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Scuola

SCUOLA L'esperto risponde Tullio Cappelli

L'esperto risponde
Tullio Cappelli
Sergio Cicatelli
Francesco Perez

Tullio Cappelli
Esperto che da diversi anni collabora sia alla rivista L'Ora di Religione nella rubrica Problemi giuridici e amministrativi che alla rivista Insegnare Religione nella rubrica Quesiti sull'insegnamento della Religione.

Per contattare Mons. Cappelli (richieste e approfondimenti): redazionescuola@elledici.org

- Nomina dell’IdR
- Principali adempimenti dell’IdR
- Part time
- Perché devo fare il concorso? Sono abilitata
- Anno di prova
- IRC e Europa
- Terminologia ecclesiastica
- Libro di testo
- Indennità di disoccupazione
- Deontologia del docente
- Quesiti vari
- Da L'Ora di Religione del 2001

Allegato
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale del Personale della Scuola
Ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali


Nota prot. n. 65 del 22 luglio 2004
Oggetto: Insegnamento della religione cattolica. Organico a.s. 2004/2005.

Ancorché non sia ancora concluso l’iter procedimentale del decreto relativo alla determinazione dell’organico di cui in oggetto, si ritiene opportuno trasmettere la tabella, costituente parte integrante dello stesso provvedimento, inerente la rilevazione, a livello regionale, della ricognizione delle ore di insegnamento e, quindi, dei posti, effettuata e validata dalle SS.LL.
Ciò al fine di consentire, anche nella prospettiva dell’eventuale conferimento degli incarichi a tempo indeterminato, il tempestivo avvio delle procedure connesse alla ripartizione territoriale dello stesso organico, sia per quel che concerne la scelta delle istituzioni scolastiche da individuare come sedi di organico di diritto sia per quel che riguarda la quantificazione delle disponibilità da assegnare a ciascuna delle citate sedi.
I posti dell’organico da consolidare sono riportati nella colonna «f» della citata tabella e corrispondono, così come prescritto dalla legge, al 70% dei posti complessivamente istituiti. Le SS.LL. possono operare, quindi, la ripartizione dell’organico, sia territoriale che per ciascun grado di istruzione, entro il limite complessivo del contingente indicato nella citata colonna «f».
Nel comunicare, infine, che l’emanazione dei provvedimenti formali di competenza delle SS.LL. resta subordinata alla definizione del decreto interministeriale, si precisa che con lo stesso provvedimento è stata contemplata, seppur in via residuale, la costituzione di posti di insegnamento, incardinabili in organico di diritto, con spezzoni di orario di istituzioni scolastiche anche di gradi di istruzione differenti, purché le quote orarie appartengano al medesimo ruolo regionale di cui all’articolo 1, comma 1, della richiamata legge 186/03 (tra scuola dell’infanzia e scuola primaria e tra scuola secondaria di 1° grado con scuola secondaria di 2° grado).
Il Direttore Generale: Cosentino

Nomina dell’IdR
Domanda
Ho sentito alla tv che la differenza tra gli IdR prima e dopo il concorso sta in questo: prima del concorso gli IdR erano nominati dal vicario e dopo il concorso gli IdR sono nominati dal direttore regionale. Chiedo un chiarimento in merito.

Risposta
Non si può pretendere la precisione di linguaggio nemmeno, talvolta, dagli addetti ai lavori, perché l’intento dei mezzi di comunicazione sta nel trasmettere una notizia come può essere recepita dai destinatari nel linguaggio comune. Nel caso è comune l’opinione che gli IdR siano nominati dal vescovo ovvero dal responsabile dell’ufficio di curia. La nomina, a norma del Concordato del 1929 (L. 824/1930), veniva fatta dal capo d’istituto, sentito l’Ordinario diocesano. Dopo la revisione del 1984 (L. 121/1985) la nomina viene effettuata d’intesa con l’Ordinario diocesano. Successivamente, a seguito della riforma delle modalità burocratiche, la nomina si realizza mediante il contratto individuale firmato dal dirigente scolastico e dal docente destinatario, sempre dopo che il nominativo sia stato individuato d’intesa tra l’autorità scolastica ed ecclesiastica. Tradurre in linguaggio comunicativo queste sfumature, che hanno un valore sostanziale perché la forma è fondamentale negli atti giuridici, non è molto agevole. Dato per scontato che sia stato percepito il punto di partenza, e cioè la nomina dell’IdR da parte dell’Ordinario diocesano prima del concorso, resta da vedere quello che avviene dopo il concorso: gli IdR di ruolo, cioè nominati a tempo indeterminato, sono scelti d’intesa tra il dirigente scolastico regionale e l’Ordinario diocesano tenendo presente l’elenco alfabetico predisposto al termine del concorso in parola.
Resta quindi fondamentale sia la presenza del nominativo nell’elenco dei vincitori del concorso, sia l’intesa tra le due autorità, scolastica ed ecclesiale. Per il residuo 30% resta in vigore la normativa precedente che rinvia all’intesa tra l’Ordinario diocesano e il dirigente periferico, sempre tenendo presenti i requisiti del titolo professionale richiesto per l’IdR e l’idoneità necessaria da parte dell’Ordinario diocesano.
Veniamo al caso segnalato: probabilmente il comunicatore è un romano, e a Roma si fa riferimento per le nomine degli IdR al Vicariato, che corrisponde alla curia diocesana delle altre diocesi.
Infatti il Vescovo di Roma è il Papa, che opera mediante il suo Vicario, che attualmente è il cardinale Camillo Ruini. Si spiega dunque il termine vicario, che nelle diocesi è termine giuridico con cui si indica chi agisce in nome del vescovo diocesano: per l’esattezza Vicario generale.
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Principali adempimenti dell’IdR
Domanda
Quali sono i principali adempimenti per gliIdR, che hanno vinto il concorso e sono quindi inclusi nell’elenco regionale?

