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| religione a scuola |
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Quesiti
Maturazione di diritti
D. Ho vinto il concorso e attendo di essere nominalo nel ruolo relativo.
Domando quali sono i diritti, che mi spettano in base al servizio prestato in
precedenza come IdR, in particolare per l'indennità di buonuscita.
R. Il caso proposto è emblematico e significativo della preparazione
professionale dei docenti specialisti di Religione.
Al momento del ruolo l'interessato dichiara i servizi precedenti e ne chiede la
valutazione. Gli effetti ai fini dell'anzianità di servizio sono positivi
e la valutazione avviene senza alcun onere. L'immissione in ruolo sarà
l'occasione per chiedere il riscatto della laurea, qualora non ne sia stata fatta
richiesta in precedenza, sempre dopo attenta riflessione, perché per la
laurea attualmente la cifra del riscatto è considerevole e, come si suole
dire, non sempre il gioco vale la candela.
In particolare per la buonuscita o indennità di servizio, salvo novità
in merito sempre possibili, la continuità di servizio scolastico la incrementa,
senza che, in occasione dell'entrata in ruolo, si preveda la possibilità
di chiederne la liquidazione per il precedente periodo di insegnamento.
Stato giuridico degli IdR
D. Che dire della proposta di legge approvata al Senato e attualmente
all'esame della Camera?
R. La domanda è una tra le tante pervenute fino ad ottobre. Credo
che nel periodo che trascorre dalla data della domanda al momento della lettura
della presente, tutti avranno esaurito i commenti e le valutazioni in merito.
Non resta che fare un breve bilancio ponendo davanti gli aspetti positivi e negativi
della proposta di legge in parola.
Aspetti positivi:
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la nascita di un ruolo definito dell'IdR intende rispondere all'impegno
preso dal governo dopo la revisione concordataria. Il disegno legge sul ruolo
del docente rappresenta un rafforzamento della stessa disciplina, che nel pullulare
delle novità collegate all'autonomia dell'istituzione scolastica non manca
di rischi, pure qualificandosi come "assicurata"; |
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positiva "per sé" la richiesta della laurea, con l'obiettivo
di mettere il docente di Religione alla pari degli altri colleghi, soprattutto
dopo la recente normativa sui titoli richiesti' per ogni docenza, fin dalla scuola
materna; |
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il rispetto della norma concordataria fondamentale riguardante l'intesa
con l'autorità ecclesiastica della chiesa locale; |
| - |
la distinzione dei ruoli con la differenziazione dei titoli abilitanti; |
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la continuità della posizione giuridica per coloro che non entreranno
in ruolo, in quanto mantengono gli stessi diritti dei docenti di ruolo a parte
il fatto del'incarico rinnovabile, che resta annuale, cioè a tempo determinato; |
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la mobilità nell'ambito del personale della scuola. |
Aspetti negativi:
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la legge invade il terreno altrui, essendo la normativa concordataria
tutelata dal diritto internazionale e questo spiega, forse, il perché al
Senato la Commissione per gli affari costituzionali si è astenuta dal dare
il parere sulla proposta di legge; |
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la richiesta di una laurea con limitazione ben precisa e quindi la
non considerazione dei titoli equipollenti, a cui fa riferimento l'Intesa (quali
la licenza in teologia, il baccalaureato e il magistero in scienze religiose); |
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la decategorizzazione dei docenti della secondaria, attualmente considerati
tutti di categoria A e quindi con retribuzione spettante ai docenti di scuola
secondaria superiore anche se docenti nella scuola media inferiore; |
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la carenza di una normativa transitoria, sempre prevista quando si
tratta di passare a una nuova normativa, in tutti i settori, con le situazioni
talvolta drammatiche per chi insegna senza titoli da molti anni: la stessa intesa
aveva previsto gli inconvenienti nella richiesta dei titoli professionali facendo
riferimento ai titoli didattici. |
D'altra parte si tenga presente che la legge nasce "nuova" con un
vestito vecchio. Intendo dire che la sua nomenclatura non tiene conto dei
cambiamenti legislativi (i nuovi cicli, le nuove lauree, le progettate nuove modalità
di concorsi).
Chi ha seguito con attenzione l'iter dell'approvazione della legge in argomento
ritiene molto difficile che eventuali emendamenti alla Camera possano essere recepiti
agevolmente dal Senato, a parte la ristrettezza dei tempi. Comunque ogni legge
tiene conto del bene generale e non recepisce tutta la casistica degli interessati.
Non ci sono dubbi che attualmente, accanto a frange di IdR senza titoli (vedi
come esemplare il caso clamoroso di Verona Professore senza titoli nel settimanale
diocesano Verona fedele dell'8 ottobre scorso) o con i soli titoli didattici,
non mancano IdR con laurea civile o equipollente, in grado di riempire il previsto
60% dei posti di ruolo messi a concorso.
L'eventuale approvazione senza modificazioni pone il parlamento davanti alla
necessità di ritocchi e aggiornamenti, mentre la non approvazione lascia
perplessi sul futuro del ruolo, che in definitiva non ha più il mordente
di un tempo con la privatizzazione (sic) tendenziale a cui non potrà sfuggire
anche il mondo della scuola.
Quesiti vari
D. Ho conseguito il magistero in scienze religiose, quale valutazione
agli effetti della carriera?
R. Il magistero consente di essere in regola per i titoli professionali
richiesti per l'IRC sia Ala scuola primaria che secondaria. li magìstero
potrebbe essere oggetto di eventuale riscatta dinamica delle disposizioè
stata esaminata in numeri recedenti). Nell'ipotesi di iscrizione per conseguire
altra laurea civile, ogni facoltà nella sua autonomia ne fa la dovuta valutazione.
D. Ho lasciato l'IRC per dedicarmi ad altra attività, quali sono
i miei diritti?
R. Ha diritto all'indennità eli fine rapporto: buonuscita di diritto,
se è stato incaricato, su richiesta, se ha avuto supplenze per almeno un
anno di servizio. La posizione assicurativa è oggetto di valutazione.
D. Che valore hanno le graduatorie dell'ufficio scuola? Perché
nonostante l'anzianitá di servizio ed altro avverto dei problemi nel conferimento
delle nomine, che non riesco a spiegarmi?
R. Come è ben noto, le graduatorie in sede ecclesiastica, salvo
non venga esplicitamente affermato il loro valore pieno giuridico, sono da considerarsi
alla stregua di elenchi senza diritto soggettivo per la discrezionalità
piena riconosciuta anche in sede scolastica.
Tullio Cappelli
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