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SCUOLA L'esperto risponde Tullio Cappelli Le risposte ai quesiti

L'esperto risponde
Tullio Cappelli
Sergio Cicatelli
Francesco Perez


Quesiti
Maturazione di diritti
D. Ho vinto il concorso e attendo di essere nominalo nel ruolo relativo. Domando quali sono i diritti, che mi spettano in base al servizio prestato in precedenza come IdR, in particolare per l'indennità di buonuscita.
R. Il caso proposto è emblematico e significativo della preparazione professionale dei docenti specialisti di Religione.
Al momento del ruolo l'interessato dichiara i servizi precedenti e ne chiede la valutazione. Gli effetti ai fini dell'anzianità di servizio sono positivi e la valutazione avviene senza alcun onere. L'immissione in ruolo sarà l'occasione per chiedere il riscatto della laurea, qualora non ne sia stata fatta richiesta in precedenza, sempre dopo attenta riflessione, perché per la laurea attualmente la cifra del riscatto è considerevole e, come si suole dire, non sempre il gioco vale la candela.
In particolare per la buonuscita o indennità di servizio, salvo novità in merito sempre possibili, la continuità di servizio scolastico la incrementa, senza che, in occasione dell'entrata in ruolo, si preveda la possibilità di chiederne la liquidazione per il precedente periodo di insegnamento.

Stato giuridico degli IdR
D. Che dire della proposta di legge approvata al Senato e attualmente all'esame della Camera?
R. La domanda è una tra le tante pervenute fino ad ottobre. Credo che nel periodo che trascorre dalla data della domanda al momento della lettura della presente, tutti avranno esaurito i commenti e le valutazioni in merito.
Non resta che fare un breve bilancio ponendo davanti gli aspetti positivi e negativi della proposta di legge in parola.

Aspetti positivi:
- la nascita di un ruolo definito dell'IdR intende rispondere all'impegno preso dal governo dopo la revisione concordataria. Il disegno legge sul ruolo del docente rappresenta un rafforzamento della stessa disciplina, che nel pullulare delle novità collegate all'autonomia dell'istituzione scolastica non manca di rischi, pure qualificandosi come "assicurata";
- positiva "per sé" la richiesta della laurea, con l'obiettivo di mettere il docente di Religione alla pari degli altri colleghi, soprattutto dopo la recente normativa sui titoli richiesti' per ogni docenza, fin dalla scuola materna;
- il rispetto della norma concordataria fondamentale riguardante l'intesa con l'autorità ecclesiastica della chiesa locale;
- la distinzione dei ruoli con la differenziazione dei titoli abilitanti;
- la continuità della posizione giuridica per coloro che non entreranno in ruolo, in quanto mantengono gli stessi diritti dei docenti di ruolo a parte il fatto del'incarico rinnovabile, che resta annuale, cioè a tempo determinato;
- la mobilità nell'ambito del personale della scuola.

Aspetti negativi:
- la legge invade il terreno altrui, essendo la normativa concordataria tutelata dal diritto internazionale e questo spiega, forse, il perché al Senato la Commissione per gli affari costituzionali si è astenuta dal dare il parere sulla proposta di legge;
- la richiesta di una laurea con limitazione ben precisa e quindi la non considerazione dei titoli equipollenti, a cui fa riferimento l'Intesa (quali la licenza in teologia, il baccalaureato e il magistero in scienze religiose);
- la decategorizzazione dei docenti della secondaria, attualmente considerati tutti di categoria A e quindi con retribuzione spettante ai docenti di scuola secondaria superiore anche se docenti nella scuola media inferiore;
- la carenza di una normativa transitoria, sempre prevista quando si tratta di passare a una nuova normativa, in tutti i settori, con le situazioni talvolta drammatiche per chi insegna senza titoli da molti anni: la stessa intesa aveva previsto gli inconvenienti nella richiesta dei titoli professionali facendo riferimento ai titoli didattici.

D'altra parte si tenga presente che la legge nasce "nuova" con un vestito vecchio. Intendo dire che la sua nomenclatura non tiene conto dei cambiamenti legislativi (i nuovi cicli, le nuove lauree, le progettate nuove modalità di concorsi).
Chi ha seguito con attenzione l'iter dell'approvazione della legge in argomento ritiene molto difficile che eventuali emendamenti alla Camera possano essere recepiti agevolmente dal Senato, a parte la ristrettezza dei tempi. Comunque ogni legge tiene conto del bene generale e non recepisce tutta la casistica degli interessati.
Non ci sono dubbi che attualmente, accanto a frange di IdR senza titoli (vedi come esemplare il caso clamoroso di Verona Professore senza titoli nel settimanale diocesano Verona fedele dell'8 ottobre scorso) o con i soli titoli didattici, non mancano IdR con laurea civile o equipollente, in grado di riempire il previsto 60% dei posti di ruolo messi a concorso.

L'eventuale approvazione senza modificazioni pone il parlamento davanti alla necessità di ritocchi e aggiornamenti, mentre la non approvazione lascia perplessi sul futuro del ruolo, che in definitiva non ha più il mordente di un tempo con la privatizzazione (sic) tendenziale a cui non potrà sfuggire anche il mondo della scuola.

Quesiti vari
D. Ho conseguito il magistero in scienze religiose, quale valutazione agli effetti della carriera?
R. Il magistero consente di essere in regola per i titoli professionali richiesti per l'IRC sia Ala scuola primaria che secondaria. li magìstero potrebbe essere oggetto di eventuale riscatta dinamica delle disposizioè stata esaminata in numeri recedenti). Nell'ipotesi di iscrizione per conseguire altra laurea civile, ogni facoltà nella sua autonomia ne fa la dovuta valutazione.

D. Ho lasciato l'IRC per dedicarmi ad altra attività, quali sono i miei diritti?
R. Ha diritto all'indennità eli fine rapporto: buonuscita di diritto, se è stato incaricato, su richiesta, se ha avuto supplenze per almeno un anno di servizio. La posizione assicurativa è oggetto di valutazione.

D. Che valore hanno le graduatorie dell'ufficio scuola? Perché nonostante l'anzianitá di servizio ed altro avverto dei problemi nel conferimento delle nomine, che non riesco a spiegarmi?
R. Come è ben noto, le graduatorie in sede ecclesiastica, salvo non venga esplicitamente affermato il loro valore pieno giuridico, sono da considerarsi alla stregua di elenchi senza diritto soggettivo per la discrezionalità piena riconosciuta anche in sede scolastica.

Tullio Cappelli


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