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Docenti di religione
Ricostruzione di carriera e trattamento
economico.
Riportiamo per intero la Circolare Ministeriale n. 2, D13 - Prot. n. 1 datata,
Roma 3 gennaio 2001, della Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali
e Amministrativi.
La legge 28 luglio 1961, n. 831 stabilisce che i docenti non di ruolo incaricati
nella scuola secondaria, e quindi anche i docenti di religione, hanno diritto
all'attribuzione degli aumenti biennali in ragione del 2,50% della misura iniziale
dello stipendio, per ogni biennio di insegnamento prestato con orario di cattedra
e con diritto al trattamento economico durante le vacanze estive.
L'art. 53 comma 6, della legge 11 luglio 1980, n. 312 dispone che ai docenti di
religione dopo quattro anni di insegnamento si applica la progressione economica
di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'ottanta per cento di quelle
attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l'obbligatorietà di costituzione
e accettazione di posto orario con trattamento di cattedra.
L'art. 2 comma 8 e seguenti, del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209 ha previsto la
ricostruzione di carriera per i docenti di religione che abbiano un posto orario
di insegnamento con trattamento di cattedra ed almeno un quadriennio di servizio
anche ad orario parziale.
Lo stesso comma 8 ha anche riconosciuto ai docenti della scuola media il trattamento
economico previsto per i docenti laureati di scuola secondaria di secondo grado.
L'art. 3, comma 7, del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399 ha esteso le disposizioni
relative alla ricostruzione di carriera anche ai docenti di religione nelle scuole
materne ed elementari con orario settimanale non inferio re alle 12 ore, nonché
al personale della scuola secondaria, qualora la riduzione di orario, non inferiore
alle 12 ore, discenda da ragioni strutturali.
A seguito di numerosi quesiti pervenuti a questo Ufficio inerenti la ricostruzione
di carriera e il trattamento economico dei docenti di religione, si forniscono
chiarimenti in proposito, alla luce delle norme sopracitate.
A) Ricostruzione di carriera
La domanda deve essere presentata, al dirigente scolastico competente all'emanazione
del provvedimento, dal personale interessato entro dieci anni dalla data in cui
è sorto il relativo diritto, cioè dall'anno scolastico in cui il
servizio è reso su un posto di insegnamento con trattamento di cattedra
o per dodici ore settimanali nei termini più sopra precisati, ferma restando
la condizione di una precedente prestazione per almeno quattro anni, anche ad
orario parziale o discontinuo. Ai fini del computo di detto quadriennio si considera
no i servizi resi sia nelle scuole materne ed elementari sia nelle scuole secondarie
dal 1° giugno 1977, attesa l'assimilazione di tutti i servizi non di ruolo
prestati nelle scuole di ogni ordine e grado disposta dal D.L. 19 giugno 1970,
n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, recante
norme in materia di riconoscimento di servizi non di ruolo ai fini della progressione
economica.
Secondo quanto previsto dall'art. 3 del succitato D.L. 370/1970, il servizio viene
riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo
di quattro anni, mentre il servizio eccedente i quattro anni viene valutato agli
effetti giuridici ed economici, in aggiunta a tali quattro anni, nella misura
di due terzi e ai soli effetti economici nella misura di un terzo; sono utili
al riguardo i servizi resi dall'anno scolastico 1961/62 in poi.
Per il personale, in possesso dei requisiti per la ricostruzione di carriera,
l'inquadramento, in base al C.C.N.L. del 4 agosto 1995, va effettuato considerando
sia l'anzianità valida ai fini giuridici ed economici che quella valida
soltanto ai fini economici.
Gli interessati hanno diritto di chiedere il riconoscimento del beneficio di cui
all'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore di ex-combattenti
e categorie equiparate. Sempre a domanda è riconoscibile, secondo la normativa
vigente, l'eventuale servizio militare prestato; tale riconoscimento è
valido ai fini giuridici ed economici, comportando l'anticipazione della posizione
stipendiale in corso di maturazione. Ai docenti di religione, che non siano in
possesso dei requisiti richiesti per la ricostruzione di carriera, sono attribuiti
aumenti biennali, calcolati nella misura del 2,50% sulla posizione stipendiale
iniziale, per ogni biennio di servizio prestato.
Ove vengano a cessare le condizioni che hanno dato luogo al diritto del riconoscimento
alla progressione di carriera gli interessati hanno diritto all'attribuzione di
aumenti biennali, in ragione del 2,50% della posizio ne stipendiale iniziale per
ogni biennio di servizio. Qualora i requisiti previsti per il diritto alla ricostruzione
di carriera si verifichino nuovamente, la progressione di carriera riprende aggiungendo,
all'anzianità matu rata all'atto dell'interruzione, il periodo di servizio
durante il quale non c'è stata progressione di carriera, valutando agli
affetti della carriera, nella misura di due terzi ai fini giuridici ed economici
e di un terzo ai soli fini economici. Gli eventuali aumenti biennali in godimento
sono riassorbiti con il passaggio alla posizione stipendiale successiva.