Risposta
I principali adempimenti, oltre la presentazione della documentazione richiesta d’ufficio, fanno riferimento all’anno di formazione, previsto dalla C.M. n. 267 del 10.09.1991, la quale ne prevede le modalità di svolgimento. Gli elementi costitutivi dell’anno di formazione sono due: il servizio d’insegnamento prestato per almeno 180 giorni e l’attività seminariale, aggettivo ormai preso in prestito dal termine seminario (luogo dove si formano i sacerdoti e questo la dice lunga sul costante riferimento alla tradizione religiosa in Italia). L’organizzazione delle attività seminariali di 40 ore si svolgono per tutto l’anno scolastico con corsi formativi costituiti da un minimo di 15 a un massimo di 30 docenti. La frequenza ai corsi è obbligatoria e le assenze giustificate non possono superare un terzo del monte ore previsto. I corsi si concludono con una discussione sulla relazione del nuovo docente, che avrà per oggetto le esperienze didattiche e le attività svolte. Questa relazione avrà una valutazione finale.
La nomina quindi è da considerarsi definitiva solo dopo un anno di formazione, ovvero la nomina viene confermata con il primo giorno dell’anno scolastico successivo.
Perché non ipotizzare che, dato il fatto che gli IdR vincitori di concorso hanno già 4 anni di docenza, si potrebbe reinterpretare la normativa in merito?
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Part time
Domanda
Ho vinto il concorso nella scuola secondaria, ma essendo parroco ed avendo sessanta anni di età, desidero conoscere se posso ottenere il tempo parziale.

