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Quesiti
D. È conveniente il riscatto titoli di studio?
R. Con questa risposta si replica ad una serie di interrogativi molto frequenti
relativamente al riscatto dei titoli di studio e, a tal fine, sono necessarie
precisazioni sulle voci, che si espongono di seguito.
a) Titolo professionale.
b) Riscatto titolo di studio agli effetti della anzianità diservizio e
riscatto del titolo di studio per l'indennità di buonuscita.
a) Il titolo professionale richiesto per l'IRC è duplice: titolo didattico
e titolo di studio.
Il titolo didattico è previsto dal DPR 751/1985, per coloro che
insegnavano da uno o da cinque anni in riferimento all'anno scolastico 1985/86
(ivi 4.6.2).
Il titolo di studio richiesto per l'IRC è molteplice e vario: dal
certificato di studi teologici rilasciato dal rettore del seminario maggiore alla
licenza in teologia, che può essere riconosciuta equipollente alla laurea,
se guendo la procedura prevista dall'Intesa specifica. In argomento si devono
tenere presenti le innovazioni sia per quello che riguarda i diplomi universitari
collegati alla riforma delle Università, sia la modifica relati va all'art.
13 del DPR 1092/1973.
Per quest'ultima, in particolare, non è più richiesto che il titolo
da riscattare sia necessario per l'incarico di docenza. Infatti, dopo la decisione
del Consiglio di Stato relativa, ogni insegnante può riscattare tutti i
titoli di studio universitari, di cui è in possesso.
b) Il riscatto può avere per oggetto tanto l'anzianità di
servizio quanto l'indennità di buonuscita. Si tratta di due pratiche distinte,
che devono essere oggetto di due richieste distinte. Per l'anzianità di
servizio attual mente il riscatto influisce anche per il raggiungimento dei 40
anni necessari per il diritto alla quiescenza, indipendentemente dalla età
di 60 anni per le donne e di 65 anni per gli uomini secondo i limiti richiesti.
Per quanto riguarda il riscatto agli effetti della pensione di anzianità
potrebbe non essere previsto in seguito il raggiungimento dei 40 anni senza l'età
prevista.
Quindi con molta attenzione si deve valutare l'opportunità e la convenienza
tenendo presenti le agevolazioni previste: quella della rateizzazione dell'onere
finanziario e quella dell'incentivo fiscale, che prevede attual mente la possibilità
di dedurre dalla dichiarazione dei redditi gli oneri contributivi versati per
i riscatti, così come per le ricongiunzioni ed i versamenti volontari.
Gli anni del riscatto restano sempre quelli corrispon denti alla durata legale
degli studi universitari per conseguire la laurea o altri diplomi di specializzazione,
sempre che non siano coperti da posizione assicurativa, nell'ipotesi dello studente
lavoratore.
D. La direttrice didattica ha usato espressioni molto forti per raggiungere
l'intento di eliminare le IdR specifiche nel mio circolo. Che fare?
R. Delle varie adunanze deve essere redatto il relativo verbale e
da questo non dovrebbe essere, nel caso concreto, eliminato il testo indicato
nella lettera dall'IdR con termini molto precisi. L'IdR interessata abbia la diligenza
di informare l'ufficio diocesano. È utile e necessario il richiamo alle
disposizioni in vigore (DPR 751, 2.5 e 2.6) che prescrivono l'affidamento dell'IRC,
da realizzarsi d'intesa tra l'Ordinario diocesano e l'autorità scolastica.
Il fatto che nel 2.6 si usi la locuzione « sentito l'Ordinario diocesano»
può essere inter pretato in modo riduttivo rispetto all'intesa previa necessaria
per la nomina. Nello stesso comma si precisa che l'IRC può essere affidato
ai docenti di classe, non deve essere affidato, e su tale possibilità,
nelle varie ipotesi, vale la discrezionalità dell'ordinario, affermata
dalla stessa Corte costituzionale. Non è da esclude re che eventuali eccezioni
in merito, tenendo conto di abusi numerosi segnalati sulla pretesa discrezionalità
esclusiva dei dirigenti d'istituto, possano dar vita a una nuova prassi, così
come è avvenuto con l'interpre tazione della valutazione dell'IdR e del
suo influsso sul giudizio finale. Niente deve essere dato per sconta to. Questo
comporta la preparazione e l'aggiornamento degli IdR in servizio da considerarsi
con l'impegno richiesto specialmente in vista di una riforma, che non si preannuncia
di agevole realizzazione.
D. È vero che l'IdR con diploma magistrale può essere
dichiarato idoneo anche se non ha frequentato l'IRC?
R. Il problema si potrebbe qualificare come obsoleto, stante il fatto che
ormai l'istituto magistrale e la scuola magistrale sono stati aboliti e appartengono,
nella memoria, al secolo scorso. In verità il testo del DPR 751/1985 suona
così al n. 4.4:
«Nella scuola materna ed elementare l'insegnamento della religione cattolica
può essere impartito ai sensi del punto 2.6 dagli insegnanti del circolo
didattico che abbiano frequentato, nel corso degli studi secondari superiore,
l'insegnamento della religione cattolica, o comunque siano riconosciuti idonei
da parte dell' ordinario diocesano». Non è da dire che quel comunque
sia proprio forse fuori posto.
Tullio Cappelli
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