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SCUOLA L'esperto risponde Tullio Cappelli Le risposte ai quesiti

L'esperto risponde
Tullio Cappelli
Sergio Cicatelli
Francesco Perez



Compresenza

D. Desidero conoscere se sono tenuto alla compresenza, come IdR nella scuola primaria.
R. La risposta è negativa al fine di salvaguardare la libertà di IRC. Niente si oppone, però, ad una collaborazione pattuita di pieno accordo.

Cessazione e indennità di buonuscita
D. Quali sono i miei diritti se cesso dall'IRC e devo attendere per ottenere la pensione?
R. Se la cessazione avviene dopo almeno un anno di servizio, spetta l'indennità di buonuscita, che deve essere corrisposta d'ufficio e comunque; al fine di evitare la prescrizione, può essere esplicitamente richiesta d'iniziativa dell'interessato.

Novità sullo stato giuridico ed altro
Facendo seguito alla legge provinciale del 14 dicembre 1998, n. 12, che conteneva disposizioni relative ai docenti di IRC della provincia autonoma di Bolzano, già segnalata tempestivamente, anche la provincia autonoma di Trento con legge provinciale 9 aprile 2001, n. 5, ha approvato analoghe disposizioni sullo stato giuridico del personale docente e ispettivo per l'IRC.
Il primo disegno di legge n. 202 sulle: Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica è stato comunicato alla Presidenza del senato dal Sen. Maurizio Eufemi ed altri. Successivamente sono state aggiunte altre proposte di legge, che solleciteranno il governo a formulare un testo definitivo da proporre alle camere rinnovate per giungere entro breve tempo alla attesa approvazione, tenendo conto delle attese della categoria IdR. Ci piace riportare non tanto il testo integrale del DL 202 quanto i criteri che l'hanno ispirato, tenendo presente che gli IdR sono l'ultima frangia di precariato presente nella scuola italiana. Ecco i criteri:

a) rispetto dello spirito della revisione degli accordi concordatari e delle successive intese;
b) razionalizzazione del reclutamento dei docenti di religione cattolica secondo la normativa vigente per gli altri insegnanti;
c) salvaguardia dei diritti degli insegnanti di religione in servizio da oltre quattro anni.

Una novità sul piano dei provvedimenti è costituita dal fatto che, dopo l'approvazione del decreto legge sull'inizio del nuovo anno scolastico 2001-2002, non si rileva la molteplicità di circolari, con cui di consueto si fa camminare anche la scuola.
Per quanto può riguardare gli IdR non resta che citare, oltre la CM 2/2001 (ricostruzione di carriera e trattamento economico) la CM n. 6 del 12.01.2001 che si riferisce al DM 271 del 7.12.2000 (indicazioni operative sulle cessazioni dal servizio e sul trattamento di quiescenza).

Valutazione e riscatto titoli di studio
D. Desidero conoscere quale punteggio spetta per chi ha il diploma di Scienze Religiose e il diploma di Magistero e quale normativa si deve tener presente per eventuale riscatto titoli di studio.
R. È questo un argomento oggetto di quesiti sotto le due voci connesse anche se distinte: per la valutazione sono interessati gli IdR, che partecipano ai concorsi mentre il riscatto interessa quasi tutti i docenti. Una breve nota storica contestualizza la dinamica delle situazioni, che prevedono la normativa recente.
I riscatti dei titoli di studio avevano due riferimenti: per gli iscritti all'INPS (gli IdR di II categoria optanti per l'INPS in base alla L. 831/1961) vigeva la regola che tutti i diplomi di laurea potevano essere riscattati, mentre per i dipendenti statali con trattenute in conto tesoro il diploma di laurea e, in aggiunta, quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza di corsi universitari di perfezionamento, potevano essere riscattati solo se detti titoli erano stati richiesti come condizione necessaria per l'ammissione in servizio (cf art. 13 del DPR 1092/1973). Per gli IdR detta normativa non aveva applicazione fino alla revisione concordataria, perché il conferimento dell'incarico di religione non richiedeva alcun titolo specifico, oltre l'idoneità rilasciata dall'Ordinario diocesano. Il problema nacque, colla revisione madamense, che richiede titoli qualificanti per la nomina a docenti di IRC e precisamente il tema fu rivisitato nel DPR 202/90 a partire dall'anno scolastico 1990/91, quando, superata la fase transitoria per consentire il conseguimento dei titoli, questi erano prerequisiti per avere l'incarico.
Fino agli anni novanta la prassi seguita per il riscatto dei titoli era a pelle di leopardo, in quanto c'è chi è andato in quiescenza con il riscatto dei cinque anni del corso teologico ovvero dei quattro anni di licenza in teologia e c'è, invece, chi ha visto vanificata la sua richiesta. Per il diploma accademico di Magistero in Scienze Religiose, il CIMEA (Centro d'informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche) aveva rilasciato in data 23.09.1994 la dichiarazione di comparabilità ad una laurea quadriennale italiana, tenendo presenti le direttive comunitarie CEE (V. «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», Il Mulino, n. 1/2001 p. 118ss). Tale dichiarazione successivamente non fu riconosciuta dal Cds, anche perché il magistero in scienze religiose non era esplicitamente ricordato nel DPR 175/1994, riguardante l'intesa sull'applicazione dell'art. 10 della revisione concordataria.
Quando si teneva fermo il principio che i titoli di studio, richiesti per l'IRC, potevano essere oggetto di riscatto le soluzioni adottate giungevano a valutare i cinque anni di studi teologici, in base al solo certificato del rettore del seminario maggiore. Successivamente la casistica pose problemi molteplici. Si deve al parere della II sez. Cds 1049/92 la novità impensabile che agli IdR, provvisti di laurea, fosse riconosciuto il diritto al riscatto in base a una parità di trattamento con i colleghi. Cadde a questo punto l'applicazione dell'art. 13 citato del T.U. sulle pensioni statali e si giunse a riconoscere agli IdR e a tutti i dipendenti di Stato, il diritto al riscatto, come per gli iscritti all'INPS, di tutti i titoli di studio universitari.

Dovendo dare una risposta al quesito si può dire che per la valutazione nei concorsi si accetti il punteggio che viene assegnato e per il riscatto titoli si faccia una attenta riflessione sui singoli casi, specie per il notevole onere finanziario richiesto, anche se di recente le disposizioni che ne consentono la detrazione nella denuncia dei redditi non siano di poco conto.
Completando quanto detto sulla valutazione, l'autonomia delle singole università per l'eventuale agevolazione per il conseguimento di laurea, può dare origine a soluzioni differenziate, così come per la valutazione di punteggio agli effetti di concorsi statali e non. La pubblicazione della dichiarazione sopra citata del CIMEA fatta nella nostra Rivista non si esclude che abbia portato fortuna ad alcuni IdR, che se ne sono avvalsi. Per il riscatto degli anni di studio richiesti per i titoli di laurea e specializzazioni, ormai la valutazione appare aperta a soluzioni prima inipotizzabili. Va ricordata la decisione della Consulta n. 20/1996 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 novies della legge 16 aprile 1974 n. 114 per il riscatto del diploma universitario. In questa sentenza è rispuntata la condizione che il titolo di studio conseguito con il diploma sia richiesto per lo svolgimento di una specifica attività. L'INPS si è prontamente adeguato a tale sentenza con la circ. 48 del 21.2.1996. Forse facendo leva su questa disposizione si può sostenere la riscattabilità del diploma di magistero in scienze religiose. Il problema potrà essere rivisitato dopo l'eventuale approvazione della legge sullo stato giuridico degli IdR.

Tullio Cappelli


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