Risposta
Il quesito non è del tutto nuovo; infatti ad altro analogo quesito in riferimento all’incarico di IRC contemporaneo nell’attività pastorale come parroco era venuto spontaneo di suggerire che si poteva pensare per il caso particolare alla possibilità di chiedere che l’incarico fosse a tempo parziale.
Riflettendo attentamente sulla spiegazione dei termini, prima della L. 186/2003 sulle norme di stato giuridico dei docenti di IRC, non si poteva parlare in senso proprio di incarico a tempo parziale, trattandosi di IdR, per la motivazione che non esisteva la cattedra e il ruolo corrispondente per l’IRC. Si parlava allora di tempo pieno e di trattamento economico in ordine alla progressione di carriera secondo le varie tipologie di incarico nella scuola primaria e secondaria.
Infatti dopo un quadriennio di insegnamento nella scuola primaria il trattamento economico faceva riferimento all’incarico con non meno di 12 ore settimanali mentre non meno di 18 erano le ore richieste nella scuola secondaria.
Dopo il concorso è legittimo porsi il problema sull’incarico a tempo parziale?
Il tempo parziale in senso proprio può essere orizzontale ovvero verticale. Il tempo parziale orizzontale si realizza con una articolazione delle prestazioni del servizio su tutti i giorni lavorativi. Il tempo parziale verticale si realizza su non meno di tre giorni alla settimana in relazione alla programmazione educativa deliberata dall’organo collegiale competente. Il tempo parziale inoltre si può concentrare su determinati periodi dell’anno in relazione alla progettazione nell’ambito dell’autonomia educativa prevista dall’art. 21 della L. 59/1997. L’IdR vincitore di concorso, che rientra nell’elenco formato nella modalità nota entra in ruolo, o più esattamente, ha la nomina a tempo indeterminato e legittimamente si può porre il problema sulla possibilità dell’incarico a tempo parziale orizzontale o verticale e si cerca di dare un orientamento per la soluzione nel senso desiderato, avvalendoci delle disposizioni in vigore.
Se si tiene presente che il primo anno di insegnamento è un anno di formazione e quindi la nomina è in prova e solo dopo la valutazione finale la nomina sarà definitiva, come indicato nel quesito precedente, non sembra che l’interrogativo sulla possibilità della nomina a tempo parziale abbia risposta positiva. Il percorso formativo specifico è da considerarsi come momento integrante della procedura concorsuale e del periodo di prova ai fini della conferma in ruolo; la conferma dell’assunzione ad incarico a tempo indeterminato si consegue con il superamento favorevole del periodo di prova e dell’anno di formazione, dopo aver prestato almeno i 180 giorni di servizio senza dar luogo a comportamenti negativi ai fini della prova stessa.
La normativa sul tempo parziale è oggetto della C.M. 62/1998, che trasmette l’O.M. n. 55 del 13.02.1998 sul tempo parziale del personale comparto scuola in applicazione del D.I., 29 luglio 1997, n. 331 e ad integrazione dell’O.M. 446/1997. La lettura non è agevole e tanto meno la esegesi del testo. Andando all’essenziale: la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti di lavoro a tempo parziale si applica al personale di ruolo statale delle scuole di ogni ordine e grado, con esclusione del personale direttivo. Rientrano quindi anche gli IdR di scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, così indicati fino all’applicazione della riforma Moratti.
La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, debitamente sottoscritta dall’interessato, deve essere presentata per il tramite del capo d’istituto al Provveditorato agli studi (vecchia nomenclatura)
della provincia entro il 30 giugno (mentre l’O.M. 446/1997 aveva indicato il termine entro il 15 marzo) di ciascun anno scolastico antecedente a quelli da cui decorre il pensionamento. Nella domanda devono essere dichiarati la anzianità complessiva di ruolo e non di ruolo riconosciuto e riconoscibile agli effetti della progressione di carriera. Si richiede inoltre che l’interessato abbia superato i sessanta anni di età, ovvero abbia compiuto venticinque anni di effettivo servizio.
Concludendo sembra poter dire che l’IdR di ruolo in argomento può inoltrare domanda per la trasformazione dell’incarico a tempo parziale dopo che la sua nomina è diventata definitiva. Non è da escludere che la normativa in merito possa essere reinterpretata.
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Perché devo fare il concorso? Sono abilitata
Domanda
Sono abilitata come insegnante elementare e mi domando perché devo sostenere un’altra prova di concorso, a seguito della nuova legge sullo stato giuridico degli IdR.

Risposta
Il problema posto è molto interessante e dà occasione di superare un equivoco di fondo derivante anche dalla situazione degli insegnanti di classe, che hanno l’idoneità richiesta perché venga affidato l’IRC nella scuola primaria.
Dalla nuova legge sullo stato giuridico degli IdR consegue a chi supera il concorso di aspirare alla cattedra di IRC nella scuola primaria o secondaria. Qualora gli interessati siano abilitati agli insegnamenti in altre discipline non per questo possono sentirsi abilitati all’IRC, anche se possiedono l’idoneità da parte dell’Ordinario diocesano. Non si dimentichi che
agli IdR non era consentito concorrere alle cattedre di altri insegnamenti, se non avevano insegnato la disciplina di concorso. Dal momento che nasce la nuova cattedra di IRC, solo a chi ha insegnato detta disciplina è riconosciuto il diritto di partecipare al concorso. Così si realizza la parità dei diritti: agli insegnanti di classe, se è consentito l’affidamento dell’IRC, in quanto ritenuti idonei e disponibili, non è consentito di diventare insegnanti specialisti nella scuola primaria, salvo che si sottopongano al concorso per l’IRC, rinunciando ovviamente al posto di ruolo (sic!) come insegnanti elementari. Il titolo di abilitazione in altra disciplina potrà essere utilizzato nell’ipotesi della mobilità.
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Anno di prova
Domanda
Sono un vincitore del concorso IdR e desidero conoscere, dopo aver letto le precisazioni pubblicate nel numero di settembre 2004, che cosa potrebbe accadermi se avessi difficoltà a terminare quanto richiesto nell’anno di prova.