A decorrere dal 1° settembre 1990 i docenti di religione sprovvisti di titolo
non hanno diritto alla ricostruzio ne della carriera, anche se in possesso degli
altri requisiti e all'attribuzione degli aumenti biennali. Analogamente i servizi
resi dal 1° settembre 1990, senza il titolo di studio, non sono riconoscibili
ai fini della progressione di carriera.
Il servizio prestato come docente di religione, con il possesso di tutti i requisiti
prescritti, è valutabile ai fini della carriera, ai sensi del succitato
D.L. 370/1970, alla stregua degli altri servizi di ruolo e/o non di ruolo per
i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato. Resta ovviamente fermo
che il personale con orario di servizio inferiore a quello previsto per la costituzione
del posto orario (18 ore settimanali per la scuola secondaria, 24 ore per la scuola
elementare e 25 per la scuola materna) il trattamento economico va corrisposto
in misura proporzionale all'orario settimanale di attività educativa o
di insegnamento.
B) Inquagramento economico
L'inquadramento economico è effettuato sulla base della natura del contratto
di assunzione, della posizio ne giuridica conseguita e dell'ordine di scuola di
servizio secondo le disposizioni normative e contrattuali vigenti all'epoca della
prestazione lavorativa.
Con la presente si forniscono le indicazioni per gli inquadramenti economici alla
luce dei seguenti rinnovi contrattuali di data più recente.
1) C.C.N.L. del 4 agosto 1995
L'inquadramento deve essere disposto a seconda della natura del contratto di lavoro
degli interessati.
Pertanto:
per i docenti di religione nelle scuole materne, elementari e secondarie
con almeno un quadriennio di insegnamento e con orario settimanale di attività
educativa o di insegnamento non inferiore a 12 ore, nelle scuole materne ed elementari,
e nelle scuole secondarie con orario settimanale di 18 ore o inferiore, entro
il limite di 12, qualora la riduzione di orario derivi da esigenze strutturali,
l'inquadramento al 1° gennaio 1996 viene effettuato sulla base dell'anzianità
riconosciuta ai fini giuridici ed economici e di quella valutabi -le ai soli fini
economici, con attribuzione dello stipendio riportato nella tabella B annessa
al C.C.N.L. del 4 agosto 1995 in corrispondenza dell'anzianità maturata;
ai docenti di religione incaricati annuali, per i quali non ricorrono le
condizioni previste dal punto prece dente, è attribuito lo stipendio iniziale,
previsto dalla suddetta tabella B, incrementato di tanti aumenti biennali del
2,50% dello stipendio stesso per ogni biennio di servizio utili ai sensi del D.P.R.
23 agosto 1988, n. 399;
ai docenti di religione per i quali, essendo venute meno le condizioni per
il diritto alla ricostruzione di carriera, è bloccata la progressione economica
nell'ultima posizione stipendiale maturala, l'inquadramento viene effettuato nello
scaglione stipendiale di cui alla tabella B richiamata, nel quale è compreso
il numero degli anni corrispondenti alla posizione stipendiale in godimento alla
data del 31 dicembre 1995. L'anzianità eccedente quella iniziale dello
scaglione di inquadramento, aumentata del servizio prestato dalla data di attribuzione
della posizione stipendiale in godimento fino alla data del 31 dicembe 1995, è
computabile ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali, da calcolarsi in
ragione del 2,50% dello stipendio iniziale.
2) C.C.N.L. del 1° agosto 1996
Gli importi mensili lordi, indicati nella tabella A, allegata al C.C.N.L. del
1° agosto 1996, sono attribuiti, alle scadenze ivi previste, agli insegnanti
di religione in relazione alla posizione maturata da ciascun interessato nell'ambito
della categoria di appartenenza, come individuata nel precedente punto 1.
3) C.C.N.L. del 26 maggio 1999
Gli importi mensili lordi indicati nelle tabelle D1 e D2, allegate al C.C.N.L.
del 26 maggio 1999, sono attribuiti rispettivamente dal 1° novembre 1998 e
dal 1° giugno 1999 agli insegnanti di religione in relazio ne alla posizione
maturata da ciascuno interessato nell'ambito della categoria di appartenenza,
come indi viduata nel precedente punto 1.
Si allegano alcuni esempi riferiti alle casistiche più ricorrenti comprese
quelle dei passaggi. La presente circolare viene diramata d'intesa con il Ministero
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economi ca Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato, con preghiera di riprodurla e di trasmetterla
con la massima urgenza a tutte le istituzioni scolastiche della provincia.
Il direttore generale
Paradisi
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