si deve tener presente
per eventuale riscatto titoli di studio.
R. È questo un argomento oggetto di quesiti sotto le due voci connesse
anche se distinte: per la valutazione sono interessati gli IdR, che partecipano
ai concorsi mentre il riscatto interessa quasi tutti i docenti. Una breve nota
storica contestualizza la dinamica delle situazioni, che prevedono la normativa
recente.
I riscatti dei titoli di studio avevano due riferimenti: per gli iscritti all'INPS
(gli IdR di II categoria optanti per l'INPS in base alla L. 831/1961) vigeva la
regola che tutti i diplomi di laurea potevano essere riscattati, mentre per i
dipendenti statali con trattenute in conto tesoro il diploma di laurea e, in aggiunta,
quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza di corsi universitari
di perfezionamento, potevano essere riscattati solo se detti titoli erano stati
richiesti come condizione necessaria per l'ammissione in servizio (cf art. 13
del DPR 1092/1973). Per gli IdR detta normativa non aveva applicazione fino alla
revisione concordataria, perché il conferimento dell'incarico di religione
non richiedeva alcun titolo specifico, oltre l'idoneità rilasciata dall'Ordinario
diocesano. Il problema nacque, colla revisione madamense, che richiede titoli
qualificanti per la nomina a docenti di IRC e precisamente il tema fu rivisitato
nel DPR 202/90 a partire dall'anno scolastico 1990/91, quando, superata la fase
transitoria per consentire il conseguimento dei titoli, questi erano prerequisiti
per avere l'incarico.
Fino agli anni novanta la prassi seguita per il riscatto dei titoli era a pelle
di leopardo, in quanto c'è chi è andato in quiescenza con il riscatto
dei cinque anni del corso teologico ovvero dei quattro anni di licenza in teologia
e c'è, invece, chi ha visto vanificata la sua richiesta. Per il diploma
accademico di Magistero in Scienze Religiose, il CIMEA (Centro d'informazione
sulla mobilità e le equivalenze accademiche) aveva rilasciato in data 23.09.1994
la dichiarazione di comparabilità ad una laurea quadriennale italiana,
tenendo presenti le direttive comunitarie CEE (V. «Quaderni di diritto e
politica ecclesiastica», Il Mulino, n. 1/2001 p. 118ss). Tale dichiarazione
successivamente non fu riconosciuta dal Cds, anche perché il magistero
in scienze religiose non era esplicitamente ricordato nel DPR 175/1994, riguardante
l'intesa sull'applicazione dell'art. 10 della revisione concordataria.
Quando si teneva fermo il principio che i titoli di studio, richiesti per l'IRC,
potevano essere oggetto di riscatto le soluzioni adottate giungevano a valutare
i cinque anni di studi teologici, in base al solo certificato del rettore del
seminario maggiore. Successivamente la casistica pose problemi molteplici. Si
deve al parere della II sez. Cds 1049/92 la novità impensabile che agli
IdR, provvisti di laurea, fosse riconosciuto il diritto al riscatto in base a
una parità di trattamento con i colleghi. Cadde a questo punto l'applicazione
dell'art. 13 citato del T.U. sulle pensioni statali e si giunse a riconoscere
agli IdR e a tutti i dipendenti di Stato, il diritto al riscatto, come per gli
iscritti all'INPS, di tutti i titoli di studio universitari.
Dovendo dare una risposta al quesito si può dire che per la valutazione
nei concorsi si accetti il punteggio che viene assegnato e per il riscatto
titoli si faccia una attenta riflessione sui singoli casi, specie per il notevole
onere finanziario richiesto, anche se di recente le disposizioni che ne consentono
la detrazione nella denuncia dei redditi non siano di poco conto.
Completando quanto detto sulla valutazione, l'autonomia delle singole università
per l'eventuale agevolazione per il conseguimento di laurea, può dare origine
a soluzioni differenziate, così come per la valutazione di punteggio agli
effetti di concorsi statali e non. La pubblicazione della dichiarazione sopra
citata del CIMEA fatta nella nostra Rivista non si esclude che abbia portato fortuna
ad alcuni IdR, che se ne sono avvalsi. Per il riscatto degli anni di studio richiesti
per i titoli di laurea e specializzazioni, ormai la valutazione appare aperta
a soluzioni prima inipotizzabili. Va ricordata la decisione della Consulta n.
20/1996 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 novies
della legge 16 aprile 1974 n. 114 per il riscatto del diploma universitario.
In questa sentenza è rispuntata la condizione che il titolo di studio conseguito
con il diploma sia richiesto per lo svolgimento di una specifica attività.
L'INPS si è prontamente adeguato a tale sentenza con la circ. 48 del 21.2.1996.
Forse facendo leva su questa disposizione si può sostenere la riscattabilità
del diploma di magistero in scienze religiose. Il problema potrà essere
rivisitato dopo l'eventuale approvazione della legge sullo stato giuridico degli
IdR.
Tullio Cappelli
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