Risposta
In caso di esito sfavorevole dell’anno di prova, si applica l’art. 439 del decreto legislativo 297/1994, T.U. delle disposizioni legislative sull’istruzione, che tratta dell’Esito sfavorevole della prova, che prevede varie ipotesi: la dispensa dal servizio oppure la concessione della proroga di un anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione. La terza ipotesi prevista, oltre la dispensa e la proroga, consiste nella restituzione al ruolo di provenienza, ma non sembra potersi riferire, almeno in questo concorso, agli IdR. L’anno di formazione ha inizio con l’anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni (ivi art. 440). Il rinvio dell’anno di formazione all’anno scolastico successivo per esito sfavorevole, sempre che si sia prestato servizio per 180 giorni, può avvenire una sola volta.
Nell’ipotesi che non ci sia il numero sufficiente di giorni il rinvio può avvenire più volte senza limitazioni. Sui 180 giorni necessari perché l’anno sia considerato valido non si deroga; sull’espletamento delle azioni formative c’è possibilità di rinvio ad anno successivo. La conferma nell’incarico a tempo indeterminato è conseguita compiuto l’anno di formazione, tenuto conto del parere del comitato per la valutazione del servizio.
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IRC e Europa
Domanda
Ho letto con molto interesse la «tesi per il duemila » dell’Anir, particolarmente per il punto che riguarda l’insegnamento della religione in Europa: si può avere qualche indicazione in merito?

Risposta
La tesi del duemila proposta dall'Anir (Associazione nazionale insegnanti di religione) suona così: Pensare per progettare e realizzare la professionalità dell'insegnante di Religione per il terzo millennio. Premessa indispensabile per riflettere sull'argomento è la conoscenza dell'insegnamento della religione nei sistemi scolastici europei, su cui il Forum europeo si attiva nel contesto culturale delle riforme scolastiche.
Il simposio dei vescovi europei del 1991 ha collocato il futuro dell'Europa su un patrimonio di valori collettivi che fanno del cristianesimo il fondamento etico della casa comune uscita dal conflitto col socialismo reale. Ma permangono alcune contraddizioni frutto di un rapporto insoluto con i temi della democrazia liberale e della convivenza con le altre religioni (vedi TULLIO CAPPELLI, Il ruolo del docente di religione, Leumann - TO, Elledici 1992, p. 30).

Sono tre i modelli di istruzione religiosa nella Ue:

- i curricolari sul fatto religioso obbligatorio od opzionale in Germania, Belgio, Regno Unito e nei cinque paesi scandinavi. L'IdR è considerato pubblico dipendente e deve avere una dichiarazione di idoneità, che consiste nella missio canonica per i cattolici e nella vocatio per i protestanti;
- i confessionali facoltativi di religione nei Paesi a maggioranza cattolica per lo più in relazione ad una legislazione concordataria, secondo la tradizione già esistente da tempo anche se aggiornata (Austria, Italia, Malta, Portogallo, Spagna) ovvero di recente datazione (Croazia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Ungheria);
- forme di catechesi scolastica extra-curricolare, cioè: a) corsi facoltativi di catechesi confessionale (cattolica,  protestante, ortodossa) nel quadro orario della scuola pubblica (Polonia, Bulgaria, Cekia, Lettonia, Ungheria); b) corsi opzionali offerti in opzione obbligatoria con il corso di etica non confessionale (Croazia, Slovacchia, Lituania,Romania; c) corso obbligatorio di etica non confessionale per tutti in Ucraina (vedi FLAVIO PAJER, in Seminarium,2002, n. 2).

Si tratta di una panoramica molto disparata, che esige precisazioni specie nella distinzione tra discipline alternative, facoltative, opzionali, aggiuntive, complementari. Per l'Italia l'aggettivazione è singolare: assicurata. Si noti che nella legittimazione specificamente scolastica dell'insegnamento religioso, non esistono strutture pubbliche accademiche per la ricerca e lo studio della pedagogia religiosa (interessante in argomento Le facoltà di teologia in Italia di ADELAIDE MADERA in «Bulletin ET»13-2002, pp. 230-237). La risposta stimola ad approfondimenti riflessivi, che rinviano allo studio storico della cittadinanza europea. Utile la segnalazione della relazione tenuta al convegno europeo promosso dal Vicariato di Roma da GIOVANNI REALE, Radici culturali e spirituali dell'Europa in «Docete», nov. 2002 pp. 102-111.
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Terminologia ecclesiastica
Domanda
Ho letto con interesse la risposta relativa alla procedura di nomina dell’IdR, ma sono restato perplesso dalla finale dove si parla del vicario generale e domando: che differenza c’è tra vicario generale e direttore dell’ufficio scuola ai fini della nomina degli IdR (cf risposta a p. 47 del numero di settembre de L’OdR).

Risposta
La terminologia ecclesiastica non è molto nota, ma è opportuno sia precisata agli IdR, che contribuiscono in maniera molto significativa alla formazione e quindi devono essere esperti anche nella terminologia non solo civile e scolastica, ma anche ecclesiastica. Il termine vicario non è un termine esclusivo ecclesiastico, infatti, tutti ne verificano l'uso quando si vuole indicare un sostituto, così si parla del prefetto vicario, ecc. Il vicario è un concetto e un ruolo che la Chiesa ha assunto dal diritto romano allo scopo di supplire in maniera efficace il servizio dell'autorità da parte del vescovo nei confronti della comunità diocesana. Sappiamo che il nuovo codice, quello del 1984, segna un superamento dello schema precedente legato al diritto romano per esprimere l'autonomia della Chiesa nel modo originale in riferimento al Cristo profeta, sacerdote e pastore (le tre parti centrali del nuovo codice).
Si percepisce facilmente il significato di vicario, come colui che fa le veci, solo che secondo il diritto canonico il termine vicario ha un'articolazione di significati: non del tutto univoci. Basti pensare all'aggettivazione che cerca di precisarne il senso: così si parla di vicario parrocchiale, che fa le veci del parroco talvolta chiamato anche cappellano; vicario foraneo, che esercita, come delegato e collaboratore del vescovo, le facoltà in una determinata forania (gruppo di parrocchie) per un preciso periodo di tempo secondo il mandato del vescovo; vicario giudiziale, che è impegnato nel settore giudiziario; vicario pastorale; vicario episcopale; vicario generale (anche nella Chiesa non manca il generale!).
Non è agevole distinguere il valore giuridico: il vicario generale sta al vertice del potere/servizio, in quanto è ordinario, che esercita una potestà ordinaria, anche se non propria, perché resta subordinata all'autorità del vescovo. Il vicario generale fa le veci del vescovo: può essere anche un vescovo coadiutore o ausiliare, ma può essere un semplice presbitero designato dal vescovo come alter ego.
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Libro di testo
Domanda
Desidero conoscere le disposizioni relative all’adozione del libro di testo di IRC. Il direttore dell’ufficio scuola, da cui dipende la mia proposta di nomina, è autore di un testo di religione e mi dicono che non lo posso adottare.

Risposta
Tutti conosciamo il problema del conflitto d'interesse, quando si tratta di personaggi illustri, ma facilmente passiamo sopra ai piccoli abusi previsti nelle disposizioni di legge, che dispongono non potersi adottare libri di testo compilati, sia pure in collaborazione, dai Presidi degli Istituti e da funzionari investiti di funzione direttiva ed ispettiva (C.M.209/1959). In merito l'intesa 751/1985 dispone: L'adozione dei libri di testo per l'IRC è deliberata dall'organo scolastico competente su proposta dell'insegnante di religione, con le stesse modalità previste per la scelta dei libri di testo delle altre discipline (ivi 3.2). L'autorità ecclesiastica ha sempre seguito con particolare cura l'adozione dei testi preoccupata di salvaguardare il contenuto della fede cattolica. Già nel 1924 con l'introduzione della religione come materia scolastica nella scuola elementare prevedeva che i testi dovevano essere approvati dalla Commissione nominata dal ministro della P.I. che doveva prendere in esame solo i libri approvati dall'autorità ecclesiastica.
La Sacra Congregazione del Clero (attualmente dopo il Concilio l'aggettivo Sacra premesso alle congregazioni è stato eliminato) dettò le norme con circolare del 20 agosto 1924 disponendo la vigilanza con gli ispettori (onorari) di religione. Per la scuola materna e per le scuole elementari era stata predisposta una Guida per l'insegnamento religioso e i testi dovevano avere non solo l'approvazione o imprimatur del Vescovo, ma una formula predisposta dalla Congregazione, che suona Cum servata sunt omnia quae servanda erant, imprimatur.
Quanto la normativa fosse osservata non è il caso di sottolinearlo. La rivisitazione dei programmi con le nuove indicazioni dovrebbe servire ad un miglioramento della situazione. Le competenze in merito alla approvazione dei testi di religione, sono passate dalla congregazione del clero alla CEI, che dispone in merito tramite appositi specifici uffici (in particolare il Servizio nazionale insegnamento della religione cattolica, Circonvallazione Aurelia, 30 - 00165 Roma).
Per i libri di testo esiste la recente circolare n. 38 del 31 marzo 2004 sulla Adozione dei libri di testo nelle scuole primarie e nelle scuole e istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2004/2005, che riporta la configurazione della dotazione libraria con l'invito alle case editrici di provvedere ad integrare, in tempo utile, i testi già adottati e per l'IRC per l'anno scolastico 2004/2005 continuano ad essere adottati, con la stessa ciclicità, gli attuali testi, in attesa del perfezionamento dei decreti del Presidente della Repubblica, con i quali, a norma del punto 1 del DPR n. 751/1985, saranno recepiti i nuovi obiettivi specifici di apprendimento per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria statale e paritaria, sottoscritti d'intesa il 23 ottobre 2003 tra il Ministro dell'Istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e approvati il 25 marzo 2004 dal consiglio dei ministri (DPR 30 marzo 2004).
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Indennità di disoccupazione
Domanda
Con il prossimo anno scolastico non avrò più l’incarico di IRC e quindi, fino a nuovo impiego, sono senza lavoro. Posso chiedere l’indennità di disoccupazione?

Risposta
La risposta è affermativa e la normativa relativa all'argomento prevede due ipotesi: a) indennità di disoccupazione per docenti con requisiti normali b) indennità di disoccupazione per docenti con requisiti ridotti.
a) Nella prima ipotesi i requisiti sono almeno una settimana di contributi versati o dovuti, che risalgono a 2 anni prima della cessazione dal lavoro; almeno un anno di contribuzione ovvero un corrispondente periodo di attività soggetta all'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione, purché la cessazione dal lavoro non sia per dimissioni, salvo per giusta causa.
La domanda va inoltrata alla sede Inps della propria città entro il 68° giorno dal licenziamento. Tale indennità decorre dall'8° giorno dal licenziamento, se la domanda è presentata entro 7 giorni, altrimenti dal 5° giorno successivo alla domanda stessa. L'indennità in parola viene concessa per un periodo massimo di 180 giorni e ammonta al 40% della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione dal lavoro.
b) Nella seconda ipotesi i termini per la presentazione della domanda sono tra il 1° gennaio e il 31 marzo di ogni anno. Si parla di requisiti ridotti in quanto si presuppone che l'interessato abbia svolto almeno 78 giornate lavorative di lavoro nell'anno precedente a quello della domanda ed inoltre abbia almeno un contributo settimanale entro la fine del biennio precedente.
L'assegno è pari al 30% della retribuzione media percepita fino a un massimo di 156 giorni. Si ricordi che per l'Inps l'anno di contribuzione è di 52 settimane ovvero di 12 mensilità. I moduli relativi possono essere richiesti direttamente all'Inps ovvero ai patronati, a cui può essere affidata la pratica.
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Deontologia del docente
- Alfredo - Siamo alcuni insegnanti I.R.C., e sul numero di Febbraio de L'Ora di Religione, abbiamo letto l'allegato secondo cui la CEI durante la 50ª Assemblea ha approvato la necessità di avere i titoli per poter proseguire l'insegnamento I.R.C.. Ora, noi , domandiamo non avendo ancora compiuto i 10 anni di insegnamento e non avendo una laurea non potremo più continuare ad insegnare ? Potremo eventualmente partecipare ai corsi degli Istituti di Scienze Superiori per ottenere questi titoli? Possiamo partecipare al concorso, quando sarà finalmente approvata la legge sullo stato giuridico?
Risposta
- Angela - Chiedo se nella delibera della Cei i requisiti del §1 punti a, b, devono essere posseduti tutti e due cioè: si fa un esame "speciale" per le persone laureate con 10 anni di insegnamento, o invece si intende che possono dare l'esame per il diploma di scienze religiose coloro che hanno una laurea e sono in servizio in questo anno corrente e le maestre con 10 anni di insegnamento che non hanno titoli di qualificazione.
Risposta
- Angelo - Sono un insegnante elementare attualmente faccio supplenza in provincia di Como.
Purtroppo circa quindici giorni addietro ho avuto un incidente stradale, sono stata tamponata in intinere dal rientro della scuola dove prestavo servizio come supplente temporanea di quindici giorni.
L'infortunio continua altri dieci giorni dopo la nomina temporanea.
Se vengo nominata in questo periodo anche in altre scuole, posso accettare l'incarico ma non prestare servizio perché ancora sotto infortunio ed essere regolarmente ingaggiata
ai fini del punteggio?
Desidero sapere gentilmente il contratto giuridico come funziona, perché anche la scuola non è in grado di darmi informazione in merito e sapere se posso essere retribuita regolarmente ho avere solo il punteggio.
Risposta
- Pasquale - Sono un'insegnante di religione cattolica da 17 anni...
Dal mese scorso sono in maternità anticipata e la mia direzione ieri mi ha comunicato che il mio stipendio sarà l'80% perché così dice la ragioneria. Vorrei sapere se questo corrisponde a verità.
Risposta
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Quesiti vari
- Desidero conoscere se sono tenuto alla compresenza, come IdR nella scuola primaria. Risposte
- Quali sono i miei diritti se cesso dall'IRC e devo attendere per ottenere la pensione? Risposte
- Desidero conoscere quale punteggio spetta per chi ha il diploma di Scienze Religiose e il diploma di Magistero e quale normativa si deve tener presente per eventuale riscatto titoli di studio. Risposte
- Vari quesiti sulle nomine:
1. Sono stato nominato fino al termine dell'attività scolastica, al posto di un IdR, che è stato eletto consiglie re comunale.
2. Ho un incarico di religione in una scuola media per 13 ore ed ho avuto altre 5 ore in altra scuola in seguito alla nomina dell'IdR a collaboratore del preside. Posso avere il trattamento cattedra?
3. Sono stato nominato al primo incarico il 10 settembre qual è il mio trattamento economico?
4. Sono stato confermato in incarico modificato nelle ore, da quale giorno decorre la mia nomina?
Risposte
- Che valore hanno le graduatorie degli uffici catechistici? Risposta
- Ho 67 anni di età: dopo aver ottenuto la proroga di due anni, ora il Provveditorato vuole disporre d'ufficio il mio pensionamento. Come mi devo comportare? Risposta
- Domando se l'ultima disposizione della Finanziaria, che consente la protrazione della pensione di due anni senza pagare i contributi, si riferisce anche ai docenti di religione? Risposta
- Ho in esame la pratica di aggiornamento per la ricostruzione di carriera e ci sono due ostacoli, che la segreteria non sa superare: il primo riguarda il valore del certificato degli studi teologici e il secondo è rappresentato dalla interruzione di servizio. Risposta
- Sono IdR della scuola elementare in allattamento e domando se la mia supplente deve essere presente agli esami di V elementare, la preside sostiene di no in quanto la religione non è materia di insegnamento. Risposta
- L'IdR può essere vicario del Preside? Risposta
- Sono IdR e godo di una pensione statale per altra attività svolta in precedenza. Ho diritto alla percezione dell'iis sull'assegno di pensione? Risposta
- Desidero conoscere se, come IdR, posso essere trattenuto in servizio oltre il limite di 65 anni di età. Risposta
- Che dire della mancata possibilità di partecipazione ai concorsi per gli IdR? Risposta
- Desidero valutare e congiungere servizi precedenti all'IRC, e domando quali sono le condizioni per legittimare questa mia domanda. Infatti ho chiesto nel 1992 la ricongiunzione di 5 anni di servizio come supplente e solo ora mi viene comunicata l'invalidità della richiesta perché non ho 5 anni di contribuzione. Risposta
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Da L'Ora di Religione del 2001
- Gli IdR sono tenuti ad osservare i termini previsti per la cessazione dal servizio a seguito delle dimissioni volontarie? Risposte
- Docente di religione dall'anno 1975, ho chiesto nel 1988 il riscatto del Magistero in Scienze Religiose, conferito nel 1974, ma solo di recente ho avuto risposta con un calcolo che si riferisce non al momento della richiesta, ma all'anno 1997. Sono grato di un chiarimento. Risposte
- IdR diplomata all'ISR con diploma di scuola magistrale domanda come rispondere a chi eccepisce sulla validità del titolo agli effetti della nomina quale incaricato di IRC nella scuola elementare. Risposte
- Riscatto titoli: ho chiesto il riscatto del baccalaureato di filosofia e della licenza in teologia, potrò ottenerlo? Risposte
- Un IdR, in servizio da 13 anni nella scuola primaria con orario completo cattedra, domanda se, non avendo il diploma magistrale, ma quello di ragioniera, possa preoccuparsi per quanto eventualmente po trebbe verificarsi con la nuova legge, avendo solo il magistero in scienze religiose senza avere la laurea. Risposta
- Ho letto quanto riportato sul valore dei diploma rilasciato dalla scuola magistrale e desidero conoscere da quando viene valutato come titolo di scuola secondaria. Risposta
- Ho letto che lo Snadir ha indetto uno sciopero nazionale per il 24 maggio con «sit in» davanti al Senato di Roma. Quale valutazione può essere data in merito? Risposta
- Insegnante di religione della scuola primaria o secondaria riceve lettera di licenziamento da parte del direttore o preside. Come si deve comportare? Risposta
- Avverto che non vengo retribuito in modo corrispondente alla mia posizione giuridica. Come mi devo comportare? Risposta
- Ho compiuto 65 anni e ho inoltrato domanda per ulteriore proroga nell'IRC, alla quale il provveditore mi ha risposto concedendomela per altri due anni. È corretto il provvedimento? Risposta
- È ancora in vigore la tassa da corrispondere agli uffici diocesani e a quanto ammonta l'importo? Risposta
- Pensione supplementare: ho letto in una nota di patronato che si può avere, su richiesta, una pensione supplementare, nell'ipotesi che esistano contributi non sufficienti per la pensione autonoma. Si ipotizza la necessità, in base alla L. 322/1958, di chiedere la costituzione della posizione INPS quando un docente lascia il servizio statale. Non mi è chiaro il problema e ne chiedo una spiegazione. Risposta
- Comunicazione per i docenti di religione: che differenza esiste tra inquadramento e ricostruzione stipendiale per gli IdR e di chi è la competenza, soprattutto tenendo conto dell'autonomia d'istituto? Risposta
- Ho vinto il concorso e attendo di essere nominalo nel ruolo relativo. Domando quali sono i diritti, che mi spettano in base al servizio prestato in precedenza come IdR, in particolare per l'indennità di buonuscita. Risposta
- Che dire della proposta di legge approvata al Senato e attualmente all'esame della Camera? Risposta
- Ho 20 ore più due e insegno da 4 anni: ho diritto al trattamento di cattedra e che avverrà con la nuova legge? Risposta
- Ho conseguito il magistero in scienze religiose, quale valutazione agli effetti della carriera? Risposta
- Ho lasciato l'IRC per dedicarmi ad altra attività, quali sono i miei diritti? Risposta
- Che valore hanno le graduatorie dell'ufficio scuola? Perché nonostante l'anzianitá di servizio ed altro avverto dei problemi nel conferimento delle nomine, che non riesco a spiegarmi? Risposta
- Ho compiuto 65 anni il 04.11.2000 ma ho solo 13 anni di servizio, compreso il corrente anno scolastico 2000/2001. Gradirei conoscere: - cosa devo fare per rimanere in servizio fino al raggiungimento del minimo di contribuzione per ottenere la pensione; - se la vigente normativa mi consente di rimanere in servizio fino al 70 anno di età. Risposta
- Che valore hanno le graduatorie dell'Ufficio scuola? Perché nonostante l'anzianità di servizio ed altro avverto dei problemi nel conferimento delle nomine, che non riesco a spiegarmi? Risposta
- 1) Nonostante la mia permanenza da due anni in questo istituto e la disponibilità non solo di mantener mi le ore ma addirittura di potermele aumentare, il Direttore dell'Ufficio Catechistico può trasferirmi in altre due sedi per lo stesso numero di ore, per non dire per un'ora in meno in quanto la formazione di una classe è in forse, facendo subentrare al mio posto un insegnante esterno che ha solamente più anzianità di me ed a cui ha assegnato tutte le 19 ore? 2) Non c'è una legge che tuteli l'inamovibilità di un insegnante per la continuità didattica specialmente se questo è richiesto dallo stesso Capo d'Istituto? 3) Trovandomi in una particolare situazione economica familiare, infatti ho la moglie disoccupata e due figli a carico ed un genitore gravemente ammalato in casa, è possibile che venga trasferito in una sede molto più distante e conseguentemente molto più dispendiosa per me, quando c'erano tutte le condizioni perché con lo stesso numero di ore potessi restare nello stesso istituto? 4) L'Ufficio catechistico è tenuto a fare una graduatoria pubblica sulla posizione degli insegnanti e a dire quali siano i titoli che fanno punteggio e il punteggio relativo per ogni titolo? 5) Avendo ora 14 ore di cui 11 in un istituto di Scuola Media Inferiore e 3 o 2 in un I.T.C., a quante ore di Collegio Docenti dovrò partecipare nell'uno e nell'altro? 6) Il mantenimento, la diminuzione e l'aumento di numero di ore è arbitrio della Curia o c'è qualche legge che tutela l'insegnante? Risposta
- Sono un abbonato dell'Ora di religione e un insegnante R.C. incaricato alle elementari e volevo chiedere un parere. In una 5 elementare, gli alunni insistevano per poter intervistare un Testimone di Geova, genitore di un loro compagno che frequenta la mia materia. Io ho rimandato non gradendo la presenza del Testimone di Geova. Risposta
- Sono insegnante di religione cattolica in possesso di titolo di «Magistero in scienze religiose». Gradirei sapere se tale titolo di studio viene riconosciuto in altri paesi europei (Inghilterra, Germania, Francia, ecc.) e quale sbocco lavorativo permette anche in previsione di soggiorni all'estero per il perfezionamento della lingua. Grazie. Risposta
- Qual è il trattamento economico dell'IdR di scuola primaria con incarico di almeno 12 ore dopo 4 anni di servizio a qualsiasi orario? Risposta
- Docenti di religione Ricostruzione di carriera e trattamento economico. Riportiamo per intero la Circolare Ministeriale n. 2, D13 - Prot. n. 1 datata, Roma 3 gennaio 2001, della Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi.
- È conveniente il riscatto titoli di studio? Risposta
- La direttrice didattica ha usato espressioni molto forti per raggiungere l'intento di eliminare le IdR specifiche nel mio circolo. Che fare? Risposta
- È vero che l'IdR con diploma magistrale può essere dichiarato idoneo anche se non ha frequentato l'IRC? Risposta
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Per contattare Mons. Cappelli (richieste e approfondimenti): redazionescuola@elledici.org


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